HOLDING: ASPETTI FISCALI E DI BILANCIO
HOLDING STATICA VS HOLDING DINAMICA
Holding statica: quando la sua attività consiste solo ed esclusivamente nella detenzione di partecipazioni di altre società. La sua funzione è quella di beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dalla distribuzione dei dividendi da parte della società operativa. La holding statica, come tale, non effettua attività commerciale. Pertanto non può essere qualificata come soggetto Iva.
Holding dinamica: quando oltre a detenere e gestire le partecipazioni, esercita anche attività di direzione e presta servizi alle società controllate. La holding dinamica, come tale, esercita attività commerciale. Pertanto può essere qualificata come soggetto Iva.
ASPETTI E SOGGETTIVITA’ IVA
La mera detenzione di partecipazioni non è attività economica
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA.
Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
Secondo la normativa nazionale, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, l’IVA è detraibile solo quando gli acquisti sono strettamente collegati alle operazioni attive di cessione di beni e prestazione di servizi. Questo significa che le spese sostenute devono avere una connessione diretta e immediata con le attività economiche soggette a IVA. Per quanto riguarda le Holding, la situazione può essere più complessa. Una Holding può detrarre l’IVA solo se gli acquisti sono correlati alle operazioni imponibili che essa svolge. Questo implica che, se una Holding si limita a detenere partecipazioni senza svolgere altre attività economiche, l’IVA sugli acquisti non sarà detraibile.
Tuttavia, se la Holding presta servizi alle società partecipate o svolge altre attività soggette a IVA, allora potrà detrarre l’imposta sugli acquisti correlati a queste attività. La Holding è soggetto passivo Iva solo se interferisce nella gestione delle partecipate (prestazioni, amministrative, finanziarie, commerciali, tecniche, ecc).
FINANZIMENTI E PRO-RATA
Le operazioni di finanziamento delle holding miste: normalmente rilevanti nel pro-rata.
Escludibili dal pro-rata solo se accessorie o marginali.
ASPETTI IRES
Non sono presenti previsioni specifiche che abbiano ad oggetto le holding. Tuttavia vi sono talune previsioni ordinarie che devono essere opportunamente contestualizzate al caso delle società di partecipazione.
Oneri finanziari
La definizione prevista dall’art.162 bis del TUIR deve essere coordinata ai fini dell’applicazione del regime sulla deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES di cui all’art.96 del TUIR.
Distinzione tra:
- generalità soggetti IRES -> ded. int. passivi sino concorrenza attivi > eccedenza 30% del ROL fiscale (comma 1-7)
- intermediari finanziari, imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi -> tendenzialmente liberi di dedurre gli interessi passivi senza particolari limitazioni (comma 12)
La separazione della nozione di intermediari finanziari da quella di società di partecipazione non finanziaria da parte dell’art.162-bis del TUIR determina l’attrazione di queste ultime al regime di monitoraggio del ROL.
Le Holding industriali restano assoggettate alla medesima disciplina delle società commerciali risultandone spesso penalizzate vista la difficoltà di poter disporre di un ROL positivo. Riporto in avanti gli interessi indeducibili in modo indefinito in attesa di poter usufruire di ROL positivo.
Le holding finanziarie godono della deducibilità integrale degli interessi passivi, fatta eccezione per SGR, SIM ed imprese di assicurazione che godono di una deducibilità limitata al 96%.
Perdite su crediti
Anche per le holding industriale opera la previsione di cui all’art. 106 c.1 del TUIR -> deducibile 0,5% del valore nominale dei crediti sino al 5% del valore nominale dei crediti risultanti a fine esercizio
Il c.3 dell’art.106 prevede inoltre una disciplina più liberale ma con esclusivo riferimento agli intermediari finanziari e non applicabile alle società di partecipazione non finanziaria. La regola speciale per le holding finanziarie prevede la deduzione integrale delle svalutazioni e delle perdite.
