IPERAMMORTAMENTO 2026 – PERIZA TECNICA & CERTIFICAZIONE CONTABILE

PREMESSA

Per accedere all’Iperammortamento 2026, non basta la perizia tecnica asseverata: il Decreto Attuativo del 04/05/2026 impone anche una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale, che attesta il corretto sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. È un documento obbligatorio, distinto dalla perizia, spesso sottovalutato dalle imprese — e fonte di molti errori in sede di controllo fiscale.

PER PUNTI

  • Cos’è: documento obbligatorio rilasciato da un revisore legale che certifica che le spese per i beni 4.0 sono state effettivamente sostenute e correttamente registrate in contabilità.
  • Chi la rilascia: esclusivamente un revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF, indipendente dall’impresa.
  • Non sostituisce la perizia: perizia tecnica asseverata e certificazione contabile sono due documenti distinti, entrambi obbligatori, che si integrano a vicenda.
  • Quando va rilasciata: dopo il pagamento integrale del bene e prima della comunicazione di completamento al GSE.
  • Rischio senza: senza certificazione contabile valida, il beneficio può essere revocato in sede di controllo fiscale, con obbligo di restituzione e sanzioni.

COSA E’

La certificazione contabile è un documento rilasciato da un revisore legale iscritto al Registro MEF che attesta l’effettivo sostenimento delle spese per i beni agevolati e la loro corretta registrazione nella contabilità dell’impresa.

Non valuta le caratteristiche tecniche del bene — questo è compito della perizia tecnica asseverata — ma certifica che le spese indicate nell’agevolazione corrispondono a operazioni reali, documentate e contabilizzate correttamente.

In altri termini, la certificazione contabile risponde alla domanda: “L’impresa ha davvero pagato quello che dichiara di aver pagato, e lo ha registrato nel modo giusto?” È la garanzia che il beneficio fiscale si basa su spese reali e verificabili, non su importi gonfiati o non documentati.

CHI PUO’ RILASCIARLA

La certificazione contabile può essere rilasciata esclusivamente da un revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) o da una società di revisione. 

Non possono rilasciarla commercialisti, consulenti del lavoro o altri professionisti non iscritti al Registro, anche se abilitati alla revisione contabile in altri contesti.

Per le imprese che hanno già un revisore legale o una società di revisione incaricata della revisione del bilancio, è possibile affidare la certificazione contabile allo stesso soggetto, purché non vi siano conflitti di interesse.

N.B. Società con revisore nominato ex lege – La dicitura «soggetti incaricati» è la stessa che nel Piano Transizione 5.0 ha consolidato la lettura applicativa del ministero delle Imprese e del Gse: l’impresa già dotata di organo di revisione legale (collegio sindacale con funzioni di revisione, revisore unico o società di revisione) non può rivolgersi a un revisore esterno per la certificazione delle spese ammissibili, ma deve avvalersi del soggetto già incaricato del controllo sul bilancio.

COSA DEVE CONTENERE

La certificazione contabile deve attestare in modo puntuale l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corretta rilevazione contabile, con riferimento specifico a ciascun bene agevolato. I contenuti minimi obbligatori sono:

  • Identificazione dell’impresa – Ragione sociale, codice fiscale, periodo d’imposta di riferimento
  • Identificazione del bene – Descrizione, fornitore, data di acquisto e consegna, importo fatturato
  • Verifica dei pagamenti – Attestazione che le somme indicate sono state effettivamente pagate e documentate da fatture e quietanze bancarie
  • Corrispondenza contabile– Verifica che le spese siano state correttamente registrate nei libri contabili e nel registro dei beni ammortizzabili
  • Dichiarazione del revisore – Firma, timbro e dichiarazione di indipendenza del revisore legale con numero di iscrizione al Registro MEF

I riferimenti della certificazione contabile vanno indicati nella comunicazione di completamento al GSE. Nella medesima comunicazione va inoltre dichiarato il possesso sia della certificazione contabile che della perizia.

ERRORI DA EVITARE

  • Rilascio prima del pagamento integrale — la certificazione deve attestare spese già sostenute, non previste. Anticiparla rispetto ai pagamenti la rende invalida.
  • Revisore non iscritto al Registro MEF — un commercialista o un consulente del lavoro non abilitato alla revisione legale non può rilasciare la certificazione.
  • Mancata corrispondenza con la perizia — gli importi e i beni indicati nella certificazione devono corrispondere esattamente a quelli della perizia tecnica asseverata.
  • Registrazione contabile errata — se il bene non è stato iscritto correttamente nel registro dei beni ammortizzabili o nella contabilità ordinaria, la certificazione non può attestarne la regolarità.
  • Mancanza del numero di iscrizione al Registro MEF — la certificazione priva del numero di iscrizione del revisore non ha valore legale ai fini dell’agevolazione.

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