CREDITO 5.0 – LE REGOLE IN CHIARO

PREMESSA

Il Piano Transizione 5.0 è volto a sostenere tutte le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in territorio italiano nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Pertanto, si punta a incentivare la trasformazione green e digitale delle imprese attraverso un nuovo credito d’imposta per gli investimenti che comportino un risparmio energetico.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio:

  • imprese residenti nel territorio dello Stato
  • stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,

indipendentemente:

  • dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa;
  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;

Sono escluse dal beneficio le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, sosottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal Codice
    della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

PROGETTI DI INNOVAZIONE AGEVOLATI

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B di industria 4.0.

In merito alla riduzione dei consumi l’investimento deve garantire complessivamente, alternativamente:

  • A) Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (di qui in avanti “consumi effettivi”) deve essere non inferiore a 3%
  • B) Riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (di qui in avanti “consumi del processo target”) deve essere non inferiore a 5%.

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti,
    agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Reg. UE n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

BENI E SPESE AGEVOLABILI

A) Interventi TRAINANTI

Beni Materiali e Immateriali 4.0

Beni materiali e immateriali nuovi di cui agli Allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni di cui all’Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (energy dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lett. a).

B) Interventi TRAINATI

Beni per l’Autoproduzione e Autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Nell’ambito degli investimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:

  • a) gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • b) trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
  • d) servizi ausiliari di impianto;
  • e) impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta

Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12.

  • a) moduli fotovoltaici prodotti negli  Stati  membri  dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  • b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; (correzione ex comma 6 dell’art. 1 del Decreto Legge 113 del 9 agosto 2024)
  • c) moduli  prodotti  negli  Stati  membri  dell’Unione  europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di  silicio  o  tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella  almeno  pari al 24,0 per cento.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo (modificata dalla Legge di Bilancio 2025).

Formazione

Le spese per la formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttive. Le spese per la formazione del personale dipendente sono agevolabili nel limite del 10%, e in ogni caso nel limite massimo di 300.000 euro, degli investimenti effettuati:

  • nei beni materiali e immateriali (Allegati A e B alla Legge n. 232/2016) – interventi trainanti;
  • nei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo – interventi trainati

Tipologia di spese di formazione ammesse:

  • Spese di personale relative ai formatori;
  • Costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
  • Costi di servizi di consulenza direttamente connessi ai progetti di formazione;
  • Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione.

L’AMBITO TEMPORALE

I crediti d’imposta 5.0 spettano per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.

Ne consegue che i nuovi crediti d’imposta sono applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Con riferimento alle date occorre ricordare che per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante sottoscritto dall’azienda e tale che esso renda l’investimento irreversibile.

Per il piano transizione 5.0 gli investimenti dovranno essere completati tassativamente entro il 31 dicembre 2025, mentre per il piano transizione 4.0 gli investimenti potranno essere completati entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

CREDITO D’IMPOSTA

L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.

Al fine di incentivare una maggiore riduzione dei consumi, sono individuate 3 Classi, alle quali corrispondono le seguenti percentuali di riduzione:

  • Classe I: riduzione dei consumi effettivi almeno del 3%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 5%;
  • Classe II: riduzione dei consumi effettivi almeno del 6%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 10%;
  • Classe III: riduzione dei consumi effettivi almeno del 10%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 15%.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’ calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione.

Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

CLASSE I

  • Investimenti entro €10 milioni: 35%
  • Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 5%

CLASSE II

  • Investimenti entro €10 milioni: 40%
  • Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 10%

CLASSE III

  • Investimenti entro €10 milioni: 45%
  • Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 15%

ADEMPIMENTI & ULTERIORI REQUISITI

Comunicazione ex ante ed ex post

Per accedere al beneficio le imprese sono tenute a presentare in via telematica, attraverso un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, esclusivamente la documentazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolati, unitamente alla comunicazione riguardante la descrizione del progetto e il relativo costo.

L’impresa, infine, dovrà comunicare il completamento dell’investimento ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e corredare tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato.

Certificazione riduzione consumi energetici

L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attesta:

  • ex ante: la riduzione dei consumi energetici conseguiti tramite gli investimenti;
  • ex post: l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla valutazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per l’ottenimento delle certificazioni sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di €10.000.

Soggetti preposti al rilascio:

  • esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 1133;
  • Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • altri soggetti abilitati: certificatori in possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, da individuare nel DM attuativo.

Certificazione revisore

Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di €5.000.

Soggetti preposti al rilascio:

  • per le Srl o Spa soggette all’obbligo di revisione contabile: dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico/società di revisione o sindaco unico/collegio sindacale);
  • in tutti gli altri casi: a scelta dell’impresa, da parte di un revisore legale dei conti (“attivo”) oppure da una società di revisione

Rispetto normativa sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva

Inoltre, per le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque

UTILIZZO CREDITO

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta maturato comunicato all’impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

CUMLABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta è cumulabile con:

  • il credito per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023;
  • il credito per investimenti nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all’art. 13 del D.L. n. 60/2024.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 con riferimento ai medesimi beni.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

RECAPTURE

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione e’ direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

I CORRETTI PASSI DA SEGUIRE

Le imprese che intendono effettuare investimenti 5.0 devono pertanto seguire i seguenti step:

  • Individuazione dell’investimento da effettaure
  • Sottoscrizione del preventivo / ordine di fornitura
  • Verifica rispetto normativa sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva
  • Comunicazione preventiva dell’investimento da effettuare (antecedente o contestuale all’ordine)
  • Effettuazione dell’investimento
  • Interconnessione del bene
  • Certificazione riduzione consumi energetici
  • Certificazione Revisore
  • Comunicazione a consuntivo
  • Utilizzo credito in compensazione

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