IPERAMMORTAMENTO 2026

PREMESSA

La disciplina degli iper-ammortamenti rappresenta una significativa discontinuità rispetto al previgente sistema incentivante basato sul credito d’imposta 4.0, reintroducendo – con rilevanti modifiche strutturali – il meccanismo agevolativo già noto al nostro ordinamento nel periodo 2016-2019. La scelta legislativa di tornare al modello della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, anziché proseguire con lo strumento del tax credit, risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa e di immediata fruibilità del beneficio da parte delle imprese, eliminando le problematiche connesse alla capienza fiscale e alla gestione dei crediti non utilizzati.

Per i titolari di reddito d’impresa che effettuano

  • dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
  • investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture in Italia

il costo di acquisizione è maggiorato ai fini dell’ammortamento.

PERIODO AGEVOLATO

Investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028, individuati secondo i criteri di competenza dell’art. 109 TUIR (consegna, collaudo, SAL, costi in economia)

MAGGIORAZIONE

Il meccanismo incrementale previsto dalla norma si articola su tre fasce progressive, applicabili cumulativamente sull’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel periodo agevolato

La maggiorazione è del

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • +100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
  • +50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.

In pratica, il conteggio delle quote di ammortamento va effettuato secondo le regole che sono indicate dagli artt. 102 e 103 del TUIR e nella dichiarazione dei redditi va indicata la quota di ammortamento aggiuntiva conteggiata nella misura del 180% o del 100% o del 50% a seconda dell’entità del costo dell’investimento.

L’agevolazione si struttura come deduzione extracontabile ex art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, senza alcun impatto sul bilancio civilistico.

AMBITO OGGETTIVO

Il beneficio è riservato ai soli soggetti che sono titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti che sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a prescindere:

  • dal regime contabile (semplificato/ordinario)
  • dalla forma giuridica
  • dal settore economico di appartenenza
  • dalla dimensione

Soggetti esclusi

  • imprese agricole
  • società semplici
  • soggetti che applicano il sistema forfetario
  • soggetti che applicano sistemi forfetari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.)
  • titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso;
  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale

BENI AGEVOALTI

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  • Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Gli Allegati IV e V vanno a sostituire i precedenti Allegati A e B, estendendo le categorie di beni materiali e immateriali agevolabili, includendo anche quelli finalizzati all’implementazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (es. hardware, GPU ecc.).

A) Beni Materiali Allegato IV

Per vedere l’elenco clicca qui

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller;
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai piu’ recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattivita’ alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

B) Beni Immateriali Allegato V

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C) Investimenti in rinnovabili

Le spese agevolabili comprendono:

  • Gruppi di generazione dell’energia elettrica
  • Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
  • Impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11
  • Servizi ausiliari di impianto
  • Impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di cui alla lettera a).

Tali investimenti possono riferirsi sia alla sede produttiva principale sia a beni ubicati in unità catastali diverse, purché collegate alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) riconducibili alla stessa unità produttiva.

Per gli impianti di autoconsumo, il decreto stabilisce che il dimensionamento deve essere coerente con il fabbisogno energetico aziendale: la producibilità massima attesa non può superare il 105% dei consumi medi annui della struttura produttiva, calcolati sulla base dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026, includendo sia l’energia elettrica sia i consumi equivalenti legati all’uso diretto di energia termica o combustibili impiegati per la produzione di calore.

Sono inoltre previsti massimali di spesa per i sistemi di generazione, differenziati per tecnologia, con valori decrescenti all’aumentare della potenza installata. Per i sistemi di stoccaggio dell’energia, il limite massimo agevolabile è fissato in 900 euro per kWh.

DETERMINAZIONE DEL COSTO AGEVOLABILE

Costo di acquisizione del bene: comprende il prezzo di acquisto del bene, al netto di sconti e abbuoni; rientra nel costo agevolabile in quanto rappresenta il costo principale direttamente riferibile all’investimento.

