AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE 2026
NOVITA’
Viene introdotta la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta,
- esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024
- e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025,
attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%, permettendo così di “liberarle” dal vincolo della sospensione d’imposta e di evitarne la tassazione ordinaria in occasione di future distribuzioni o utilizzi.
FUNSIONE DELL’AFFRANCAMENTO
L’affrancamento straordinario al 10% consente alle imprese di liberare riserve e fondi che, in assenza di opzione, continuerebbero a generare imposizione – ordinaria o separata – in caso di distribuzione ai soci o di utilizzo a copertura perdite, con possibili effetti distorsivi sulle scelte di patrimonializzazione.
L’imposta sostitutiva rappresenta un costo certo e anticipato, ma tendenzialmente inferiore al prelievo che si sarebbe verificato in regime ordinario, soprattutto per soggetti con aliquote IRES/IRPEF e IRAP complessive elevate.
LA VERIFICA DELLE DUE DATE
La riserva in questione deve sussistere già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e persistere quale posta del patrimonio netto nel bilancio dell’esercizio 2025.
Il rapporto tra le 2 date succitate è oggetto di un intervento della Relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2025 (d’ora in poi “Rel. ill.”), secondo cui, mentre deve essere rispettato il presupposto di esistenza della riserva al 31 dicembre 2024, il quantum su cui calcolare l’imposta sostitutiva dovuta è il saldo di detta riserva al 31 dicembre 2025. Ciò comporta che, se nel corso del 2025 parte della riserva fosse stata distribuita, l’affrancamento dovrà essere calcolato (e non potrebbe che essere così) sul saldo esistente al 31 dicembre 2025
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Su tali importi è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%, da determinare in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026 per i soggetti “solari”).
AMBITO OGGETTIVO
Resta ferma la logica già chiarita dal decreto 27 giugno 2025 per il “primo giro” di affrancamento: rientrano nella base agevolabile
- i saldi attivi di rivalutazione in sospensione d’imposta
- e le altre riserve/fondi sospesi collegati a imposte sui redditi e IRAP
mentre restano esclusi quelli correlati a tributi diversi (ad esempio IVA, imposte indirette) o a deduzioni extracontabili “quadro EC”.
L’affrancamento può riguardare singole riserve o anche solo una parte di esse, consentendo una gestione selettiva della misura in funzione delle scelte di bilancio e di politica dei dividendi.
EFFETTO DELL’ AFFRANCAMENTO
L’effetto dell’affrancamento va individuato al 1° gennaio 2026, ancorché il perfezionamento dell’opzione si ha solo con la compilazione del Modello Redditi 2026: ciò significa che un’eventuale distribuzione della riserva in sospensione d’imposta, che potrà avvenire ad esempio nel mese di febbraio 2026, non determinerà l’effetto di incremento di imponibile della società e ciò, ovviamente, a condizione che nel Modello Redditi 2026 venga compilata la sezione del quadro RS dedicata, appunto, all’affrancamento con imposta sostitutiva.
Sul punto, va però ricordato che se la distribuzione nel corso del 2026 rappresenta l’esecuzione di una delibera assembleare approvata già nel 2025, l’affrancamento non potrà essere eseguito, come giustamente sottolinea la Rel. ill., poiché nel 2026 saremmo di fronte al mero pagamento di un debito generato con delibera assunta l’anno precedente
VERSAMENTO IMPOSTA
L’imposta sostitutiva del 10% va versata obbligatoriamente in 4 rate annuali uguali a partire dal versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2025.
- per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
- per le altre rate, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RISERVE / SALDI ATTIVI
- saldi attivi da rivalutazione generati ex 6-bis, D.L. n. 23/2020, normativa meglio conosciuta come “Rivalutazione Covid” nel settore alberghiero. Tali poste erano caratterizzate dal fatto che nessuna imposta sostitutiva era stata versata e questo caso rappresenta l’esempio estremo di genesi di una posta fiscalmente rilevante senza corresponsione di imposta IRES ordinaria;
- non sono affrancabili le riserve generate dai conferimenti in doppia sospensione eseguiti a norma dell’ 4, D.Lgs. n. 358/1997, poiché esse non sono definibili in sospensione d’imposta in senso stretto del termine, dato che furono costituite senza che la contropartita nell’attivo patrimoniale ricevesse riconoscimento fiscale;
- non sono affrancabili le riserve generate in concomitanza con il mancato stanziamento di ammortamenti ex 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020, in quanto tali riserve in realtà sono meramente riserve di utili non sottoposte ad alcun vincolo di sospensione d’imposta;
- non sono affrancabili le riserve di utili indivisibili costituite per obbligo di legge dalle società cooperative, posto che il carattere di indistribuibilità di una riserva non coincide necessariamente con lo status fiscale di sospensione di imposta
Sono escluse le riserve iscritte per effetto di rivalutazioni effettuate ai soli fini contabili, poiché non si tratta di riserve in sospensione di imposta.