DISTACCO DEL PERSONALE – IMPONIBILITA’ IVA DAL 2025
Dal 1° gennaio 2025, entra in vigore una novità rilevante riguardo alla tassazione IVA per le operazioni di distacco di dipendenti tra imprese, fino ad ora considerate fuori dell’ambito di applicazione del tributo. Nonostante la questione sia stata oggetto di numerosi dibattiti e interpretazioni, con il Decreto Legge “Salva infrazioni” l’Italia si adegua alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell’11 marzo 2020), abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza ai fini IVA dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale.
Con l’inizio del nuovo anno, infatti, il distacco di dipendenti tra aziende sarà trattato come una vera e propria prestazione di servizi ai fini IVA, con la conseguente applicazione dell’imposta. Questo rappresenterà un cambiamento significativo e implicherà un adeguamento delle pratiche aziendali, dal punto di vista fiscale, giuslavoristico e amministrativo.
Le aziende dovranno rivedere le proprie procedure interne per essere conformi alle nuove disposizioni e valutare l’impatto di questa novità sui costi, sul processo di fatturazione e sulla gestione delle risorse umane.
COSA E’ IL DISTACCO DEL PERSONALE
Il distacco di personale è un’operazione attraverso cui un’azienda (azienda distaccante) invia temporaneamente uno o più dipendenti a lavorare presso un’altra azienda (azienda distaccataria). Questa pratica, pur presentando vantaggi per entrambe le imprese, è soggetta a una normativa precisa e complessa, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti lavoristici, previdenziali e fiscali.
Caratteristiche del distacco di personale:
- Mantenimento del rapporto di lavoro: il dipendente distaccato rimane alle dipendenze dell’azienda distaccante, che continua a gestirne la retribuzione, i contributi previdenziali e gli obblighi legali.
- Scopo del distacco: l’azienda distaccante invia i propri dipendenti per soddisfare specifiche esigenze temporanee presso l’azienda distaccataria.
- Collaborazione tra le aziende: distaccante e distaccataria devono collaborare su temi importanti come la sicurezza sul lavoro e le eventuali questioni disciplinari.
DIFFERENZE FRA DISTACCO E SOMMINISTRAZIONE
È fondamentale distinguere il distacco di personale dalla somministrazione di lavoro, un’attività svolta da agenzie specializzate che mettono a disposizione lavoratori presso imprese terze. A differenza del distacco, la somministrazione è un servizio commerciale che viene fornito a fronte di un corrispettivo.
NUOVA NORMATIVA IVA
Distacco di dipendenti e IVA: una panoramica delle novità
Fino a poco tempo fa, la normativa italiana sull’IVA relativa al distacco di dipendenti presentava diverse interpretazioni, generando incertezze tra le imprese.
L’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988 stabiliva che il rimborso dei costi sostenuti per il distacco di un dipendente non era soggetto ad IVA. Questa interpretazione si basava sul presupposto che il distacco fosse un mero “trasferimento di forza lavoro” e non una prestazione di servizi.
Tuttavia, qualora il rimborso superasse o fosse inferiore ai costi sostenuti dal datore di lavoro, l’intera somma era considerata imponibile ai fini IVA.
La svolta europea e le nuove disposizioni
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad IVA, indipendentemente dall’importo del rimborso.
Cosa cambia in Italia e perché è importante
In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Ue e alle successive pronunce della Corte di Cassazione, la normativa italiana è stata adeguata a quella europea: dal 1° gennaio 2025, anche i distacchi di personale realizzati al puro costo sono soggetti ad IVA.
Questa modifica normativa ha importanti implicazioni per le imprese che effettuano o ricevono distacchi di dipendenti fornendo maggiore chiarezza ed eliminando le precedenti incertezze interpretative. Oltre ad allineare l’Italia alle norme europee, adesso le imprese dovranno considerare l’IVA anche nei casi di distacco al puro costo.
Perché questo cambiamento?
- Aumentare la trasparenza: rendendo tutti i distacchi soggetti ad IVA, si eliminano le discrepanze incluse nelle precedenti interpretazioni e si garantisce una maggiore equità fiscale.
- Allineare la normativa italiana a quella europea: la nuova norma è in linea con le direttive comunitarie sull’IVA.
