IL FONDO PATRIMONIALE – STRUMENTO DI TUTELA FAMILIARE
DEFINIZIONE
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 e ss. c.c., i quali prevedono che un coniuge o un terzo possono destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Oltre a scegliere tra comunione legale o separazione dei beni, i coniugi possono anche scegliere se costituire un fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale è un particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: ciò significa che il fondo patrimoniale è un patrimonio destinato ad uno specifico scopo. La costituzione del fondo patrimoniale comporta dunque la separazione di alcuni determinati beni dal patrimonio di uno o entrambi i coniugi, imprimendo ai medesimi un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
CONDIZIONE
Ai fini della costituzione del fondo patrimoniale, è condizione imprescindibile la sussistenza di un valido vincolo matrimoniale.
Può anche essere costituito in vista di future nozze, ma la sua efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.
Nel caso in cui la costituzione del fondo venga effettuata da un terzo a favore dei due fidanzati, l’efficacia scatterà ugualmente con la celebrazione del matrimonio.
BENI COMPRESI NEL FONDO
Possono essere compresi nel fondo solo:
- beni immobili;
- beni mobili registrati;
- titoli di credito.
Conferire beni in fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà.
I beni immobili (l’abitazione principale e la seconda casa) costituiscono le principali tipologie di beni su cui viene costituito un fondo patrimoniale. Infatti, tali beni, normalmente ad alto valore unitario, sono quelli che i coniugi vogliono maggiormente tutelare e che essendo raramente compravenduti meglio si adattano, rispetto agli altri, alla costituzione di un vincolo di destinazione.
Con riferimento ai beni immobili e mobili registrati possono essere costituiti nel fondo patrimoniale non soltanto il diritto di proprietà bensì anche altri diritti reali di godimento quale la nuda proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e le servitù prediali. I beni mobili non registrati non possono essere conferiti nel fondo patrimoniale, in quanto non essendo soggetti ad alcun regime pubblicitario, è impossibile l’apposizione del vincolo per i terzi.
I titoli di credito, ai sensi dall’articolo 167, comma 4 c.c., per essere costituiti nel fondo patrimoniale devono essere nominativi con annotazione del vincolo di destinazione sul certificato o in altro modo idoneo.
Sono conferibili in fondo patrimoniale le azioni di S.p.A. e le quote di S.r.l., nonché i brevetti per invenzione industriale e i marchi. Non può essere invece conferita in fondo patrimoniale l’azienda, essendo deputata allo svolgimento dell’attività imprenditoriale che potrebbe essere del tutto scollegata con la funzione del soddisfacimento dei bisogni familiari. Possono, peraltro essere costituiti nel fondo i singoli beni aziendali, purché appartenenti ad una delle categorie elencate dall’art. 167 c.c.
LA COSTITUZIONE
Ai sensi dell’art. 167 c.c. il Fondo Patrimoniale può essere costituito per atto notarile.
La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire:
- da parte dei coniugi;
- da parte di un terzo. In questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.
Il fondo può essere costituito soltanto per atto pubblico, quindi da stipulare davanti ad un notaio. Successivamente, dovrà essere annotato a margine dell’atto di matrimonio: è un procedimento fondamentale affinché il fondo sia legalmente opponibile a terzi.
I beni immobili che costituiscono il fondo dovranno essere trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari. Per i beni mobili soggetti a registrazione si prevede la trascrizione nei registi mobiliari.
Di conseguenza, il conferimento può avvenire in due modi:
- la proprietà del bene conferito va ad entrambi i coniugi;
- in alternativa, ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene conferito.
L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre distinguere due ipotesi:
- se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi;
- se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorre anche l’autorizzazione del giudice.
L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
Ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente.
Ai sensi dell’art. 168, ultimo comma, c.c. l’amministrazione del fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi; di conseguenza, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i coniugi, mentre il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Nel caso in cui uno dei coniugi attui atti di amministrazione straordinaria senza il consenso dell’altro, ai sensi dell’art. 184 c.c. gli atti dispositivi di beni immobili o mobili registrati sono soggetti all’azione di annullamento mentre nel caso di vendita abusiva di titoli di credito, il coniuge che ha effettuato il negozio ha l’obbligo di reintegrazione del patrimonio.
In presenza di figli di minore età, la facoltà di disporre dei beni è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del tribunale, nei soli casi di necessità o utilità evidente
Ai sensi dell’art. 169 c.c., deve essere espressamente prevista nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale la possibilità di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessità o utilità evidenti. Pertanto:
- la deroga al principio dell’inalienabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale deve essere contenuta espressamente nell’atto costitutivo del fondo;
- in presenza di figli minori, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale;
- deve sussistere una necessità o utilità evidente, al fine della vendita di un bene conferito nel fondo patrimoniale.
CREDITORI
Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, in quanto destinato alla garanzia di specifici creditori.
Infatti, i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia: ciò significa che, qualora il creditore sappia che il debito non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui beni del fondo.
Se, però, il debito è stato contratto prima di costituire il fondo, il creditore può tutelarsi tramite l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) dimostrando che la costituzione del fondo patrimoniale gli ha arrecato pregiudizio e che i coniugi, costituendolo, fossero coscienti del pregiudizio arrecato al creditore.
SCIOGLIMENTO
Ai sensi dell’art. 171 c.c., il fondo patrimoniale cessa a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale (per morte, annullamento o divorzio); tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio; in tal caso, il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.