CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI POS 2026
COSA E’?
E’ un credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici.
DESTINATARI
- Imprese
- Lavoratori autonomi
- per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro.
- indipendentemente dal tipo di attività e dal regime fiscale adottato.
CREDITO D’IMPOSTA
30% delle commissioni addebitate
- per le transazioni effettuate con privati consumatori
- mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Il credito non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
QUALI SONO LE TRANSAZIONI AMMESSE?
Tutte le transazioni con:
- Carta di credito
- Carta di debito
- Carta prepagata
- Altri strumenti di pagamento digitali (POS, e-wallet, smartphone, smartwatch)
SPESE AGEVOLABILI
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta commisurato alle commissioni addebitate dal prestatore di servizi di pagamento (banca o intermediario POS). Rientrano in tale nozione, in linea di massima:
- le commissioni variabili calcolate in percentuale sull’importo di ogni transazione;
- le eventuali commissioni fisse per singola operazione;
- i canoni per il servizio di accettazione che includono un certo numero di transazioni in franchigia, purché collegati alle operazioni con consumatori finali.
COME SI OTTIENE?
Per ottenere il credito d’imposta, è necessario:
- Scaricare il rendiconto delle commissioni pagate, messo a disposizione dal fornitore del servizio di pagamento elettronico.
- Conteggiare il credito d’imposta nella misura del 30%
- Conservare il rendiconto per 5 anni.
UTILIZZO CREDITO
Esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020 , indicando:
- 6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – sezione Erario;
- mese di riferimento – mese di addebito delle commissioni;
- anno di riferimento – anno di addebito delle commissioni.
L’utilizzo è consentito a partire dal mese successivo a quello in cui è stata addebitata la commissione.
A livello operativo:
- l’intermediario finanziario trasmette mensilmente all’Agenzia delle Entrate il dettaglio delle commissioni addebitate, che costituisce la base di calcolo del credito spettante;
- l’esercente può compensare il credito maturato con debiti tributari e contributivi, indicando nell’F24 il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate per il “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
Per il 2026 resta centrale la corretta riconciliazione tra le comunicazioni dei prestatori di servizi di pagamento e la contabilità dell’esercente, così da evitare scarti in sede di controllo automatizzato dell’F24. In assenza di diversa previsione,non è previsto un limite annuale complessivo di fruizione, fermo restando che il credito utilizzabile coincide con quanto maturato sulle commissioni effettivamente addebitate.