AVVISI BONARI – NOVITA’ E CONFERME 2025
ESTESIONE DA 30 A 60 GIORNI PER IL PAGAMENTO
Dal 1° gennaio 2025, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio, i contribuenti hanno più tempo per definire gli avvisi bonari derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni e dal controllo formale delle stesse. Questo cambiamento, introdotto dal Decreto Legislativo n. 108 del 5 agosto 2024, offre un’estensione dei termini, con importanti implicazioni per il pagamento delle somme dovute.
Fino al 31 dicembre 2024, il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito di tali comunicazioni era fissato a 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. A partire dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, tale termine è stato prolungato a 60 giorni, consentendo ai contribuenti maggior tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale.
La modifica normativa estende anche il termine per il pagamento rateale. Se il contribuente opta per il pagamento in rate (fino a 20 rate trimestrali di pari importo), la scadenza per il versamento della prima rata sarà anch’essa prorogata da 30 a 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario.
RIDUZIONE DELLE SANZIONI
Un altro importante cambiamento riguarda la riduzione delle sanzioni per il pagamento delle somme dovute. A partire dal 1° gennaio 2025, le sanzioni per le violazioni fiscali sono ridotte come segue:
per gli avvisi bonari (liquidazione automatica):
- 10% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
- 8,33% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024
per i controlli formali delle dichiarazioni:
- 20% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
- 16,67% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024
COME RATEIZZARE
Numero di rate possibili
In precedenza gli importi a debito, potevano essere rateizzati in un numero massimo di 8 rate ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Con la Legge di Bilancio 2023 che interviene sull’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti 20 trimestrali di pari importo.
Lieve inadempimento
Non c’è decadenza dalla rateizzazione in caso di “lieve inadempimento” (art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973 ).
In particolare, se la rata viene versata con una “lieve carenza” per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.
Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività”:
- non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata
- entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima.
In tal caso si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.
Nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:
- la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di “lieve carenza”,
- gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di “lieve tardività”.
Decadenza rateazione
Può avvenire in una delle seguenti ipotesi:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di “lieve ritardo”)
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, si procede all’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
SOSPENSIONE INVII AVVISI BONARI
La sospensione dell’invio delle comunicazioni bonarie è molto recente essendo stata introdotta dall’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 secondo cui, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso
- dal 1° agosto al 31 agosto
- dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno,
l’invio:
- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché
- delle lettere di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.