Maggiorazione Ires
Esclusivamente per gli intermediari finanziari è prevista una maggiorazione IRES del 3,5% (art.1 c.65 L.208/2015)
Le holding industriali devono ritenersi escluse da tale ambito
ASPETTI IRAP
Aliquota IRAP: per le società di partecipazioni non finanziarie è pari al 4,65%, ovvero l’aliquota IRAP indicata all’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97, alla quale dovrà essere sommata l’eventuale addizionale regionale.
Base imponibile: le holding industriali scontano l’Irap su una base imponibile più allargata rispetto a quella delle società commerciali. È previsto che la base imponibile sia determinata come per le classiche società commerciali, con l’aggiunta, tuttavia, degli interessi attivi e passivi. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa risulta deducibile nei limiti del 96%.
Va da subito evidenziato come non rientrano nella base imponibile Irap dividendi e plusvalenze
SOCIETA’ DI COMODO
La disciplina delle società di comodo è finalizzata al contrasto dell’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni che, in realtà, permangono nella disponibilità di soci o familiari.
Sono “esclusi” dalla disciplina delle società di comodo i soggetti che non rientrano tra quelli la cui natura giuridica è compresa nell’elencazione dell’articolo 30, comma 1, L. 724/1994, nonché quelli che, pur avendo una natura giuridica idonea a determinare l’applicabilità della disciplina in esame, rientrino in una delle cause di esclusione, ovvero abbiano avanzato apposita istanza di disapplicazione ai sensi del comma 4-bis della medesima disposizione, accolta dall’Agenzia delle entrate.
Per quanto concerne poi le “cause di disapplicazione”, si rileva che le medesime sono state individuate con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008,successivamente integrato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012. Tali cause di disapplicazione “automatica” devono essere verificate con riferimento al periodo di imposta in cui la società risulta di comodo. Tra le diverse fattispecie vi è anche quella delle società holding.
Art.1 lett. e) provv. ADE 14.02.2008: detenzione di partecipazioni in società:
- considerate non di comodo
- escluse dalla disciplina anche a seguito di interpello
Trattasi di disapplicazione parziale e comporta l’esclusione di tali partecipazioni (e relativi proventi) dal calcolo dei ricavi minimi (tale disapplicazione di estende anche ai finanziamenti erogati alla partecipata operativa quali elementi correlati -DRE Lombardia). Tale causa di disapplicazione tuttavia non è del tutto appagante in quanto escludendo dai conteggi il valore di tali partecipazioni, possono residuare altre attività immobilizzate che determinano la necessità di un ricavo minimo.
Resta sempre possibile ove il test non risulti comunque superato:
- a) Presentazione di apposita istanza di interpello probatorio (in futuro da escludersi)
- b) Disapplicazione automatica della disciplina senza interpello in presenza di valide ragioni (apposita indicazione in dichiarazione)
ISA
L’attività svolta dalle holding può rientrare nei seguenti due codici Atecofin 2007:
a) Codice Ateco 64.20.00, che riguarda le “Attività delle società di partecipazione (holding): Holding che non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia non amministrano o gestiscono altre unità. Queste holding hanno dunque come unico scopo la detenzione di partecipazioni e si limitano ad amministrare le quote possedute. Per tale motivo sono in genere definite holding statiche.
Codice ateco non soggetto Isa
b) Codice Ateco 70.10.00, che concerne le “Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative): Dalla classe 64.20 è pertanto esclusa la gestione attiva di aziende ed imprese, la pianificazione strategica e la gestione dei processi decisionali dell’azienda che rientrano invece nel codice 70.10.00, appartenente al più ampio codice 70 (attività di consulenza e di assistenza ad imprese e ad altre organizzazioni in materia gestionale ed attività di direzione aziendale), già incluso nella metodologia di rating emittente sulle imprese non-finanziarie italiane. Tali holding sono in genere definite operative o dinamiche.
