DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA, LAVORO E AMBIENTE – LA DELEGA DI FUNZIONE
REGOLA GENERALE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
In assenza di specifiche deleghe formalizzate, la normativa vigente e la prassi giurisprudenziale consolidata prevedono che la responsabilità per violazioni in materia di sicurezza e ambiente gravi su tutti gli amministratori in carica, con conseguente:
- estensione soggettiva delle responsabilità;
- moltiplicazione delle sanzioni (amministrative e, nei casi più gravi, penali) per il numero degli amministratori.
SOLUZIONE ED EFFETTI DELLA DELEGA DI FUNZIONI
La delega di funzioni rappresenta quindi l’unico strumento idoneo a concentrare la responsabilità operativa e sanzionatoria in capo a uno specifico amministratore, purché la stessa sia correttamente strutturata.
In presenza di una delega valida, espressa e formalizzata, la responsabilità per le violazioni in materia di sicurezza e/o ambiente può essere imputata esclusivamente all’amministratore delegato, con conseguente esclusione degli altri amministratori, fermo restando il dovere di vigilanza residuale.
Affinché la delega sia efficace, è necessario che:
- sia conferita per iscritto;
- individui in modo chiaro ambito, poteri e responsabilità;
- attribuisca al delegato autonomia decisionale e di spesa;
- il delegato possieda adeguati requisiti di competenza e professionalità;
- sia accettata espressamente dal soggetto delegato.
SISTEMA SANZIONATARIO
Si ricorda che le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale comportano:
- sanzioni amministrative di importo rilevante;
- responsabilità penali personali per gli amministratori;
- possibile coinvolgimento della società ex D.Lgs. 231/2001, con applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.
In assenza di delega, tali sanzioni possono essere applicate a ciascun amministratore, con effetti economici e reputazionali particolarmente significativi.