GOVERNANCE SOCIATARIA: ORGANIZZAZIONE, INFORMAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

PREMESSA

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 interviene in modo significativo sulla disciplina della governance societaria, rafforzando il ruolo dell’organizzazione, dei flussi informativi, dei sistemi di controllo interno e della gestione dei rischi.

La riforma non introduce soltanto nuove disposizioni, ma sistematizza e rende più espliciti principi già progressivamente affermati dalla normativa, dalla giurisprudenza e dalle best practice di corporate governance. Il punto centrale è il progressivo spostamento dell’attenzione dalla singola scelta imprenditoriale alla qualità del processo attraverso il quale la decisione viene assunta.

DALLA GESTIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA

La funzione dell’organo amministrativo non si esaurisce più nella gestione dell’impresa. Accanto alla capacità di assumere decisioni economiche e strategiche assume sempre maggiore importanza la capacità di organizzare l’impresa, predisponendo strutture e procedure adeguate attraverso le quali le decisioni possano essere elaborate, controllate e attuate.

In questa prospettiva, l’organo amministrativo deve progettare, implementare, monitorare e aggiornare il sistema organizzativo dell’impresa. Diventano quindi centrali l’adeguatezza degli assetti, la qualità dei flussi informativi, l’efficacia dei controlli e la capacità di individuare tempestivamente situazioni di rischio o di crisi.

Il giudizio sull’operato degli amministratori tende pertanto a concentrarsi non soltanto su cosa è stato deciso, ma anche su come si è arrivati alla decisione.

ADEGUATI ASSETTI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

L’attenzione agli assetti organizzativi non nasce con la riforma del 2026. Già la giurisprudenza aveva chiarito che, pur non potendo il giudice sindacare la convenienza economica delle scelte imprenditoriali, può essere valutata la correttezza del procedimento che ha condotto alla decisione.

Assumono quindi rilievo l’adeguatezza dell’istruttoria, la completezza delle informazioni raccolte, la ragionevolezza del processo decisionale e la corretta valutazione dei rischi prevedibili. La responsabilità dell’amministratore può derivare non dal risultato negativo di un’operazione, ma dalle carenze del percorso valutativo e organizzativo che l’ha preceduta.

La riforma rafforza e sistematizza questo orientamento, attribuendo ancora maggiore rilevanza alla corretta organizzazione dell’impresa.

CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

Uno degli aspetti maggiormente innovativi del D.Lgs. n. 47/2026 riguarda il riferimento espresso al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. attribuisce all’organo di controllo il compito di vigilare non soltanto sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ma anche sul sistema di controllo interno, sulla gestione dei rischi e sul coordinamento delle relative funzioni.

La gestione del rischio diventa quindi un elemento strutturale della governance societaria. L’impresa deve essere in grado non soltanto di produrre risultati economici, ma anche di identificare, valutare, monitorare e governare i rischi ai quali è esposta.

È importante distinguere tre concetti tra loro collegati:

  • gli assetti organizzativi, che definiscono ruoli, deleghe, procedure, flussi informativi e sistemi amministrativo-contabili;
  • il sistema di controllo interno, che verifica il corretto funzionamento dell’organizzazione e l’affidabilità delle informazioni;
  • la gestione dei rischi, attraverso la quale l’impresa identifica, valuta e monitora i principali rischi aziendali.

AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E DOVERE DI AGIRE INFOMATI

La riforma dedica particolare attenzione anche all’informazione consiliare attraverso il nuovo art. 2381-ter c.c.

Il principio secondo cui gli amministratori devono agire informati era già presente nell’ordinamento e ampiamente sviluppato dalla giurisprudenza. L’amministratore non esecutivo non è tenuto a esercitare una vigilanza generalizzata sull’attività degli amministratori delegati, ma deve attivarsi quando emergano anomalie, incoerenze o segnali di allarme.

Non è quindi sufficiente ricevere passivamente le informazioni: occorre valutarne la qualità, la completezza e l’attendibilità e, quando necessario, richiedere ulteriori approfondimenti.

RAGIONEVOLE AFFIDAMENTO E COMPETENZE PROFESSIONALI

Una delle novità più interessanti riguarda il principio del ragionevole affidamento.

Gli amministratori non delegati possono fare affidamento sulle informazioni ricevute dagli organi delegati, purché tale affidamento sia ragionevole. La valutazione deve inoltre tenere conto delle specifiche competenze possedute dal singolo amministratore.

Questo comporta una progressiva personalizzazione del giudizio di responsabilità: quanto maggiori sono le competenze professionali e tecniche dell’amministratore, tanto maggiore può essere la capacità che ci si attende da lui nell’interpretare le informazioni ricevute, individuare anomalie e riconoscere eventuali criticità.

LE POSSIBILI RICADUTE SULLE SRL

Le nuove disposizioni riguardano formalmente soprattutto la disciplina delle società per azioni. Tuttavia, i principi introdotti potrebbero assumere rilievo anche nell’interpretazione della responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata.

In particolare, la centralità dell’informazione, il ragionevole affidamento, la valorizzazione delle competenze professionali e, più in generale, l’attenzione al processo decisionale potrebbero progressivamente incidere anche sull’interpretazione dell’art. 2476 c.c

TUTELA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL’IMPRESA

La riforma rafforza inoltre la tutela delle informazioni acquisite dagli amministratori nell’esercizio del proprio incarico.

Il nuovo art. 2390-bis c.c. vieta agli amministratori di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie, opportunità di affari o altre informazioni acquisite nell’esercizio dell’incarico.

L’informazione viene così riconosciuta sempre più chiaramente come una componente del patrimonio dell’impresa: strategie commerciali, progetti di investimento, operazioni straordinarie, analisi dei rischi, conoscenze organizzative e tecnologiche possono rappresentare elementi essenziali del valore aziendale.

La disciplina viene inoltre espressamente estesa ai direttori generali, in considerazione del loro accesso alle informazioni strategiche e della loro partecipazione ai processi decisionali dell’impresa.

IL NUOVO PARADIGMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA

Il filo conduttore della riforma è il progressivo passaggio da una governance concentrata prevalentemente sulla singola decisione a una governance attenta alle condizioni organizzative, informative e procedurali attraverso le quali le decisioni vengono assunte.

L’organizzazione produce informazioni; le informazioni alimentano le decisioni; i sistemi di controllo ne verificano l’affidabilità; la gestione dei rischi permette di interpretarle correttamente; gli obblighi fiduciari tutelano il patrimonio informativo dell’impresa.

Per amministratori e organi di controllo diventa quindi sempre più importante poter dimostrare non soltanto quali decisioni siano state assunte, ma anche come siano state istruite, valutate, documentate e monitorate.

La riforma consolida così un modello nel quale organizzazione, informazione, controllo e gestione del rischio diventano componenti centrali della corretta amministrazione dell’impresa.

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