il bilancio di sostenibilita’ ed il revisore della sostenibilita’

PREMESSA

Con il decreto legislativo sulla CSRD firmato da Mattarella il 6 settembre 2024 l’Italia fa ancora un passo avanti verso la sostenibilità.

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese).

Tra i principali obiettivi della normativa vi è quello di rafforzare e rendere più attendibile, nonché trasparente, l’informazione sulla sostenibilità.

La novella normativa introduce la figura del revisore della sostenibilità, disciplinando le modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e modificando la disciplina recata dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

ENTRATA IN VIGORE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ E DELLA REVISIONE

E’ prevista una entrata in vigore differenziata a seconda del soggetto tenuto alla rendicontazione di sostenibilità.

IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITA’

Fra le altre novità previste dalla Direttiva 2022/2464/UE (la Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), l’introduzione del nuovo ruolo del “Revisore della Sostenibilità”. Di fatti lo stesso art. 8 del Decreto stabilisce che il revisore di sostenibilità deve essere abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e ricevere un incarico separato dalla revisione legale della società.

Il revisore incaricato può essere lo stesso che si occupa della revisione legale del bilancio o un revisore diverso, purché abilitato secondo il D.Lgs. n. 39/2010. Anche una società di revisione legale, se autorizzata ai sensi dello stesso Decreto, può acquisire l’incarico purché la relazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. Questo ruolo chiaramente richiede delle appropriate conoscenze e competenze perché comporta responsabilità specifiche.

Di particolare rilevanza è quindi l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, il cui compito sarà quello di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard, con un ruolo di garanzia per gli investitori e gli altri stakeholder.

Compiti:

Il revisore della sostenibilità dovrà esprimere con una relazione le proprie conclusioni di cui:

  • la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione
  • la conformità all’obbligo di amrcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui all’art. 3 comma 10, e all’art. 4 comma 9
  • la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del regolamento UE 2020/852

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La relazione di attestazione si compone di:

  • paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
  • descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
  • conclusioni

REQUISITI DEL REVISORE

L’art. 9 del Decreto si occupa di disciplinare i requisiti per poter assumere il ruolo di revisore della sostenibilità apportando significative modifiche a quanto statuito dal D.Lgs. n. 39/2010.

Requisiti a regime

  • Tirocinio: durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità
  • Esame di idoneità processionale: same di idoneità, ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie attinenti alla sostenibilità
  • Aggiornamento obbligatorio: I revisori abilitati al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

Requisiti per revisori iscritti al MEF fino al 01.01.2026

Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché

  • abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità 
  • producano la domanda di “iscrizione” (ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 39/2010) secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

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