BONUS EDILIZI E SUCCESSIONE – COSA ACCADE ALLE RATE RESIDUE?
Quando la titolarità dell’immobile oggetto di interventi agevolati cambia prima del completo utilizzo delle detrazioni edilizie, è fondamentale verificare se e a chi si trasferiscono le quote residue.
Il tema si pone in modo particolare in caso di decesso del beneficiario originario.
REGOLA GENERALE
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non ancora fruita si trasferisce esclusivamente all’erede (o agli eredi) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.
- Non rileva che l’immobile sia o meno adibito ad abitazione principale.
- Conta la concreta disponibilità del bene.
ANNO DEL DECESSO
La quota di detrazione riferita all’anno del decesso:
- passa all’erede che possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno;
- ciò vale anche se il decesso avviene nello stesso anno di sostenimento della spesa.
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
- se l’erede acquisisce la detenzione materiale e diretta in corso d’anno, dopo l’apertura della successione,
- non ha diritto alla detrazione per quell’anno;
- potrà fruire delle quote residue solo per i periodi d’imposta successivi, nei quali la detenzione sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre.
PIU’ EREDI: COME SI RIPARTISCE LA SPESA
Se la detenzione materiale e diretta è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione residua si ripartisce in parti uguali tra gli stessi.
Esempio Nel 2026 viene a mancare il padre proprietario dell’immobile. L’abitazione passa ai due figli (50% ciascuno). Se entrambi mantengono la detenzione materiale e diretta della casa, ciascuno potrà detrarre il 50% delle rate residue delle detrazioni maturate dal de cuius.
ATTENZIONE: LA DETENZIONE DEVE PERMANERE NEL TEMPO
La detenzione materiale e diretta non deve sussistere solo nell’anno di accettazione dell’eredità, ma in ciascun anno per il quale si intende fruire delle rate residue.
Se l’immobile viene concesso in locazione o in comodato, l’erede:
- perde il diritto alla detrazione per gli anni in cui non detiene direttamente l’immobile;
- potrà riprendere la detrazione solo per le rate relative agli anni successivi alla cessazione del contratto.
VENDITA SUCCESSIVA DELL’IMMOBILE
In caso di vendita o donazione dell’immobile da parte dell’erede che aveva la detenzione materiale e diretta:
- le quote residue non fruite NON si trasferiscono all’acquirente o al donatario;
- ciò vale anche se l’atto avviene nello stesso anno di accettazione dell’eredità.