CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI POS 2026

COSA E’?

E’ un credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici.

DESTINATARI

  • Imprese
  • Lavoratori autonomi
  • per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro.
  • indipendentemente dal tipo di attività e dal regime fiscale adottato.

CREDITO D’IMPOSTA

30% delle commissioni addebitate

  • per le transazioni effettuate con privati consumatori
  • mediante strumenti di pagamento tracciabili.

Il credito non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

QUALI SONO LE TRANSAZIONI AMMESSE?

Tutte le transazioni con:

  • Carta di credito
  • Carta di debito
  • Carta prepagata
  • Altri strumenti di pagamento digitali (POS, e-wallet, smartphone, smartwatch)

SPESE AGEVOLABILI

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta commisurato alle commissioni addebitate dal prestatore di servizi di pagamento (banca o intermediario POS). Rientrano in tale nozione, in linea di massima:​

  • le commissioni variabili calcolate in percentuale sull’importo di ogni transazione;
  • le eventuali commissioni fisse per singola operazione;
  • i canoni per il servizio di accettazione che includono un certo numero di transazioni in franchigia, purché collegati alle operazioni con consumatori finali.

COME SI OTTIENE?

Per ottenere il credito d’imposta, è necessario:

  • Scaricare il rendiconto delle commissioni pagate, messo a disposizione dal fornitore del servizio di pagamento elettronico.
  • Conteggiare il credito d’imposta nella misura del 30%
  • Conservare il rendiconto per 5 anni.

UTILIZZO CREDITO

Esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020 , indicando:

  • 6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – sezione Erario;
  • mese di riferimento – mese di addebito delle commissioni;
  • anno di riferimento – anno di addebito delle commissioni.

 L’utilizzo è consentito a partire dal mese successivo a quello in cui è stata addebitata la commissione.

A livello operativo:

  • l’intermediario finanziario trasmette mensilmente all’Agenzia delle Entrate il dettaglio delle commissioni addebitate, che costituisce la base di calcolo del credito spettante;
  • l’esercente può compensare il credito maturato con debiti tributari e contributivi, indicando nell’F24 il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate per il “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

Per il 2026 resta centrale la corretta riconciliazione tra le comunicazioni dei prestatori di servizi di pagamento e la contabilità dell’esercente, così da evitare scarti in sede di controllo automatizzato dell’F24. In assenza di diversa previsione,non è previsto un limite annuale complessivo di fruizione, fermo restando che il credito utilizzabile coincide con quanto maturato sulle commissioni effettivamente addebitate.

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