BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 – ITER DI FORMAZIONE E SCADENZE
FINALITA’ DEL BILANCIO
Il bilancio di esercizio ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla data di chiusura dell’esercizio, fornendo informativa a soci, creditori e stakeholders (artt. 2423 e ss. c.c.).
La normativa civilistica, integrata dalla disciplina della revisione legale (D.Lgs. 39/2010) e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), prevede una sequenza procedimentale rigorosa di adempimenti.
SCADENZE 2026

PROCEDIMENTO
Il bilancio di esercizio, disciplinato dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, costituisce lo strumento centrale di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, assolvendo ad una funzione informativa nei confronti dei soci, dei creditori e, più in generale, di tutti gli stakeholders.
Ai sensi dell’articolo 2423, comma 2, c.c., il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Tale principio di “rappresentazione veritiera e corretta” è stato più volte qualificato dalla giurisprudenza come principio di ordine pubblico economico, con conseguente rilevanza anche ai fini della validità delle delibere di approvazione.
1) Formazione del progetto di Bilancio
L’organo amministrativo è tenuto, al termine di ogni esercizio, alla predisposizione del progetto di bilancio, composto da:
- Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);
- Conto economico (art. 2425 c.c.);
- Nota integrativa (art. 2427 c.c.);
- Rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.);
- Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), salvo i casi di esonero per i bilanci in forma abbreviata o delle micro-imprese.
L’obbligo di adeguata informativa sulla continuità aziendale si coordina oggi con l’articolo 2086, comma 2, c.c., come novellato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che impone agli amministratori l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, idonei anche alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Ne discende che la redazione del bilancio non costituisce un mero adempimento formale, ma momento essenziale di verifica della sostenibilità della gestione.
La mancata adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati e la redazione di un bilancio non rispondente ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza possono costituire violazioni dei doveri di diligenza e correttezza nell’amministrazione, integrando fonte di responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2392 e 2476 c.c., anche alla luce dell’obbligo di adeguati assetti di cui all’art. 2086 c.c. (v., tra le altre, Trib. Roma 15/09/2020; Trib. Cagliari 19/01/2022).
2) trasmissione all’Organo di Controllo
L’articolo 2429, comma 1, c.c. stabilisce che il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, deve essere comunicato al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima dell’assemblea chiamata ad approvarlo.
Il D.Lgs. 39/2010, agli articoli 14 e 15, attribuisce al revisore legale il compito di esprimere un giudizio professionale sulla conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione e sulla sua capacità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della società.
L’omessa o tardiva trasmissione del progetto di bilancio all’organo di controllo integra violazione del diritto di informazione del socio e può determinare l’annullabilità della delibera di approvazione.
3) Deposito preso la sede sociale
Ai sensi dell’articolo 2429, comma 3, c.c., nei quindici giorni che precedono l’assemblea, il progetto di bilancio, le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore, nonché le copie dei bilanci delle società controllate e il prospetto riepilogativo delle collegate, devono restare depositati presso la sede sociale. La funzione di tale deposito è quella di consentire ai soci un esame preventivo e consapevole della documentazione.
4) Convocazione e termini di approvazione
L’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, c.c. (bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società), con obbligo di specifica motivazione nella relazione sulla gestione.
Per le S.r.l. trovano applicazione gli articoli 2479 e 2479-bis c.c., mentre per le S.p.A. gli articoli 2366 e seguenti c.c.
5) Deposito al Registro Imprese
Ai sensi dell’art. 2435 c.c., il bilancio approvato deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese, in modalità esclusivamente telematica. Il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2435 c.c., assolve a una funzione di pubblicità legale di natura dichiarativa e non costitutiva.