DETRAZIONE IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO
INQUADRAMENTO GENERALE
In base alla disciplina IVA italiana, il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti sorge quando si verificano congiuntamente:
- l’esigibilità dell’imposta (generalmente collegata alla data dell’operazione o di effettuazione); e
- il possesso effettivo della fattura da parte del cessionario/committente, ovvero la sua ricezione tramite Sistema di Interscambio (SdI) o presa visione nell’area riservata del contribuente.
La data di ricezione/possessione è normalmente quella che determina l’anno di esercizio del diritto alla detrazione.
REGOLA ORDINARIA
Per le fatture passive datate e ricevute entro l’anno 2025, la detrazione dell’IVA può essere esercitata:
- nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) del 2025 se ricevute e registrate entro i termini previsti (es. entro il 15 del mese successivo); oppure
- in dichiarazione annuale IVA 2026, relativo al 2025, qualora la registrazione non sia avvenuta entro le scadenze periodiche
FATTURE DI ACQUISTO DATATE DICEMBRE 2025 MA RICEVUTE A GENNAIO 2026
Le fatture passive datate dicembre 2025 ma effettivamente ricevute tramite SdI nel gennaio 2026 non possono essere detratte nel 2025. In altre parole:
- non rileva la data della fattura ai fini della detrazione, ma la data di ricezione/possesso tramite SdI;
- pertanto l’IVA ivi indicata potrà essere detratta a partire dalle liquidazioni periodiche del 2026 ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2027, secondo le regole ordinarie applicabili ai documenti ricevuti nel 2026.
Questa regola si applica anche se la fattura è datata 30/12/2025 ma recapitata al cessionario/committente dopo il 31/12/2025.
PROPOSTA DI MOFDIFICA RIALLINEAMENTO
La detrazione IVA sui documenti a cavallo d’anno è un tema ampiamente discusso nella riforma fiscale, ma non è ancora stata concretamente normata. In particolare:
- La legge delega per la riforma fiscale (approvata recentemente) prevede l’introduzione di meccanismi che semplifichino e ottimizzino le modalità di detrazione IVA.
- Tuttavia, la riforma non ha ancora introduzione definitiva della regola che consenta di gestire la detrazione in relazione all’anno in cui l’imposta diventa esigibile per il fornitore, ossia quando il pagamento è stato effettuato o la cessione di beni è conclusa.
Attualmente, la regola vigente prevede che l’esigibilità dell’IVA dipenda da quando l’operazione si considera conclusa, e la detrazione dell’imposta avvenga solo quando la fattura viene ricevuta dall’acquirente, ossia tramite SdI, come disciplinato dall’articolo 19 del DPR 633/72.
IMPLICAZIONI OPERATIVE
Comunicazione e rapporto con i fornitori
È opportuno richiedere ai fornitori principali di anticipare l’invio delle fatture passive datate dicembre affinché siano ricevute tramite SdI entro il 31 dicembre e, quindi, detraibili nel medesimo esercizio.
In caso di emissione “tardiva” (gennaio), il contribuente si troverà nella condizione di detrarre l’imposta nel nuovo esercizio IVA (2026).
Registrazione contabile
La registrazione delle fatture ricevute nel 2026, anche se datate dicembre 2025, andrà gestita nei registri del 2026 ai fini IVA, mentre il costo civilistico rimane ancorato all’esercizio di competenza (principio di competenza economica).
È necessario assicurare un corretto trattamento nei registri IVA e che la registrazione avvenga tempestivamente entro i termini di legge (ad es. entro 30/4/n+1 per la dichiarazione annuale), onde evitare problemi di detrazione
FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE AI PRORPRI FORNITORI
Oggetto: Cortese richiesta di anticipare l’invio allo SdI delle fatture di dicembre 2025
Gentili Fornitori,
con la presente desideriamo richiamare la Vostra attenzione su un aspetto di natura fiscale relativo alla detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto di fine anno.
In base alla normativa vigente, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato solo in relazione alle fatture effettivamente ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) entro il 31 dicembre 2025.
Di conseguenza, l’IVA esposta sulle fatture datate dicembre 2025 potrà essere detratta nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2025 (ovvero del quarto trimestre 2025) esclusivamente se tali fatture risulteranno recapitate tramite SdI entro il 31 dicembre 2025.
Al contrario, le fatture di acquisto che, pur essendo datate dicembre 2025, verranno ricevute tramite SdI nel mese di gennaio 2026 (c.d. fatture a cavallo d’anno), consentiranno la detrazione dell’IVA solo a partire dalle liquidazioni IVA del 2026.
In altri termini, potranno essere incluse nella liquidazione IVA di dicembre 2025 (o del quarto trimestre 2025) solo le fatture ricevute tramite SdI entro il 31/12/2025; le fatture ricevute successivamente confluiranno necessariamente nelle liquidazioni dell’anno successivo.
Alla luce di quanto sopra, Vi chiediamo cortesemente di procedere all’emissione e all’invio allo SdI delle fatture di dicembre 2025 entro il 27/12/2025, al fine di consentirne la regolare ricezione entro il 31/12/2025 sul nostro portale di fatturazione elettronica (ovvero nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate).
Le fatture datate dicembre 2025 ma ricevute oltre il 31/12/2025 non potranno essere registrate nel mese di competenza, con conseguente slittamento della detrazione IVA all’esercizio successivo.
Certi della Vostra collaborazione, ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.
L’Amministrazione