AMMINISTRATORI E WELFARE AZIENDALE

DEFINIZIONE DI WELFARE AZIENDALE

Nel lessico giuridico-contabile, per welfare aziendale si intende l’insieme di utilità a finalità sociale (assistenza, istruzione, ricreazione, salute, mobilità, ecc.) erogate dall’impresa al personale sotto forma di beni, servizi, opere o rimborsi e ricadenti nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro (art. 51 TUIR).

L’agevolazione richiede non solo la coerenza oggettiva delle voci (quelle elencate ai commi 2 e 3 e comma 3 dell’art. 51 in conformità della normativa vigente), ma anche la conformità soggettiva e modale: l’offerta dev’essere rivolta alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee (mai ad personam) e veicolata tramite documenti di legittimazione, oggi per lo più elettronici, con divieto di monetizzazione e cessione.

Un tratto distintivo, ribadito dalla Risoluzione n. 55/E/2020, è il divieto di utilizzare il welfare per finalità retributive (incentivazione individuale) in luogo della sua funzione sociale: quando l’“utilità” diventa surrogato di retribuzione (o di suoi elementi variabili), l’agevolazione viene disconosciuta. Il principio di infungibilità tra denaro e benefit è il cardine di lettura dell’intero istituto.

DEDUCIBILITA’ E NON IMPONIBILITA’

Il profilo aziendale dei costi oscilla tra la deducibilità limitata ex art. 100 TUIR (5‰) e la piena deducibilità ex art. 95 TUIR quando l’erogazione avvenga “in conformità” a contratto/accordo/regolamento che configuri un obbligo negoziale (impegno non liberamente revocabile ante tempus), come chiarito dall’AE, Circolare n. 28/E/2016 .

La Risoluzione n. 55/E/2020 mette a fuoco il confine funzionale del welfare: va bene graduare i crediti in base a criteri oggettivi (es. RAL, anzianità) purché l’impostazione resti sociale e non diventi la scorciatoia per retribuire performance individuali. Quando l’intento premiale è palese (o il piano surroga quote di retribuzione), la non imponibilità si perde.

WELFARE ED AMMINISTRATORI

Presenza di un Cda – Interpello DR Lombardia 954-1417/2016

La Direzione Regionale Lombardia ha riconosciuto che gli amministratori (percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ex art. 50, co. 1, lett. c-bis, TUIR) possono rientrare nel perimetro del welfare se inseriti in una categoria effettiva (ad es. “tutti i membri del CdA”) e non come espediente per erogazioni individuali.

L’Interpello puntualizza, inoltre, che – in presenza di fonte negoziale (accordo/regolamento) – i costi possono seguire l’art. 95 TUIR (deducibilità integrale) e non solo l’art. 100 (5‰). Si tratta di un passaggio cruciale per le società che intendano includere gli organi di governance nel medesimo alveo del personale.

Amministratore Unico – Risposta AE 10/2019

La Risposta n. 10/2019 ha affrontato un piano che, nel tentativo di costruire una categoria, finiva per ricomprendere sostanzialmente una sola persona (l’amministratore unico): l’AE ha ritenuto inammissibile l’agevolazione, poiché l’offerta non era rivolta a una categoria omogenea ma, di fatto, a un soggetto determinato. Il richiamo all’assenza di subordinazione nel rapporto dell’amministratore unico è divenuto, in prassi, argomento decisivo per rifiutare schemi “ritagliati” su un singolo. L’insegnamento operativo è netto: dove la “categoria” coincide con una persona sola, il beneficio non è ammissibile.

Amministratore senza compenso – Risposta AE 522/2019

La Risposta all’interpello n. 522 del 13 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli amministratori che non percepiscono un compenso non possono beneficiare del regime agevolativo fiscale del welfare aziendale, perché in tal caso i benefit devono essere considerati una forma di remunerazione e quindi tassati, non potendo sostituire un compenso di fatto inesistente.

Nel documento diffuso dall’Amministrazione Finanziaria il dubbio verteva sulla possibilità di considerare quale categoria omogenea di dipendenti quella costituita dai tre membri del Consiglio di Amministrazione della società, atteso che per lo svolgimento del suddetto incarico un solo componente del Consiglio di Amministrazione percepisce compensi in denaro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, mentre gli altri due membri svolgono l’incarico a titolo gratuito.

STRUTTURARE UN PIANO CHE INCLUDA GLI AMMINISTRATORI

Il punto di partenza è concettuale: occorre decidere se gli amministratori debbano far parte dello stesso piano dei dipendenti (soluzione preferibile in ottica di coerenza organizzativa) oppure se sia opportuno un capitolo specifico del regolamento dedicato alla “categoria amministratori”, purché collocato dentro un unico impianto e non come “piano parallelo”.

La fonte istitutiva merita attenzione: dove non si percorre la via della contrattazione aziendale, è fondamentale un regolamento interno dotato di valenza negoziale; in termini pratici, significa un atto vincolante per l’azienda per l’intero periodo di vigenza, non liberamente revocabile prima della scadenza, e capace di incidere in modo uniforme sui rapporti interessati (giurisprudenza di legittimità e prassi AE convergono su questo punto).

La categoria deve essere reale: “amministratori” è un’etichetta che ha senso quando il CdA conta più componenti. In quel caso, la definizione della platea (ad esempio: “tutti i membri del CdA pro tempore”) evita l’accusa di costruzioni ad personam.

La composizione del paniere per gli amministratori ricalca le categorie dell’art. 51  (sanità integrativa, assistenza ai familiari, istruzione, ricreazione/cultura, trasporti pubblici, ecc.) e si realizza sempre tramite documenti di legittimazione; resta preclusa la monetizzazione dei residui e la “conversione” di compensi deliberati.

È buona prassi giustificare economicamente il piano (ad esempio, raccordandolo a risultati collettivi dell’impresa – fatturato, EBITDA, sostenibilità – e alla politica di benessere organizzativo), perché la funzione sociale deve emergere non solo nel “cosa” si eroga, ma anche nel “perché” si eroga.

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