Oneri accessori: includono le spese direttamente imputabili al bene e necessarie per renderlo pronto all’uso (quali trasporto, installazione, montaggio, messa in funzione, collaudi e attività tecniche strettamente connesse); rientrano nel costo agevolabile in quanto capitalizzabili secondo i principi contabili applicabili.

IVA detraibile: è l’imposta assolta sugli acquisti che può essere integralmente portata in detrazione; non rientra nel costo agevolabile, in quanto non costituisce un costo effettivamente sostenuto dall’impresa.

IVA indetraibile: è la quota di IVA che non può essere portata in detrazione per effetto delle limitazioni previste dalla normativa IVA; rientra nel costo agevolabile, in quanto rappresenta un costo definitivo imputabile al bene.

Costo della perizia giurata: è il compenso sostenuto per la redazione della perizia tecnica asseverata richiesta ai fini della fruizione dell’agevolazione; non rientra nel costo agevolabile, trattandosi di un onere connesso esclusivamente all’ottenimento del beneficio fiscale.

Costo dell’attestazione di conformità: è la spesa sostenuta per l’attestazione tecnica o documentale richiesta dalla disciplina agevolativa; non rientra nel costo agevolabile, in quanto non direttamente riconducibile al processo di acquisizione o realizzazione del bene.

REQUISITI BASE

1) Titolare di reddito d’impresa: il soggetto beneficiario deve esercitare un’attività d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico o dal regime contabile adottato.

2) Rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro: l’impresa deve risultare conforme alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (in via prudenziale sarebbe consigliato acquisire: Certificazione HSE aggiornata, attestante la conformità dell’ambiente di lavoro alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008)

3) Regolarità contributiva: è richiesto il rispetto degli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità, da rinnovare periodicamente per tutta la durata dell’ammortamento fiscale)

4) Bene nuovo: il bene oggetto di agevolazione deve essere di nuova fabbricazione e non deve essere stato precedentemente utilizzato da altri soggetti, né a titolo oneroso né gratuito.

5) Ubicazione sul territorio italiano: il bene deve essere destinato a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e utilizzato nell’ambito dell’attività d’impresa svolta in Italia.

6) Interconnessione ai sistemi aziendali: per i beni che lo richiedono, è necessario che siano interconnessi al sistema informatico di gestione aziendale o alla rete di fornitura, secondo i requisiti tecnici previsti dalla normativa.

7) Appartenenza agli elenchi normativi (Allegati IV e V): i beni devono rientrare tra quelli espressamente individuati negli allegati tecnici previsti dalla disciplina agevolativa, in funzione della tipologia di investimento e della tecnologia adottata.

ADEMPIMENTI COMUNICATIVI – LE 5 COMUNICAZIONI

Per poter fruire del beneficio, l’impresa deve trasmettere in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).

1) Comunicazione preventiva

Contenuto:

  • Dati identificativi dell’impresa
  • Dati della struttura produttiva (compreso dei riferimenti catastali)
  • Tipologia e ammontare degli investimenti programmati
  • Data prevista di interconnessione
  • Data prevista di entrata in funzione
  • Data prevista di completamento investimento
  • Dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Termine: entro la conferma / accettazione d’ordine

2) Comunicazione di conferma

Contenuto

  • Data e importo del pagamento dell’ultima quota per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene
  • dati identificativi delle fatture relativi ai costi agevolabili.

N.B. non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva. 

Termine: da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria

3) Comunicazione consuntiva:

Cotenuto: Riportare, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.

Termine: da inviare al completamento degli investimenti ed in ogni caso entro il 15 novembre 2028.

4) Comunicazione periodica

Contenuto: Informazioni relative

  • alla previsione di utilizzo del beneficio
  • agli investimenti effettuati
  • al costo sostenuto

Termine: entro il 20 gennaio di ciascun anno

5) Comunicazione integrativa (rispetto alla periodica)

Contenuto: relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Termine: entro il 30 giugno di ciascun anno

DOCUMENTI OBBLIGATORI

Ai fini dell’agevolazione, oltre alle 5 comunicazioni, sono necessari:

1) Perizia tecnica asseverata

Necessaria per asseverare:

  • le caratteristiche tecniche dei beni strumentali, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026,
  • l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
  • il soddisfacimento delle caratteristiche previste per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo,

La perizia deve essere:

  • corredata di analisi tecniche,
  • rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.
  • relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Una delle novità più rilevanti è l’obbligo generalizzato di perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti, indipendentemente da tipologia e valore, che cancella (al contrario di quanto previsto nelle precedenti versioni dell’agevolazione) la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione per i beni di importo inferiore a 300 mila euro.

