CPB 2024 – 2025: RAVVEDIMENTO SPECIALE – cd. “tombale”
COSA E’ IL RAVVEDIMENTO SPECIALE
Come vi avevamo anticipato, per i soggetti che come voi hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’art. 2-quater del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La locuzione “ravvedimento speciale” non deve confondere poiché in questo caso si riferisce a tutt’altro rispetto al “ravvedimento speciale” previsto dall’art. 7, commi 6 e 7, D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 nonché al più noto “ravvedimento operoso”. Questo ravvedimento speciale da CPB è una misura “premiale” e facoltativa.
AMBITO SOGGETTIVO
E’ riservata ai soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025.
Sono esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno aderito al Concordato Preventivo per il solo periodo d’imposta 2024.
BENEFICI
L’adesione consente al contribuente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.
Per chi aderisce al ravvedimento speciale non potranno essere quindi effettuati:
- accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
- accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
- accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.
Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.
LIMITAZIONI AI BENEFICI
La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:
- il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024;
- la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
- in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione; se in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
- in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.
E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.
Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Per i soggetti ISA che, avendo già aderito al concordato biennale, ricorrono anche al ravvedimento speciale, per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento (per imposte dirette e IVA) relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Per i soggetti ISA che, avendo già aderito al concordato biennale, non ricorrono al ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2, del D.L. n. 113/2024, sono ridotte alla metà le soglie previste dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 per l’applicazione delle sanzioni accessorie (come la sospensione dell’attività), quando sono irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi 2018-2022 e ai tributi per cui non ci si è avvalsi del regime del ravvedimento, oppure questo sia decaduto.
DECADENZA DAI BENEFICI
Segnaliamo che in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, il contribuente decade anche dal ravvedimento speciale; per tutte le annualità, le somme già versate non sono comunque oggetto di restituzione.
Sono poi previste ulteriori cause di decadenza dal ravvedimento speciale che però, a differenza di quanto previsto nel caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, non coinvolgono tutte le annualità, ma solo le singole annualità interessate. Queste cause si verificano in particolare:
- quando al contribuente viene applicata una misura cautelare, personale o reale, oppure viene notificato un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali) e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2018 al 2022. Gli effetti del ravvedimento speciale vengono meno per l’anno, o gli anni, nei quali sono stati commessi i reati contestati;
- quando, in caso di opzione per il versamento rateale, il contribuente non effettua tempestivamente il pagamento del dovuto. Anche in questo caso, la decadenza riguarda le sole annualità per le quali i termini di pagamento non sono stati rispettati.
COSA SI ADERISCE
Per aderire al ravvedimento i contribuenti devono versare, per ciascuna delle annualità (dal 2018 al 2022) per cui è esercitata l’opzione, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovrà avvenire entro il 31 marzo 2025, mediante modello F24. È possibile optare per il pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Il ravvedimento si perfeziona, per singola annualità, con il versamento dell’intera somma dovuta in unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento di tutte le rate.
Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Anche l’eventuale mancato perfezionamento si realizza per singola annualità.
QUANTO COSTA
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, fino al 9 ottobre 2024.
In particolare, nel vostro caso, potrete definire tutti o alcuni dei periodi d’imposta precedenti, con il seguente onere, parametrato al punteggio ISA conseguito nelle annualità interessate, da versare entro il prossimo 31 marzo 2025
- in unica soluzione
- oppure in un massimo di 24 rate mensili di cui la prima scadente il 31 marzo 2025
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 l’imposta sostitutiva è ridotta del 30%.
Per ciascun periodo d’imposta il valore dell’imposta sostitutiva da versare non può essere inferiore a 1.000 euro.
Con risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-03163 del 27 novembre 2024 il MEF ha confermato che per i contribuenti che hanno avuto, per il periodo 2018, un livello di affidabilità ISA pari almeno a 8, i termini di accertamento del 2018 sono già scaduti il 31 dicembre 2023; si rende pertanto inutile, per i soggetti “virtuosi” 2018, aderire al ravvedimento speciale per quella stessa annualità.
ULTERIORI APPROFOINDIMENTI
Ulteriori informazioni di normativa e prassi sono però liberamente consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata all’indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/ravvedimento-cpb.