IVIE E IVAFE – LE IMPOSTE PER GLI INVESTIMENTI E IMMOBILI ESTERI
IVIE – IMPOSTA SUL VALORE IMMOBILI ESTERI
Ambito soggettivo
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero (fabbricati, terreni ecc.), a qualsiasi uso destinati.
L’imposta è dovuta dai:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Aliquote
- 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.
- 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È possibile detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) 200 euro.
Base imponibile
La base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile (art. 19, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
È possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Versamento
Stesse regole previste per l’IRPEF, imposta in acconto e a saldo.
IVAFE – IMPOSTA SUL VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE ESTERO
Ambito soggettivo
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare l’imposta sul loro valore. Sono altresì soggetti passivi d’imposta oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’art. 4 del D.L. n. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).
Aliiquote
2 per mille, proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.
L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. Occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l’IVAFE è pari a 100,00 euro su conti correnti e libretti di risparmi; l’imposta max dovuta non può essere superiore a 14.000 euro (art. 19 comma 20 D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011).
Base imponibile
Valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. È possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è riconducibile il prodotto finanziario.
Versamento
Stesse regole previste per l’IRPEF, imposta in acconto e a saldo.