DEDUCIBILITA’ DEI COMPENSI AMMINISTRATORI – PAGAMENTO ENTRO IL 12 GENNAIO

REGOLA GENERALE DI DEDUCIBILITA’

L’art. 95, comma 5, del TUIR stabilisce che: “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.”

Pertanto, in deroga al principio di competenza, i compensi agli amministratori:

  • sono deducibili per cassa;
  • rileva il momento dell’effettivo pagamento, e non la mera imputazione a conto economico o la delibera assembleare.

In assenza di pagamento entro i termini previsti, il costo:

  • resta correttamente imputato a bilancio;
  • non è fiscalmente deducibile nell’esercizio;
  • comporta una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi, con conseguente aggravio del carico fiscale.

PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO

Accanto alla regola generale della deducibilità per cassa, l’ordinamento fiscale ammette, in determinate ipotesi, l’applicazione del cosiddetto principio di cassa “allargata”, in forza del quale i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo si considerano, a tutti gli effetti fiscali, percepiti nel periodo d’imposta precedente.

Tale principio, tuttavia, non ha carattere generale, ma trova applicazione esclusivamente con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi ad essi assimilati, come disciplinati dagli artt. 50 e 51 del TUIR.

È pertanto necessario verificare con attenzione la natura del reddito percepito dall’amministratore, poiché da tale qualificazione dipende la possibilità o meno di avvalersi del termine “allungato” del 12 gennaio.

DISTINZIONE TRA AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA (CON P.IVA) E NON PROFESSIONISTA

Il punto centrale della disciplina riguarda la distinzione tra:

  • amministratore che svolge l’incarico al di fuori della propria attività professionale, e
  • amministratore che esercita l’incarico nell’ambito della propria attività professionale.

Questa distinzione, più volte ribadita dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza, è di natura sostanziale e produce effetti rilevanti sul piano fiscale.

Caso A – Amministratore non professionista

Nel caso in cui l’amministratore non svolga l’incarico nell’ambito di una propria attività professionale, il compenso percepito rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.

In tale ipotesi:

  • il compenso non è fatturato;
  • è assoggettato a ritenuta IRPEF e, ove dovuta, a contribuzione INPS (Gestione Separata);
  • trova applicazione il principio di cassa allargata.

Di conseguenza, i compensi pagati entro il 31 dicembre oppure pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo risultano deducibili dalla società nel periodo d’imposta precedente, evitando così il rinvio della deduzione fiscale.

Caso B – Amministratore professionista

Diversa è l’ipotesi in cui l’amministratore svolga l’incarico nell’esercizio della propria attività professionale, emettendo fattura nei confronti della società.

In questo caso, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 del TUIR, come chiarito in modo espresso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002, nonché da consolidata giurisprudenza di legittimità.

Per tali redditi non è applicabile il principio di cassa allargata. Ne consegue che:

  • il compenso è deducibile per la società esclusivamente se il pagamento avviene entro il 31 dicembre;
  • i pagamenti effettuati successivamente (anche se entro il 12 gennaio) non consentono la deduzione nel periodo d’imposta precedente;
  • il costo, pur imputato correttamente a bilancio, dovrà essere recuperato a tassazione mediante variazione in aumento.

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