decreto salva spese & modifiche ai bonus edilizi
CLAUSULA SALVAGUARDIA PER SAL SUBERBONUS FINO AL 31/12/2023 – Art. 1 comma 1
Le detrazioni spettanti per gli interventi Superbonus 110%, per le quali è stata esercitatala cessione del credito o sconto in fattura sulla base di SAL fino al 31.12.2023, non sono oggetto di recupero in caso di:
- mancata ultimazione dell’intervento
- ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche
CONTRIBUTO PER I CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO – Art. 1 comma 2
Viene introdotto un contributo, che andrà ad integrare la riduzione del Superbonus nel 2024, con lo scopo di coprire le spese sostenute incentivando la conclusione dei cantieri:
- in favore dei condomini a basso reddito (< 15.000 euro, calcolato in base al quoziente familiare)
- per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024
- che entro la data del 31.12.2023 abbiano raggiunto un SAL almeno pari a 60%
BLOCCO SCONTO FATTURA E CESSIONE CREDITO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE – Art. 2
- a decorrere dal 30.12.2023, non è più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche per le quali non sia stato richiesto il titolo abilitativo alla data del 30.12.2023
- si introduce l’obbligo di assicurazione per gli immobili danneggiati dal sisma e recuperati con la detrazione maggiorata del 110% in relazione alle spese per interventi avviati in data successiva al 30.12.2023
BARRIERE ARCHITETTONICHE – REVISIONE DELL’AGEVOLAZIONE – Art. 3
- gli interventi che hanno accesso all’agevolazione sono limitati ai “lavori aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”. Restano fuori, quindi, infissi, pavimenti e servizi igienici.
- il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal D.M. n. 236/1989 , “deve risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati”
La norma prevede inoltre che dal 01.01.2024 la cessione del credito sarà consentita per
- le parti comuni dei condomini con uso abitativo
- le persone fisiche con redditi inferiori a 15.000 euro
- le unità immobiliari nel cui nucleo familiare sia presente un disabile (L.104/92)
Eccezione: interventi per i quali al 29.12.2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.