AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: DUE ANNI DI TEMPO PER I REQUISITI
La Legge di Bilancio 2025 interviene sulle agevolazioni “prima casa”, disciplinate dalla nota 2-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell’Imposta di registro. Dal 01.01.2025 si avranno a disposizione 2 anni anziché 1 per rivendere l’abitazione agevolata preposseduta e chiedere l’agevolazione prima casa per un nuovo immobile.
LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
In sede di acquisto dell’immobile abitativo si applicano (a seconda dei casi):
- l’imposta di registro al 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna (art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011),
- l’IVA con aliquota ridotta del 4% (n. 21 Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972), e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.

I REQUISITI NECESSARI
Le agevolazioni di cui sopra competono a condizione che:
- l’abitazione oggetto di acquisto non sia classata nelle categorie catastali “A/1 – abitazioni di tipo signorile”, “A/8 – abitazioni in ville” e “A/9 – castelli e palazzi di lusso”;
- l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o dove svolge la sua attività;
- il compratore non sia titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile;
- il compratore non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
DUE ANNI DI TEMPO PER I REQUISITI
La novità della Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 116, Legge n. 207/2024) riguarda proprio tale ultimo requisito. La norma, infatti, permette che la situazione di non possesso sopra citata:
- possa non sussistere nel momento del nuovo acquisto,
- ma sia conseguita posteriormente.
In precedenza, la durata di tale “moratoria” era pari a 1 anno, mentre dal 1° gennaio 2025 il termine raddoppia e viene portato a 2 anni.