BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO – SOGLIE DIMENSIONALI

PREMESSA

Il recepimento della Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 tramite il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125 ha introdotto un innalzamento significativo delle soglie dimensionali (leggi anche Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro del 12 settembre 2024). Le soglie vigenti per l’esercizio sociale 2025 sono le stesse che si applicano già a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024.

L’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024, recependo nel nostro ordinamento la predetta Direttiva, ha modificato i parametri dimensionali del bilancio :

  • abbreviato (art. 2435-bis del Codice civile);
  • micro (art. 2435-ter del Codice civile);
  • consolidato (art. 40 del D.Lgs. n. 127/1990).

La modifica prevede un incremento del 25% dei parametri preesistenti.

BILANCIO ABBREVIATO – ART. 2435-BIS CC

Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (valore prec. 4.400.000 euro)
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (valore prec. 8.800.000 euro)
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

“le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

Quindi, l’adozione del bilancio abbreviato è riservata alle società che rispettano una duplice condizione:

  • i titoli della società non devono essere quotati in mercati regolamentati;
  • devono essere rispettati dei limiti dimensionali.

BILANCIO MICRO – ART. 2435-TER CC

Le società che non superano due dei seguenti limiti possono optare per il regime semplificato “micro”, con esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (se i dati richiesti sono in calce allo SP):

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (valore prec. 175.000 euro)
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (valore prec. 350.000 euro)
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

IL COMPUTO DEI PARAMETRI

Per quanto riguarda il computo dei parametri occorre sottolineare che:

  • il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione delle voci cui afferiscono; cioè il totale dell’attivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 del Codice civile;
  • il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve coincidere con cioè la voce A.1 del conto economico ex art. 2425 del Codice civile e dunque deve essere assunta al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
  • il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio deve essere calcolato applicando il criterio della media giornaliera.

Ai fini della redazione del bilancio abbreviato i limiti che non devono essere superati possono essere anche diversi nell’ambito del biennio.

LA REGOLA DEI DUE ESERCIZI

Per quanto attiene ai limiti dimensionali, il legislatore prevede che il bilancio abbreviato possa essere adottato da chi non supera i parametri per “ due esercizi consecutivi”.

Questa espressione è stata interpretata dalla dottrina in maniera diversa, infatti:

  • secondo una prima impostazione, qualora la società per due esercizi consecutivi non superi due dei tre parametri normativamente previsti è possibile adottare le disposizioni dell’art. 2435-bis del Codice civile già dal secondo anno in cui le condizioni vengono rispettate (vedasi circolare Assonime n. 9/2008);
  • secondo altra impostazione invece, “pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole «per due esercizi consecutivi» e «per il secondo esercizio consecutivo», in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti” (vedasi il Documento redatto dal CNDCEC del novembre 2012). Sempre secondo il CNDCEC, invece, ai fini dell’obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice civile.

Secondo quest’ultima impostazione, dunque, se una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non supera due dei tre limiti dell’art. 2435‐bis, comma 1, del Codice civile per gliesercizi 2021 e 2022, il CNDCEC suggerisce di redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall’esercizio 2023. Nella diversa ipotesi in cui, una società che redige il bilancio in forma abbreviata, supera due dei tre limiti dell’art. 2435‐bis, comma 1, del Codice civile per gli esercizi 2022 e 2023, in tale fattispecie, il CNDCEC ritiene preferibile, sempre in un’ottica prudenziale, redigere già il bilancio 2023 in forma ordinaria.

SOCIETA’ NEOCOSTITUITE

Per le società neocostituite il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato nel primo esercizio di attività.

Pertanto, la società newco che al termine dell’esercizio non ha superato due dei tre limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice civile può redigere il bilancio abbreviato

BILANCIO CONSOLIDATO

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 16, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 125/2024, l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991 prevede che:

non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali (valore precedente era 20.000.000 euro)
  • 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (valore precedente era 50.000.000 euro)
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio”.

La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici relativi al totale dell’attivo e dei ricavi sono maggiorati del 20 per cento.

DOCUMENTI OBBLIGATORI

OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Per completezza si riporta quanto segue:

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria qualora la società, alternativamente:

  • risulti tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità (ULA).

In sede di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio l’assemblea, verificato il superamento di uno dei limiti indicati al secondo comma dell’art. 2477 c.c., deve nominare l’organo di controllo o il revisore.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

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