IRES PREMIALE 2025
I commi da 436 a 444 della Legge di Bilancio 2025 riconoscono, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20% in luogo di quella ordinaria del 24%.
SOGGETTI BENEFICIARI
- società per azioni e in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative
- società di mutua assicurazione
- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
- società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettera a));
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera b));
- società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettera d)).
CONDIZIONI
- accantonamento a riserva di almeno l’80% dell’utile 2024,
- effettuazione investimenti in beni 4.0 e 5.0 per un importo non inferiore al 30% dell’utile 2024 accantonato alla riserva (cioè al 24% dell’utile netto complessivo), e non inferiore al 24% dell’utile 2023. Gli investimenti devono ammontare a non meno del 24% del maggiore tra l’utile del 2023 e l’utile del 2024. Se l’utile netto 2023 è pari a 1.000.000 di euro e l’utile netto 2024 a 900.000 euro, è necessario: destinare a riserva 720.000 euro (80% di 900.000) e investire almeno 240.000 euro (24% dell’utile 2023, che è più alto di quello 2024).
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente
- assenza, nel biennio 2024-2025, di ricorso alla Cig, fatta eccezione per quella ordinaria per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.
Decadenza
Si decade dall’agevolazione, qualora:
- l’utile accantonato si distribuisca, anche solo parzialmente, entro il 2026
- se i beni strumentali sono ceduti entro il 2030.
Non dovrebbe comportare il recapture la distribuzione di dividendi prelevati da riserve preesistenti o dall’utile 2025, né l’utilizzo della riserva per copertura perdite o aumento di capitale.
Trasparenza fiscale
Il comma 441 stabilisce che, in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Acconto 2026
Da tenere in considerazione l’obbligo di ricalcolo dell’acconto 2026, senza tener conto dell’IRES ridotta.