- Prevenire evasione fiscale: l’applicazione dell’IVA su tutte le operazioni di distacco rende più difficile l’elusione fiscale.
Le conseguenze per le imprese
- Aumento dei costi: le imprese dovranno considerare l’IVA con aliquota ordinaria al 22% anche nei casi di distacco al puro costo.
- Maggiori adempimenti: sarà necessario emettere fatture e registrare le operazioni ai fini IVA.
- Necessità di aggiornare i sistemi informativi: i software gestionali dovranno essere adeguati per gestire la nuova normativa.
LE POSSIBILI IMPICAZIONI PER LE AZIENDE
Oltre a quanto già detto, entrando maggiormente nello specifico l’introduzione di queste nuove regole avrà diverse implicazioni pratiche per le imprese:
- Obbligo di fatturazione IVA: le imprese distaccanti dovranno emettere fattura per i distacchi di dipendenti, applicando l’aliquota IVA prevista. Questo implica un adeguamento dei sistemi contabili e fiscali, con un impatto anche sulla gestione amministrativa. Si segnala che in caso di controparti estere di distacco del personale, sarà necessaria l’applicazione del reverse charge. Le prestazioni B2B rese a soggetti non stabiliti in Italia rimarrebbero estranee al campo di applicazione dell’imposta. Infatti, trattandosi di una prestazione di servizio generico transnazionale, l’IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente. La società distaccante, non essendo integrato il presupposto territoriale, emetterà fattura ai sensi dell’ 7-terdel DPR 633/72, per prestazioni “generiche”, tra cui rientrano anche distacchi e prestiti di personale (sussiste una deroga per le sole operazioni B2C ex art. 7-septies lett. e) del DPR 633/72). L’imposta sul valore aggiunto sarà dunque corrisposta dal cessionario attraverso il meccanismo dell’inversione contabile. Nel caso in cui, invece, la società distaccataria fosse residente nel territorio dello stato e la prestazione del servizio effettuata dal soggetto non residente, la fattura d’acquisto ricevuta dovrà essere integrata e registrata attraverso il meccanismo del reverse charge. Gli obblighi relativi all’assolvimento del tributo devono infatti essere adempiuti dal soggetto committente così come previsto dall’articolo 17, comma 2 del DPR 633/72
- Diritto alla detrazione: in capo al soggetto passivo distaccatario. Gli effetti, tuttavia, sono differenti a seconda della natura dei soggetti interessati dall’operazione. Nei gruppi industriali in cui il distaccatario ha un pro-rata di detraibilità totale non dovrebbero esserci controindicazioni particolari rispetto al ricevimento di una prestazione assoggettata ad IVA, che sarà oggetto di completa detrazione. Al contrario, nel caso di gruppi finanziari (banche, assicurazioni, servizi postali e medici) nei quali il diritto alla detrazione è limitato, ciò comporterà un aggravio del costo derivante dall’indetraibilità dell’imposta. Fenomeno che si presenterà anche nel caso di società distaccataria italiana che riceve personale da distaccante non residente, ricordiamo infatti che il prorata di detraibilità si applica anche nei casi di doppia annotazione dell’IVA.
- Gestione delle risorse umane: le aziende dovranno continuare a prestare attenzione agli aspetti legati alla gestione delle risorse umane, assicurandosi che le condizioni di un distacco lecito siano chiaramente definite per evitare eventuali contenziosi legati alla natura del distacco e alla possibile configurazione di una interposizione illecita di manodopera. Questa novità non incide sulla quantificazione del rimborso concordato tra distaccante e distaccatario, ma sul trattamento fiscale del rimborso stesso. Le aziende distaccanti potranno continuare a richiedere alle aziende distaccatarie un rimborso (degli oneri retributivi, contributivi e assicurativi sostenuti), il cui importo non ecceda comunque il costo effettivo sostenuto dal datore di lavoro titolare del rapporto. In caso contrario il tema diventa rilevante penalmente, configurandosi una forma di somministrazione illecita di manodopera (indipendentemente dal trattamento fiscale del rimborso richiesto).
- Possibile impatto sui costi: dal momento che il distacco diventa un’operazione soggetta ad IVA, le aziende, tanto la distaccante quanto la distaccataria, dovranno considerare come questo possa influire sui costi.
Fonte: Andersen Italia