FORFETTARI – FATTURE DI ACQUISTO E COSTI D’ESERCIZIO

PREMESSA

regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dalla normativa di riferimento di cui alla Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.

Il regime agevolato prevede una determinazione forfetaria del reddito, senza dare rilevanza ai costi effettivamente sostenuti, di qui un implicito incentivo a non richiedere fattura da parte del contribuente in sede di effettuazione dell’operazione, soprattutto nei casi in cui i prezzi “business” siano superiori rispetto a quelli “retail”. Cosa fare allora?

OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI DI RISCHIO

Nel regime forfetario ex Legge n. 190/2014 non sussiste alcun obbligo normativo di sostenere o documentare costi inerenti all’attività.

La determinazione del reddito imponibile avviene infatti mediante l’applicazione del coefficiente di redditività ai compensi percepiti, senza rilevanza analitica dei costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, questo non significa che il forfetario possa ignorare del tutto la documentazione dei costi.

È possibile quindi affermare che:

  • sotto il profilo strettamente fiscale, il contribuente può operare anche in assenza di spese documentate, senza incorrere in violazioni del regime;
  • l’assenza totale di costi può rappresentare un elemento di attenzione in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • in varie situazioni, la fattura passiva o altra documentazione del costo resta comunque importante come prova dell’operazione;
  • resta fermo che per alcune operazioni ricevute da fornitori esteri, il contribuente forfetario ha obblighi specifici di integrazione/autofattura e versamento dell’IVA. Ad esempio, per i servizi generici ricevuti da un soggetto UE, il forfetario deve integrare la fattura estera e versare l’IVA senza diritto alla detrazione

OBBLIGHI INFORMATIVI

Si aggiunge poi il tema, particolarmente delicato, legato alla compilazione del quadro RS del modello Redditi PF che, come noto, richiede l’indicazione di alcune informazioni relative ai costi (materie prime, servizi, ecc.), non rilevanti ai fini impositivi ma funzionali all’analisi del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli obblighi informativi in argomento si espletano con la compilazione:

  • del quadro RS, righi da RS375 a RS378 per gli imprenditori “forfetari”;
  • del quadro RS, rigo RS381 per i lavoratori autonomi operanti nello stesso regime di determinazione dell’imposta.

L’assenza di dati nel prospetto del quadro RS viene segnalata come anomalia del dichiarativo. A tal fine, il software Sogei/Agenzia delle Entrate prevede un rigo “fantasma” RS382, denominato “Assenza di dati da indicare nei prospetti”. Si tratta di un campo che non compare nel modello ufficiale stampato, ma serve in sede di compilazione/trasmissione per segnalare proprio l’assenza di dati rilevanti.

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