CREDITO INVESTIMENTI 4.0 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E A CONSUNTIVO

PREMESSA

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Sono definiti investimenti 4.0 i seguenti beni:

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Il credito 4.0 non è riconosciuto ai professionisti.

AMBITO OGGETTIVO

  • Beni acquistati
  • Beni in leasing finanziario (no leasing operativo e noleggio)
  • Nuovi
  • Aventi le caratteristiche di cui all’allegato A (beni materiali) ed allegato B (beni immateriali) L. 232/2016

CREDITO D’IMPOSTA

Beni materiali

Biennio 2023 – 2025

  • 20% per investimenti fino a 2,5 mln €
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 mln €
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 mln €
  • 5% per investimenti superiori a 10 mln € fino a 50 mln €, se inclusi nel PNRR e diretti a obiettivi di transizione specifici.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Beni Immateriali

  • 2023: 20% per investimenti fino a 1 mln €
  • 2024: 15% per investimenti fino a 1 mln €
  • 2025: 10% per investimenti fino a 1 mln €

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

UTILIZZO CREDITO

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo,
  • a decorrere dall’anno a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
  • con possibilità di riporto in avanti della quota annuale inutilizzata, in tutto o in parte, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale e sommandosi alla quota fruibile degli anni successivi.

GLI ULTERIORI REQUISITI E DOCUMENTI OBBLIGATORI

Interconnessione del bene al sistema aziendale

i beni strumentali per poter accedere al beneficio fiscale devono essere interconnessi. La parola interconnettere significa mettere in comunicazione più elementi che possono essere macchinari e software. La dicitura 4.0 nel nostro caso fa riferimento ad Industria 4.0 e significa che si tratta di un tipo di comunicazione che ha l’obiettivo di dare un elevata automazione al sistema aziendale creando scambi di informazioni in tempo reale tra i vari attori del sistema

Perizia tecnica asseverata

Le imprese devono fornire documentazione dettagliata che attesti che

  • i beni acquisiti rispondano alle specifiche tecniche richieste dalla normativa 
  • e siano interconnessi nei processi produttivi aziendali.

Per gli investimenti fino a 300.000 euro può essere rilasciata una dichiarazione del rappresentante legale che attesta l’esistenza dei requisiti; per investimenti superiori a 300.000 mila euro è necessaria una perizia tecnica asseverata.

Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e versamento contributi

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Comunicazione preventiva e a consuntivo

Si veda il paragrafo seguente

COMUNICAZIONE PREVENTIVA E A CONSUNTIVO

Come disposto dal c.d. “Decreto Salvi Conti”, al fine di usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e R&S è richiesta la presentazione di una comunicazione preventiva (ex ante) nonchè consuntiva (ex post) dei dati riferiti ai predetti investimenti.

La comunicazione “costituisce presupposto per la fruizione” dei predetti crediti d’imposta in compensazione nel mod. F24.

L’obbligo di comunicazione ex ante scatta, secondo la formulazione normativa (non particolarmente chiara), per gli investimenti che «si intendono effettuare» dal 30 marzo 2024. È da ritenere che la comunicazione ex ante debba effettuarsi, a partire dalla suddetta data, prima di concludere il contratto con il fornitore (investimenti 4.0) o di avviare un progetto di R&S. 

Al completamento dell’investimento (o delle attività di ricerca) che era stato comunicato ex ante, l’impresa dovrà trasmettere una seconda comunicazione per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati.

Il contenuto della comunicazione 

  • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024),
  • la presunta ripartizione negli anni del credito
  • e la relativa fruizione.

I modelli di comunicazione

  • sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).
  • vanno firmati digitalmente e inviato tramite PEC all’indirizzo transizione4@pec.gse.it
  • il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

L’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  1. nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  2. nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.

LA COMUNICAZIONE PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI FINO AL 30.04.2024

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti (ex post) va effettuata anche :

  • per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del Dl 39/2024 (29 marzo 2024).
  • gli importi degli investimenti 4.0 «relativi» al 2023 e i relativi crediti di imposta maturati e non ancora compensati al 30 marzo 2024.

Ricordiamo che fino ad oggi era stato sospeso l’utilizzo di tali crediti maturati, ovvero per i codici tributo

  • “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
  • “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;

quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di interconnessione dei beni).

Considerato che il codice 6936 serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco ed in particolare quelli previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020), la stessa Agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco, il 16 aprile, anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria Nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ (consultabile a questo link) in merito alla compensazione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, L. n. 178/2020, alla luce della recente Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024.

Con la FAQ in oggetto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, chiarendo che, con riferimento ai crediti di cui ai commi 1056 e 1057, anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è comunque possibile utilizzare in compensazione il relativo credito tramite modello F24, con codice 6936, indicando quale “anno di riferimento” l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Si ricorda che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Pertanto, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, relativo a un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

PROSPETTO RIASSUNTIVO COMUNICAZIONI

I CORRETTI PASSI DA SEGUIRE

Le imprese che intendono effettuare investimenti 4.0 devono pertanto seguire i seguenti step

  1. Individuazione dell’investimento da effettaure
  2. Sottoscrizione del preventivo / ordine di fornitura
  3. Comunicazione preventiva dell’investimento da effettuare (antecedente o contestuale all’ordine)
  4. Effettuazione dell’investimento
  5. Interconnessione del bene
  6. Comunicazione a consuntivo
  7. Perizia tecnica asseverata
  8. Utilizzo credito in 3 quote annuali

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