BLACK LIST UE 2025
PREMESSA
Le caratteristiche dei Paesi Black List ,da considerarsi come paradisi fiscali, sono state identificate dall’OCSE già nel 1998, in occasione della pubblicazione del rapporto “Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue”, nei seguenti punti:
- sostanziale mancanza di imposte sui redditi delle imprese costituite nei propri territori;
- assenza, all’interno dei rispettivi ordinamenti giuridici, dell’obbligo per le società ivi costituite di svolgere un’affettiva attività d’impresa nei relativi territori;
- poca trasparenza del sistema legislativo e amministrativo, che consente a determinati soggetti di beneficiare di privilegi in termini di ridotta tassazione dei redditi;
- assenza di alcun meccanismo di scambio delle informazioni fiscali tra tali Paesi e gli altri Stati finalizzato a garantire la potestà impositiva di questi ultimi e a combattere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale.
Per quanto attualmente continuino a persistere numerosi Paesi con un basso livello di tassazione sulle società, essendo tale aspetto relegato alle autonome strategie adoperate dagli Stati per la gestione delle relative finanze pubbliche, a grandi progressi si è assistito negli ultimi anni sotto il diverso aspetto dell’implementazione della trasparenza fiscale a livello internazionale.
Infatti si sono moltiplicati gli accordi bilaterali stipulati tra gli Stati sull’esempio dell’art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e del Modello di TIEA (Tax Information Exchange Agreement) dell’OCSE.
Infine, si ricorda l’approvazione in sede OCSE nell’anno 2014 dello standard globale per lo scambio automatico multilaterale delle informazioni finanziarie (Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters), implementato sulla base del modello di Convenzione multilaterale sulla assistenza amministrativa del 1988.
BLACK LIST 2025 – ELENCO PAESI PER L’UE
Con decisione dell’8 ottobre 2024 il Consiglio UE ha aggiornato la Black List dell’Unione Europea, individuati sulla base delle indagini portate avanti dalla Commissione UE.
La lista comprende le stesse 11 giurisdizioni della versione precedente aggiornata a ottobre 2024:
- Anguilla
- Federazione russa
- Guam
- Isole Fiji
- Isole Vergini statunitensi
- Palau
- Panama
- Samoa
- Samoa americane
- Trinidad e Tobago
- Vanuatu
LISTA GRIGIA 2025 – ELENCO PAESI PER L’UE
Oltre alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, il Consiglio ha approvato il consueto documento sullo stato di avanzamento (allegato II), che riflette la cooperazione in corso dell’UE con i suoi partner internazionali e gli impegni di tali paesi a riformare la loro legislazione per conformarsi alle norme concordate in materia di buona governance fiscale.
Fanno parte della c.d. lista grigia: Antigua e Barbuda, Belize, Brunei, Eswatini, Isole Vergini britanniche, Seychelles, Turchia e Vietnam.
l suo obiettivo è riconoscere il lavoro costruttivo in corso nel settore fiscale e incoraggiare l’approccio positivo adottato dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale.
Due giurisdizioni, Costa Rica e Curaçao, hanno rispettato i loro impegni correggendo le carenze nel rispettivo sistema di scambio automatico di informazioni fiscali e saranno rimosse dal documento sullo stato di avanzamento.
Dal canto suo, il Sultanato del Brunei Darussalam si è impegnato a modificare o abolire il suo regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera entro il 31 dicembre 2025; tale impegno sarà incluso nello stato di avanzamento.
BLACK LIST 2025 – PER L’ITALIA
Se quello precedentemente descritto costituisce il panorama dei caratteri dei Paesi Black List condiviso a livello di Unione Europea, di seguito si riporta l’impostazione adottata dall’Italia per l’identificazione dei paradisi fiscali sotto diversi profili.
Costi black List
A tali componenti non trova applicazione il regime ordinario di deducibilità previsto dall’articolo 110 TUIR, restando deducibili solo entro il limite del valore normale, qualora derivino da operazioni che abbiano avuto concreta esecuzione.
