CRIPTO ATTIVITA’ 2026
NOVITA’
Dal 2026 la norma richiama
- un’aliquota ordinaria del 33% per i redditi diversi e altri proventi da cripto-attività (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR),
- ma introduce un corridoio preferenziale al 26% per una categoria molto precisa: i token di moneta elettronica denominati in euro.
La novità principale, introdotta per il 2026, riguarda le stablecoin denominate in euro: le operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica in euro (come individuati dall’art. 3, par. 1, n. 7 del Regolamento MiCA) vengono tassate con un’aliquota ridotta del 26% rispetto a quella ordinaria del 33%.
CRONISTORIA
L’aliquota del 33% era già prevista dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 2026
Fino al 31.12.2024
- Aliquota sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate da cripto-attività (come Bitcoin, Ethereum, ecc.).
- Applicazione della soglia di esenzione di € 2.000: solo le plusvalenze che superavano tale soglia erano tassabili.
Dal 01.01.2025
- Abolizione della soglia di esenzione
- Aliquota fiscale mantenuta al 26% per il 2025
Possibilità di rivalutazione cripto-attività possedute alla data del 01.01.2025 pagando un’imposta sostitutiva pari al 18%; la rivalutazione era da perfezionare entro il 30.11.2025.
Dal 01.01.2026
- Aliquota aumentata al 33%
- Eccezione agevolata al 26% per stablecoin in euro
DEFINIZIONE DI STABLE COIN
Si considerano agevolati solo i token di moneta elettronica ancorati stabilmente all’euro, i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro e presso soggetti abilitati nell’Unione Europea (come individuati dall’art. 3, par. 1, n. 7 del Regolamento MiCA).
CONVERSIONE E RIMBORSO: IRRILEVANZA FISCALE
La norma specifica che la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, così come il rimborso in euro del valore nominale del token, non costituiscono perimetro impositivo e non generano né plusvalenza né minusvalenza ai fini fiscali.

MONITORAGGIO FISCALE
Dal 2026 il quadro normativo sulle cripto‑attività si struttura su due pilastri:
- tassazione delle plusvalenze
- monitoraggio nel quadro RW
Sul fronte degli adempimenti, il possesso di cripto‑attività da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti è sempre oggetto di monitoraggio nel quadro RW, indipendentemente dall’ammontare detenuto e dall’effettiva realizzazione di plusvalenze.
Nel quadro RW occorre indicare, per ciascun wallet o conto presso exchange esteri, il valore di fine anno e il valore medio di giacenza, dati che servono sia agli obblighi di monitoraggio sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle cripto‑attività (c.d. “cripto‑IVAFE”), con sanzioni dal 3 al 15% dei valori non dichiarati in caso di omissione.
Per la compilazione del quadro RW in presenza di cripto‑attività, il monitoraggio riguarda tutte le fattispecie di cripto (valute, token, NFT, ecc.), a prescindere dalla modalità di detenzione e dal fatto che siano custodite su exchange esteri, wallet hardware o software non custodial. La compilazione avviene normalmente per “fonte” (singolo wallet o singolo conto presso exchange), utilizzando il codice bene 21 per le cripto‑attività, indicando il valore al 31 dicembre e il valore medio di giacenza, sulla base dei report forniti dalle piattaforme o da software di riconciliazione
VALUTAZIONI
Dal punto di vista operativo, la norma implica per i commercialisti un rafforzamento dell’attività di raccolta e riconciliazione dei dati, perché diventa essenziale distinguere correttamente tra movimenti “interni” non imponibili e operazioni fiscalmente rilevanti, nonché gestire il corretto calcolo delle plusvalenze imponibili e delle eventuali minusvalenze riportabili. Ne discende la necessità di dotarsi di procedure standard di acquisizione degli estratti conto dagli exchange, di strumenti (anche software) per la ricostruzione dei costi storici e di un set minimo di check‑list per la corretta compilazione del quadro reddituale e del monitoraggio fiscale, con particolare attenzione ai clienti che operano in DeFi o con piattaforme estere non residenti.