Codice soggetto Isa
BILANCIO D’ESERCIZIO

Solitamente le holding sono caratterizzato da un elevato valore dell’attivo, pochi ricavi e quasi assenza di dipendenti-> micro-imprese
L’art. 24 co. 2 lett. c) della L. 23.12.2021 n. 238 ha introdotto il co. 5 nell’art. 2435-ter c.c. In base a tale disposizione gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono redigere il bilancio delle micro imprese.
Il divieto in discorso riguarderebbe “le holding pure, indipendentemente dalla natura delle partecipate” (non le «holding miste o dinamiche) -> bilancio quantomeno abbreviato
Derivazione rafforzata
Holding «dinamiche/miste» parametri micro imprese (che non ricadono nel divieto di cui al 2435-ter c.5):
a) Redigono bilancio forma micro-> no derivazione rafforzata
b) Redigono volontariamente bilancio forma abbreviata-> (dato letterale esclude derivazione rafforzata / dottrina interpretazione estensiva)
c) Redigono volontariamente bilancio forma ordinaria-> derivazione rafforzata
Holding «statiche» parametri micro imprese (che ricadono nel divieto di cui al 2435-ter c.5):
a) Redigono bilancio forma micro-> VIETATO
b) Redigono bilancio forma abbreviata-> (dato letterale esclude derivazione rafforzata / dottrina interpretazione estensiva)
c) Redigono bilancio forma ordinaria-> derivazione rafforzata
VANTAGGI FISCALI HOLDING
La ragione della costituzione e gestione di una holding potrebbe essere anche legata ai particolari vantaggi/regimi fiscali di favore di cui potrebbe beneficiare.
Tra quelli più rilevanti, è possibile annoverare i seguenti:
Regime PEX art. 87 TUIR
La plusvalenza generata dalla cessione delle partecipazioni concorre, solo per il 5% del suo ammontare, alla determinazione delle imposte sui redditi, a patto che la partecipazione oggetto di cessione:
- sia stata posseduta ininterrottamente per almeno 12 mesi rispetto alla data di cessione
- sia stata classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
- si riferisca ad una impresa non residente in un Paese con regime fiscale privilegiato
- si riferisca ad una società che svolge attività commerciale (no immobiliare).
Esenzione dividendi ex art. 89 TUIR
I dividendi percepiti dalle holding e distribuiti dalle loro partecipate, purché in possesso dei requisiti di cui al punto I, concorrono a formare il reddito imponibile nel limite del 5%; i dividendi scontano pertanto una tassazione pari all’ 1,20% (cioè il 24% di aliquota IRES applicata al 5%).
Regime Direttiva Madre-Figlia (recepita dall’art 27 bis del DPR n.600/1973)
Quando la holding italiana ha società controllate in Paesi dell’Unione europea, si può giungere fino alla completa detassazione dei dividendi e degli eventuali interessi distribuiti dalle controllate estere, nel rispetto della “Direttiva Madre-Figlia” (Direttiva n. 90/435/Cee, D.Lgs. 136/1993). Per questa ragione, l’utilizzo di una holding è particolarmente consigliato nel caso di gruppi a vocazione internazionale.
Regime consolidato fiscale (ex art 117 e seguenti TUIR)
Il regime del consolidato fiscale consente di optare per una tassazione di gruppo, calcolando l’IRES di competenza in modo unitario, con un’unica base imponibile (sfruttando così eventuali perdite fiscali delle società del gruppo per abbattere gli imponibili fiscali delle restanti società).
Gruppo Iva (ex art 73 DPR 633/1972)
Il regime consente al gruppo di operare sotto un’unica partita IVA e come unico soggetto ai fini IVA.
In tal caso, le operazioni fra le società appartenenti al gruppo non verranno considerate rilevanti ai fini IVA; le operazioni da e verso soggetti esterni verranno invece considerate rilevanti ai fini IVA per il gruppo e non per la singola società che le ha effettuate.