La citata disciplina di limite alla deduzione dei Costi Black List non si applica in presenza di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:
- che le operazioni perfezionate rispondano ad un effettivo interesse economico;
- che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.
Per cui, qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l’intero valore.
Al contrario, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale. L’eccedenza rispetto al valore normale potrà essere dedotta dal reddito d’impresa del soggetto residente, qualora sia dimostrato che le operazioni perfezionate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Sotto il profilo degli adempimenti fiscali, viene precisato che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi Black List, nei limiti del loro valore normale o in assenza dell’applicazione di tale limite, devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
Società estere controllate – CFC Rule
A seguito della riforma, la normativa in materia di società estere controllate si applica:
- se i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%, intendendosi per tassazione effettiva il rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d’esercizio e l’utile ante imposte dell’esercizio risultante dal predetto bilancio, sulla base di un bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali (a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato); in alternativa, i soggetti controllati non residenti, in presenza di bilanci revisionati e certificati delle società controllate estere, possono corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio;
- qualora la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15%, se i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate).
In altri termini, art. 167 del TUIR prevede l’imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese Black List, qualora quest’ultimo realizzi proventi per oltre 1/3 derivanti da passive income (redditi di varia natura, principalmente finanziaria), salvo che il soggetto non sia dotato di una certa sostanza economica, vale a dire svolga nel Paese estero un’attività economica effettiva.
Quindi se un soggetto residente in Italia controlla società o enti esteri a regime privilegiato e non sia dotato di una certa sostanza economica, il reddito di tali soggetti esteri è tassato in Italia per trasparenza, nell’esercizio in cui è prodotto e indipendentemente dall’effettiva percezione.
Esterovestizione
Per l’anno 2025 non vengono meno i Paesi Black List per i quali vale la presunzione di permanenza in Italia della residenza fiscale delle persone fisiche, prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del TUIR.
Nella sostanza, se un contribuente persona fisica si trasferisce in uno di tali Paesi Black List il Fisco italiano presume che egli non abbia perso la residenza fiscale italiana, senza nemmeno dover dimostrare, ad esempio, che il contribuente abbia mantenuto in Italia il suo centro degli interessi vitali.
Grava, al contrario, sul contribuente l’onere di provare che il trasferimento della propria residenza fiscale è effettivamente avvenuto e che a tale scopo sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa italiana.
I Paesi Black List ai fini della predetta presunzione sulla residenza fiscale delle persone fisiche è contenuta nel Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, il quale riporta i seguenti Stati:
- Alderney (Aurigny)
- Andorra (Principat d’Andorra)
- Anguilla
- Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
- Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
- Aruba, Bahama (Bahamas)
- Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Brunei (Negara Brunei Darussalam)
- Costa Rica (Republica de Costa Rica)
- Dominica
- Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida)
- Ecuador (Repuplica del Ecuador)
- Filippine (Pilipinas)
- Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
- Gibuti (Djibouti)
- Grenada, Guernsey (Bailiwick of Guernsey)
- Hong Kong (Xianggang)
- Isola di Man (Isle of Man)
- Isole Cayman (The Cayman Islands)
- Isole Cook
- Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)
- Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
- Jersey
- Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)
- Liberia (Republic of Liberia)
- Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)
- Macao (Macau)
- Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
- Maldive (Divehi)
- Maurizio (Republic offMauritius)
- Monserrat
- Nauru (Republic of Nauru)
- Niue
- Oman (Saltanat ‘Oman)
- Panama (Republica de Panama`)
- Polinesia Francese (Polynesie Francaise)
- Monaco (Principaute` de Monaco)
- Sark (Sercq)
- Seicelle (Republic of Seychelles)
- Singapore (Republic of Singapore)
- Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
- Taiwan (Chunghua MinKuo)
- Tonga (Puleanga Tonga)
- Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
- Tuvalu (The Tuvalu Islands)
- Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
- Vanuatu (Republic of Vanuatu)
- Samoa (Indipendent State of Samoa).