HOLDING EX ART. 162 BIS TUIR – ADEMPIMENTI COMUNICATIVI
RIFERIMENTO NORMATIVO
Con l’articolo 12 del D.Lgs. 142/2018, attuativo della direttiva 2016/1164/UE, il legislatore ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 162-bis.
La norma contiene le «nuove» definizioni
- di intermediari finanziari (comma 1, lettera a)
- di società di partecipazione finanziaria (comma 1, lettera b)
- di società di partecipazione non finanziaria (comma 1, lettera c)
Per tutti tali soggetti esistono degli obblighi comunicativi.
ART. 162 BIS TUIR
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
- 1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
- 2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) società di partecipazione finanziaria:
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
- 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7 ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.
HOLDING FINANZIARIE E INDUSTRIALI
L’art. 162-bis del TUIR delinea, a seconda della natura delle partecipazioni detenute, due definizioni di holding valide ai fini fiscali: società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilati (cd. “Holding Industriali). In base all’art. 162 bis, è il criterio della prevalenza che distingue la natura Finanziaria o Industriale delle Holding.
- holding «industriale»: partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari fin.* + elementi correlati** (no garanzie e impegni) > 50% attivo patrimoniale
- holding «finanziaria»: partecipazioni in intermediari fin.* + elementi correlati** + garanzie e impegni > 50% attivo patrimoniale
Pertanto ai fini fiscali è definita Holding Industriale le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. In altri termini, si tratta delle società che svolgono come attività principale la detenzione di partecipazioni in società industriali e commerciali di servizi (c.d. “holding industriali”);
Nel caso di partecipazioni eterogenee (detenute sia in intermediari finanziari che non):
- va valutata l’incidenza complessiva della componente partecipativa e assimilata nell’attivo patrimoniale se superiore 50%;
- a qualifica di holding «finanziaria» o «industriale» viene attribuita in base a quale delle due componenti rappresenta la maggioranza delle partecipazioni detenute
*Interpello 266-363/2021: le partecipazioni che ci possono far entrare nel mondo delle holding sono quelle iscritte nelle immobilizzazioni e non nel circolante nonché quelle trasferite dalle immobilizzazioni al circolante in attesa di realizzo; una volta che la partecipazione è immobilizzata gli elementi connessi rilevano a prescindere dalla loro classificazione.
** Elementi correlati: ad esempio crediti per finanziamenti alle controllate (non vanno considerati crediti commerciali / CNM)
***Nel caso di partecipazione in sub-holding necessario approccio per trasparenza in capo alle partecipazioni da quest’ultima detenute


IL TEST DI PREVALENZA PER LE SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA
Per qualificare una società che, oltre a svolgere una determinata attività, detiene partecipazioni in altre società, come società di partecipazione non finanziaria, è necessario effettuare il cd. “test di prevalenza”.
Articolo 162-bis, comma 3 del TUIR – per le società di partecipazione non finanziaria l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando
- in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso
- l’ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (specificamente, i crediti finanziari), unitariamente considerati
- è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale
Nulla cambia per le holding pure e cioè quelle in cui l’attività di assunzione di partecipazioni costituisce l’attività esclusiva. Il requisito della prevalenza non dev’essere constatato e gli obblighi comunicativi decorrono fin da subito.
Le attività da considerare ai fini di determinare il requisito della prevalenza dell’attività finanziaria sono:
- attività di assunzione e gestione di partecipazioni;
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- prestiti obbligazionari;
- rilascio di garanzie
- Altri titoli, se connessi alle partecipazioni
- Derivati attivi, se collegati alle partecipazioni
- Crediti di finanziamento
Secondo la circolare Assoholding 9.10.2019 n. 2, il c.d. “test della prevalenza” va effettuato tenendo conto sia delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, sia delle partecipazioni del circolante. Si considerano, in ogni caso, a questi fini i valori contabili delle partecipazioni e non quelli effettivi.
ADEMPIMENTI HOLDING
Con il D.Lgs. 142/2018 (decreto ATAD) sono state introdotte importanti novità normative, in vigore già dal 2018, di cui sono destinatari, tra gli altri, anchei soggetti che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni anche in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (pertanto, anche le c.d. “holding industriali”).
Infatti l’articolo 162-bis del Tuir richiama anche le norme relative all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria e specifica che esso permane, oltre che per gli intermediari finanziari e per le società di partecipazione finanziaria, anche nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati. Pertanto:
- Intermediari finanziari e Holding Finanziarie: sempre obbligati
- Holding Industriali e Società assimilate: obbligate se test di prevalenza positivo
In tali casi si è tenuti alla:
- comunicazione della PEC al Registro Elettronica degli Indirizzi (REI)
- risposta alle Indagini Finanziarie
- comunicazione dell’archivio dei Rapporti Finanziari
1) ISCRIZIONE NEL REGISTRO ANAGRAFE TRIBUTARIA
Le holding e le altre società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell’articolo 10 sono obbligate alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI) del proprio indirizzo pec, da cui poi saranno trasmesse le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria. L’obbligo di comunicazione della PEC al REI riguarda coloro che operano nell’ambito:
- delle Indagini finanziarie
- del Monitoraggio fiscale
- dei Flussi di scambio internazionali (FATCA – CRS/DAC2 – secondo progressione stabilita dai rispettivi provvedimenti)
La comunicazione dell’indirizzo di PEC, per quanto banale possa apparire, ha la finalità di accreditare l’indirizzo di PEC della holding al registro elettronico, il quale raccoglie gli indirizzi dei soggetti obbligati a rispondere alle indagini finanziarie.