2) Certificazione contabile

Funzione: dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corretta corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa

Soggetto preposto: deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro; qualora l’impresa non sia obbligata alla revisione legale, è comunque necessaria la nomina di un revisore iscritto nella sezione A, nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.

La certificazione contabile deve attestare in modo puntuale l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corretta rilevazione contabile, con riferimento specifico a ciascun bene agevolato. I contenuti minimi obbligatori sono:

  • Identificazione dell’impresa – Ragione sociale, codice fiscale, periodo d’imposta di riferimento
  • Identificazione del bene – Descrizione, fornitore, data di acquisto e consegna, importo fatturato
  • Verifica dei pagamenti – Attestazione che le somme indicate sono state effettivamente pagate e documentate da fatture e quietanze bancarie
  • Corrispondenza contabile- Verifica che le spese siano state correttamente registrate nei libri contabili e nel registro dei beni ammortizzabili
  • Dichiarazione del revisore – Firma, timbro e dichiarazione di indipendenza del revisore legale con numero di iscrizione al Registro MEF

I riferimenti della certificazione contabile vanno indicati nella comunicazione di completamento al GSE.

FRUIZIONE DEL BENEFICIO

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta;

La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

Pertanto, per fruire della prima quota dell’iper-ammortamento nel modello REDDITI 2027 in relazione a un investimento completato nel 2026, non solo il bene deve essere entrato in funzione e interconnesso nel 2026, con perizia e certificazione contabile, ma la comunicazione di completamento va trasmessa entro il 31 dicembre 2026.

DICITURA IN FATTURA

Se pur non obbligatoria, si consiglia di inserire in tutte le fatture agevolate la seguente dicitura: Investimento riferibile alla maggiorazione ex art. 1, commi 427-436, L. 199/2025 – Iperammortamento 2026.

VINCOLI E CAUSE DI DECADENZA

L’art. 1, comma 433 della Legge n. 199/2025 prevede un vincolo di mantenimento dei beni agevolati per un periodo corrispondente alla durata dell’ammortamento fiscale (nel caso di specie, sei anni). Costituiscono cause di decadenza dall’agevolazione:

a) Cessione a titolo oneroso – La vendita del bene comporta la decadenza dall’agevolazione, con obbligo di recuperare a tassazione le quote di maggiorazione già dedotte, maggiorate di interessi. È tuttavia possibile neutralizzare tale effetto mediante:

  • sostituzione con bene avente analoghe o superiori caratteristiche tecnologiche;
  • effettuazione della sostituzione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di cessione;
  • mantenimento del bene sostitutivo per il residuo periodo vincolistico

b) Delocalizzazione all’estero – Il trasferimento del bene al di fuori del territorio nazionale determina automaticamente la perdita del beneficio, salvo sostituzione con bene equivalente ubicato in Italia.

c) Destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa – L’utilizzo del bene per scopi non imprenditoriali (es. assegnazione ai soci) causa la decadenza.

d) Eventi straordinari – Operazioni di fusione, scissione, conferimento sono neutrali ai fini del mantenimento dell’agevolazione, purché la società risultante dalla trasformazione mantenga i requisiti soggettivi e oggettivi.

e) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

f) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;

Raccomandazioni operative:

  • Implementare un registro vincolistico dedicato, con evidenza della data di acquisizione e del termine di vincolo.
  • Inserire clausole specifiche nei regolamenti interni che subordinino la cessione di beni agevolati all’autorizzazione dell’organo amministrativo.
  • Valutare la stipula di polizze assicurative che coprano il rischio di perdita totale del bene per eventi accidentali, considerando l’impatto della decadenza dall’agevolazione.

