ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

NOVITA’ – La Legge di bilancio 2026 ripropone l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci. L’intervento si conferma come strumento privilegiato per far uscire dal perimetro d’impresa immobili e beni registrati non strategici, sterilizzando parte della plusvalenza con un’imposta sostitutiva ridotta rispetto al regime ordinario

COSA E’ L’ASSEGNAZIONE? – L’assegnazione si configura quando la società procede alla restituzione di:

  • capitale o di riserve di capitale
  • alla distribuzione di utili o di riserve di utili (C.M. 21 maggio 1999, n. 112/E),

utilizzando beni invece che denaro, nei confronti dei soci.

Tale operazione se relativa a beni strumentali o patrimoniali determina per la società il realizzo di plusvalenze, pari alla differenza:

  • tra il valore normale del bene assegnato
  • e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Le agevolazioni comportano:

  • la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze, in capo alla società, nella misura dell’8% (10,5% per le società di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione)
  • a una tassazione sostitutiva del 13% le riserve in sospensione d’imposta annullate
  • di utilizzare il valore catastale degli immobili determinato ai fini dell’imposta di registro, in luogo del valore normale, sia per la determinazione delle suddette plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, sia per la fiscalità del socio
  • nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale, nonché nell’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine.

AMBITO OGGETTIVO – La Legge di bilancio 2026 ripropone l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci a favore delle

  • società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.)
  • società di persone (S.n.c., S.a.s.)
  • con possibile estensione – in linea con le precedenti versioni della misura – anche alle società di fatto commerciali e alle società in liquidazione.

Restano invece esclusi dal perimetro gli enti non commerciali, le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia e, secondo la prassi consolidata, le cooperative e i consorzi.

AMBITO OGGETTIVO – Sul piano oggettivo, l’agevolazione si concentra sui beni non utilizzati direttamente nell’attività:

  • immobili non strumentali per destinazione (immobili-merce, immobili patrimonio, immobili strumentali per natura ma concessi in locazione o comodato);
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non impiegati come strumentali (autoveicoli, natanti, ecc.).

La qualificazione va effettuata al momento dell’assegnazione, indipendentemente dalla data di acquisizione del bene.

REQUISITO SOCI – L’accesso al regime è subordinato al requisito della “anzianità” del socio:

  • devono risultare soci alla data del 30 settembre 2025
  • o, in alternativa, essere iscritti nel libro soci entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge, in forza di titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Questa clausola anti‑ “last minute” mira a impedire ingressi strumentali nel capitale sociale al solo scopo di beneficiare dell’assegnazione agevolata.

SCADENZA – Le operazioni agevolate (assegnazioni, cessioni ai soci e trasformazioni in società semplice per le società “di gestione”) devono essere perfezionate entro il 30 settembre 2026, data entro la quale occorre adottare le delibere e porre in essere gli atti notarili.

IMPOSTA SOSTITUTIVA – L’agevolazione si fonda su un’imposta sostitutiva pari all’8% delle imposte sui redditi e dell’IRAP, applicata sulla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e costo fiscalmente riconosciuto.

IMPOSTE INDIRETTE – IVA E REGISTRO – Sul versante delle imposte indirette, non è prevista alcuna agevolazione IVA, mentre l’imposta di registro proporzionale è dovuta in misura dimezzata e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, con un rilevante risparmio nei trasferimenti di immobili.

EFFETTI SUL BILANCIO E RISERVE – La dottrina contabile e gli approfondimenti specialistici richiamano l’attenzione sulle diverse opzioni di rappresentazione in bilancio delle assegnazioni ai soci.

Per l’operazione 2026 sono richiamati tre principali metodi:

  • uso del valore contabile del bene, con storno di una riserva di pari importo;
  • iscrizione di una riserva da rivalutazione monetaria per evidenziare lo scostamento tra valore contabile e valore di assegnazione;
  • approccio proposto dal CNDCEC, che combina tutela dei creditori e corretta rappresentazione dei risultati.

La scelta incide sul profilo civilistico (tutela del capitale e delle riserve) e sul timing della fiscalità in capo alla società e ai soci.

Per le società che utilizzano riserve in sospensione d’imposta, l’operazione si intreccia con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 13% su tali riserve.

Per i soci di società di capitali, l’assegnazione di un bene come distribuzione di utili determina un reddito da tassare (dividendi).

VALUTAZIONE E OPPORTUNITA’ – Gli osservatori specializzati concordano nel ritenere la riapertura 2026 un’ulteriore, probabilmente non infinita, occasione per ripulire i bilanci da immobili non strategici, riallineando struttura patrimoniale e modello di business. L’assegnazione ai soci consente di:

  • semplificare il perimetro societario;
  • trasferire la fiscalità futura (canoni, plusvalenze) sul socio persona fisica, eventualmente in cedolare secca;
  • preparare percorsi di passaggio generazionale fuori dalla scatola societaria.

La convenienza, tuttavia, non è automatica: occorre valutare bene il differenziale tra valore normale e costo fiscale, l’impatto dell’imposta sostitutiva e delle imposte indirette, le prospettive di mantenimento o dismissione del bene e gli equilibri tra soci.

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