IMPRESE: REGIME CONTABILE E PERIODICITA’ LIQUIDAZIONE IVA
PREMESSA
Con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio 2025, per le imprese si rende necessaria la verifica del regime contabile e della periodicità di liquidazione IVA applicabili per il 2026. L’analisi impone un controllo puntuale dei ricavi conseguiti e del volume d’affari IVA, al fine di confermare la permanenza nel regime semplificato o individuare l’eventuale obbligo di adozione della contabilità ordinaria oppure, viceversa, l’eventuale possibilità di abbandono della contabilità ordinaria in favore di quella semplificata, il tutto tenendo in considerazione i riflessi in ambito contabile, ISA e CPB.
SOGLIE CONTABILITA’ ORDINARIA E SEMPLIFICATA
Per l’anno d’imposta 2026, il regime di contabilità semplificata rappresenta il “regime naturale” per le imprese individuali e le società di persone (S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR) che, nell’anno precedente (ovvero nel 2025), abbiano conseguito ricavi non superiori a determinati limiti. Ai sensi del comma 1 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, le soglie di ricavi che determinano l’obbligo di passaggio alla contabilità ordinaria sono fissate in:
- 500.000 euro per le imprese che esercitano attività di prestazioni di servizi
- 800.000 euro per le imprese che esercitano altre attività (cessione di beni)
Il superamento di tali limiti nel corso del 2025 comporta l’adozione obbligatoria del regime di contabilità ordinaria a partire dal 1° gennaio 2026.
Per le società di capitali, invece, vige sempre l’obbligo della contabilità ordinaria, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi.
MODALITA’ DI CALCOLO SOGLIE
La corretta individuazione del regime applicabile richiede una determinazione puntuale dell’ammontare dei ricavi, che deve essere effettuata secondo il principio di competenza o di cassa, a seconda del regime di provenienza e nel rispetto di specifici criteri di computo.
Non rilevano, invece, gli eventuali ulteriori componenti positivi indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio ISA (adeguamento spontaneo).
ESERCIZIO CONTEMPORANEO
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività di prestazioni di servizi e altre attività (c.d. attività miste), il comma 1 dell’art. 18 detta un criterio specifico:
- se i ricavi delle diverse attività sono annotati distintamente, si fa riferimento all’attività prevalente. Se l’attività prevalente è quella di servizi, il limite è 500.000 euro; se è la cessione di beni, il limite è 800.000 euro;
- se i ricavi non sono annotati distintamente, si considerano prevalenti le “altre attività” e si applica indistintamente la soglia più elevata di 800.000 euro per il volume complessivo dei ricavi;
- qualora l’ammontare complessivo dei ricavi superi il limite massimo di 800.000 euro, l’accesso al regime semplificato è in ogni caso precluso, anche se i ricavi da servizi fossero inferiori a 500.000 euro.
DEROGHE
Per alcune categorie, il comma 10 dell’art. 18 D.P.R. n. 600/1973 stabilisce criteri di calcolo dei ricavi in deroga al criterio ordinario, ai fini della verifica dei limiti di ammissione alla contabilità semplificata:
- distributori di carburante e rivenditori di giornali/libri: per i distributori di carburante e per i rivenditori (in base a contratti estimatori) di giornali, libri e periodici, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. La verifica della soglia si basa dunque sul “margine” e non sul fatturato lordo;
- rivendite generi di monopolio e valori bollati: per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e similari, si considerano ricavi esclusivamente gli aggi spettanti ai rivenditori.
PERIODICITA’ IVA
Le soglie per l’accesso alla contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) vanno ad incidere, con un effetto “a cascata”, anche sulle soglie previste per la definizione della periodicità di liquidazione IVA.
Tuttavia, cambia il riferimento oggetto di verifica ai fini del calcolo della soglia. Sotto il profilo IVA, infatti, occorre guardare al volume d’affari IVA conseguito nell’anno solare precedente, variabile che non necessariamente coincide con i ricavi.
In sintesi, possono optare per la liquidazione IVA trimestrale (con maggiorazione dell’1% a titolo di interessi) le imprese che nel 2025 realizzano un volume d’affari IVA (come da quadro VE della dichiarazione annuale) non superiore a:
- 500.000 euro per le imprese con oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese con oggetto altre attività.
IL CAMBIO DI REGIME E I SALTI D’IMPOSTA
Per principio generale i componenti di reddito che hanno già concorso alla tassazione in base alle regole del regime di provenienza non devono assumere rilevanza nel regime di destinazione.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito estesi chiarimenti operativi su questo tema con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, che rappresenta il documento di prassi fondamentale per gestire il transito. La circolare specifica che, per evitare duplicazioni, i costi già dedotti per competenza non possono essere nuovamente dedotti per cassa, e i ricavi già tassati per competenza non rilevano all’atto dell’incasso.
LA GESTIONE DELLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO
L’aspetto più critico del cambio di regime riguarda le rimanenze, data la loro diversa rilevanza fiscale (rilevanti in ordinaria, irrilevanti in semplificata).
- Passaggio da semplificata a ordinaria (2025 à 2026): nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, le rimanenze finali 2025 (irrilevanti fiscalmente in semplificata) divengono esistenze iniziali 2026 in ordinaria. Si genera un disallineamento poiché ci si trova con un magazzino “non tassato” che diviene costo iniziale potenzialmente fiscalmente rilevante, nel rispetto delle condizioni precisate nella circolare AdE n. 11/E/2017. La citata circolare n. 11/E/2017 prescrive la redazione di un prospetto di raccordo (ex art. 6 D.P.R. n. 689/1974) per individuare quali costi relativi alle merci in giacenza siano già stati dedotti per cassa nel regime semplificato (merce a magazzino effettivamente pagata nell’esercizio di provenienza in contabilità semplificata per cassa effettiva, o fattura di acquisto annotata e spesa nel 2025 in presenza di cassa virtuale). Trattandosi di costi già dedotti nell’esercizio di provenienza, tali costi non possono essere dedotti nuovamente come esistenze iniziali nel 2026. Ai fini fiscali, quindi, occorre calcolare il costo medio delle rimanenze iniziali e, sotto il profilo fiscale, scomputare la parte già spesata nel 2025 (fatture pagate in regime di cassa effettiva o registrate in cassa virtuale).
- Passaggio da ordinaria a semplificata (2025 à 2026): le rimanenze finali 2025, che hanno concorso a formare il reddito per competenza, saranno interamente deducibili come costo (esistenze iniziali) nel primo anno di regime semplificato (2026), in deroga al principio di cassa normalmente applicabile.