La comunicazione, in sé, si riduce nella trasmissione dei dati relativi al soggetto comunicante (Ragione sociale, indirizzo della sede e codice fiscale/partita iva), l’indirizzo PEC del soggetto stesso da cui poi saranno inviate le comunicazioni all’Anagrafe tributaria o ai fini CRS/FATCA, i dati dell’amministratore e i motivi per cui si richiede l’iscrizione della PEC alla sezione REI.
2) RIPOSTA INDAGINI FINANZIARIE
L’A.F. può inoltrare delle richieste di informazione tramite PEC.
Modalità di richiesta e risposta: si riceve un file xml che va elaborato e firmato digitalmente. La risposta si inoltra a mezzo PEC. In ipotesi di risposte negative le stesse possono essere inviate cumulativamente.
Tempi di risposta: 30 giorni dalla richiesta
3) COMUNICAZIONI ALL’ ARCHIVIO DEI RAPPORTI CON OPERATORI FINANZARI
I soggetti obbligati, sono tenuti a comunicare tramite infrastruttura SID (Sistema di Interscambio flussi Dati) le informazioni relative ai rapporti attivi e alle cosiddette operazioni di natura finanziaria instaurate nell’ambito, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo (cosiddette operazioni “extraconto”).
Periodicità delle comunicazioni:
- comunicazioni mensili relative ai rapporti e/o alle operazioni cosiddette extra-conto (operazioni di natura finanziaria instaurate nell’ambito, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo);
- comunicazione integrativa annuale.
A) COMUNICAZIONI MENSILI
I dati oggetto di comunicazione sono le operazioni di natura finanziaria instaurate nell’ambito oppure al di fuori di un rapporto continuativo, comprensive del codice identificativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi. I principali rapporti da comunicare da parte delle holding industriali sono:
- le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli erogati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari emessi dalla holding e sottoscritti da terzi e quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalla holding;
- i rapporti di cash pooling (tale rapporto viene di norma comunicato dalla holding pool leader e, nel caso la pool leader non abbia obblighi di conferimento all’archivio, la comunicazione del cash pooling deve essere effettuata da una delle holding del gruppo che sono soggette agli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate);
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).
B) COMUNICAZIONE ANNUALE
Dati oggetto di comunicazione:
- dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall’operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;
- dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
- saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno;
- saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
- dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
- giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati;
- altri dati contabili, per alcune particolari tipologie di rapporto.
TERMINI
Comunicazioni mensili – Entro ogni fine mese con riferimento ai dati del mese precedente, quindi, i dati mensili sono trasmessi entro il mese successivo all’apertura o alla cessazione del rapporto finanziario. La comunicazione negativa non esiste (in caso di assenza di rapporti e/o di operazioni extra-conto nel mese di riferimento non dev’effettuata alcuna comunicazione).
Comunicazione integrativa annuale – La comunicazione va effettuata annualmente entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. La comunicazione negativa non esiste (in caso di assenza di rapporti attivi nell’anno di riferimento non dev’effettuata alcuna comunicazione)
Per quanto concerne i termini per la comunicazione delle informazioni al REI, si rileva che i soggetti di nuova costituzione o per i quali sopraggiungano i requisiti soggettivi e oggetti che fanno sorgere l’obbligo di comunicazione, sono tenuti a trasmettere le informazioni entro 30 giorni dall’evento (cfr., provvedimento AE n. 90677/2017). Entro il medesimo termine di 30 giorni dall’evento modificativo deve essere comunicata ogni modifica intervenuta in una delle informazioni.
SANZIONI
Comunicazioni mensili – Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile all’anagrafe tributaria, trova applicazione la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. L’anzidetta sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni. Ogni comunicazione mensile si configura come un obbligo autonomo
Comunicazione integrativa annuale – Il trattamento sanzionatorio applicabile alla comunicazione integrativa annuale non è chiaro. L’omessa comunicazione integrativa annuale, così come la comunicazione tardiva, oppure l’invio della stessa con dati incompleti o non veritieri dovrebbe essere sanzionata con la sanzione da 250 a 2.000 euro.
PRCEDURA SID PER L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI
Dopo aver generato i file contenenti le comunicazioni mensili e la comunicazione integrativa annuale per mezzo di uno degli appositi software disponibili in commercio, è necessario procedere al loro invio tramite il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID). La procedura è la seguente:
- comunicazione dell’indirizzo di PEC al c.d. Registro Elettronico Indirizzi (REI)
- iscrizione dell’operatore finanziario a Entratel o Fisconline;
- accreditamento al SID;
- installazione dei software SID;
- predisposizione delle comunicazioni (controllo, compressione, cifratura e firma);
- invio delle comunicazioni (per la trasmissione di file inferiori a 20 mb in formato compresso è possibile utilizzare come nodo di trasmissione una casella PEC);
- accoglimento delle ricevute di accettazione o scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate
PERDITA DEI REQUISITI
Qualora tali soggetti perdano i requisiti di prevalenza dell’attività finanziaria sono tenuti a:
1- Immediata segnalazione di perdita dei requisiti tramite chiusura PEC – La Holding è tenuta a procedere ad immediata chiusura dell’indirizzo di PEC comunicato al REI, al fine di evitare la notifica di richieste di indagine finanziaria
2 – Invio di dichiarazione sostitutiva di certificazione – la Holding dovrebbe opportunamente comunicare all’Agenzia delle entrate la perdita dei requisiti soggettivi tramite PEC all’indirizzo: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
3 – Conservazione di posizione SID attiva – la Holding può valutare di non chiudere il canale SID in quanto utile a ricevere le fotografie di consistenza necessarie a ricostruire lo stato dell’adempimento in caso di riacquisizione dei requisiti soggettivi.