REGOLE DI CUMULO

Il comma 431 della Legge di bilancio 2026 disciplina le regole di cumulo dell’iperammortamento prevedendo delle regole piuttosto stringenti rispetto alla disciplina previgente relativa al credito d’imposta beni strumentali 4.0, legge n. 178/2020.

Infatti, il beneficio in parola è cumulabile:

  • con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi,
  • a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e
  • non porti al superamento del costo sostenuto.

Tuttavia, il legislatore ha aggiunto la previsione in base alla quale, in ipotesi di cumulo, la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Si deve naturalmente tenere conto delle specifiche regole di cumulo previste per le altre agevolazioni che si vogliono cumulare le quali potrebbero prevedere espresso divieto o comunque regole differenti.

PROFILI DI ATTENZIONE E RACCOMANDAZIONI FINALI

Sul piano operativo:

  • verificare la compatibilità con eventuali aiuti di Stato già fruiti (regime de minimis, aiuti GBER);
  • costituire un dossier documentale completo contenente: fatture, perizie tecniche, attestazioni di interconnessione, certificazioni di origine UE, DURC, certificazioni sicurezza;
  • predisporre check-list di controllo per la verifica annuale dei requisiti di mantenimento;
  • implementare procedure di asset management che garantiscano la tracciabilità fisica del bene durante l’intero periodo vincolistico.

Sul piano contabile-amministrativo:

  • inserire specifica annotazione nel libro cespiti relativa al vincolo agevolativo;
  • predisporre prospetto di riconciliazione tra ammortamento civilistico e variazioni fiscali;
  • verificare l’impatto sull’acconto IRES 2027, tenendo conto della disposizione di cui al comma 434 che esclude la considerazione dell’agevolazione ai fini del calcolo degli acconti per il periodo d’imposta 2026.

Sul piano strategico:

  • valutare l’opportunità di anticipare ulteriori investimenti entro il 30 settembre 2028 per massimizzare il vantaggio fiscale;
  • considerare l’eventuale frazionamento temporale di progetti pluriennali per ottimizzare l’utilizzo degli scaglioni agevolativi;
  • integrare le valutazioni sull’iper-ammortamento nelle analisi di fattibilità degli investimenti, modificando i modelli di business plan con l’impatto fiscale attualizzato.

COORDINAMENTO CON CREDITO 4.0 IN VIGORE FINO AL 2025

Il nuovo iper-ammortamento non è applicabile agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 per il 2025/termine lungo 30.6.2026 con prenotazione al 31.12.2025; accesso possibile per investimenti 2026 non “incardinati” nel precedente regime o per prenotazioni non andate a buon fine per esaurimento risorse. Pertanto:

  • investimenti con ordine e acconto del 20% entro il 31.12.2025, che hanno ottenuto conferma dell’agevolazione 4.0, rimangono “incardinati” nel previgente regime e non possono accedere agli iper-ammortamenti.
  • investimenti prenotati nel 2025 ma non confermati per esaurimento risorse possono accedere al nuovo iper-ammortamento se effettuati nel 2026-2028.
  • investimenti ordinati nel 2025 senza prenotazioneconsegnati nel 2026possono fruire degli iper-ammortamenti.

OK ANCHE GLI ORDINI GIA’ EFFETTUATI AL 31/12/2025

In primo luogo le date: ricordiamo infatti che questo incentivo ha, sin da subito, una durata di due anni e nove mesi, dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza chiusure annuali e senza code per le consegne successive.

La domanda che tutti si sono posti è se la data di inizio dell’1 gennaio 2026 debba intendersi riferita all’avvio degli ordini oppure alla consegna e al collaudo dei beni.

Il decreto specifica che il riferimento è agli investimenti “effettuati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il “Testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028”. Il quale testo prevede, all’articolo 109, che per i beni rileva “la data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprieta’ o di altro diritto reale”.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

Iperammortamento 2026 – Perizia Tecnica & Certificazione contabile – clicca qui

Iperammortamento 2026 – Check List Documentazione – clicca qui

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