LA MODIFICA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI DEI BILANCI
L’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024, recependo nel nostro ordinamento la Direttiva UE n. 2023/2775, ha modificato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, micro e consolidato.
In assenza di una decorrenza specifica, i nuovi limiti dovrebbero applicarsi agli esercizi che sono iniziati il 1° gennaio 2024 o in una data successiva.
L’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024, recependo nel nostro ordinamento la predetta Direttiva, ha modificato i parametri dimensionali del bilancio:
- abbreviato (art. 2435-bis del Codice civile);
- micro (art. 2435-ter del Codice civile);
- consolidato (art. 40 del D.Lgs. n. 127/1990).
La modifica prevede un incremento del 25% dei parametri preesistenti.
BILANCIO ABBRIEVIATO
Il nuovo art. 2435-bis del codice civile prevede che:
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro [il valore precedente era 4.400.000 euro]
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro [il valore precedente era 8.800.000 euro]
- 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
“le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”
Quindi, l’adozione del bilancio abbreviato è riservata alle società che rispettano una duplice condizione:
- i titoli della società non devono essere quotati in mercati regolamentati;
- devono essere rispettati dei limiti dimensionali.
BILANCIO MICROIMRPESE
Il nuovo art. 2435-ter del codice civile prevede che:
sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.00 euro [il precedente valore era 175.000 euro];
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro euro [il precedente valore era 350.000 euro];
- 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
IL COMPUTO DEI PARAMETRI
Per quanto riguarda il computo dei parametri occorre sottolineare che:
- il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione delle voci cui afferiscono; cioè il totale dell’attivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 del Codice civile;
- il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve coincidere con cioè la voce A.1 del conto economico ex art. 2425 del Codice civile e dunque deve essere assunta al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio deve essere calcolato applicando il criterio della media giornaliera.
Ai fini della redazione del bilancio abbreviato i limiti che non devono essere superati possono essere anche diversi nell’ambito del biennio.
DECORRENZA APPLICAZIONE VARIAZIONE TIPO DI BILANCIO
Per quanto attiene ai limiti dimensionali, il legislatore prevede che il bilancio abbreviato possa essere adottato da chi non supera i parametri per “due esercizi consecutivi”.
Questa espressione è stata interpretata dalla dottrina in maniera diversa, infatti:
- secondo una prima impostazione, qualora la società per due esercizi consecutivi non superi due dei tre parametri normativamente previsti è possibile adottare le disposizioni dell’art. 2435-bis del Codice civile già dal secondo anno in cui le condizioni vengono rispettate (vedasi circolare Assonime n. 9/2008);
- secondo altra impostazione invece, “pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole «per due esercizi consecutivi» e «per il secondo esercizio consecutivo», in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti” (vedasi il Documento redatto dal CNDCEC del novembre 2012). Sempre secondo il CNDCEC, invece, ai fini dell’obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice civile.
Secondo quest’ultima impostazione, dunque, se una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non supera due dei tre limiti dell’art. 2435‐bis, comma 1, del Codice civile per gli esercizi 2021 e 2022, il CNDCEC suggerisce di redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall’esercizio 2023. Nella diversa ipotesi in cui, una società che redige il bilancio in forma abbreviata, supera due dei tre limiti dell’art. 2435‐bis, comma 1, del Codice civile per gli esercizi 2022 e 2023, in tale fattispecie, il CNDCEC ritiene preferibile, sempre in un’ottica prudenziale, redigere già il bilancio 2023 in forma ordinaria.
SOCIETA’ NEOCOSTITUITE
Per le società neocostituite il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato nel primo esercizio di attività.
Pertanto, la società newco che al termine dell’esercizio non ha superato due dei tre limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice civile può redigere il bilancio abbreviato.
BILANCIO CONSOLIDATO
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 16, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 125/2024, l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991 prevede che:
non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- 1) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali [il valore precedente era 20.000.000 euro];
- 2) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni [il valore precedente era 50.000.000 euro];
- 3) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio”.
La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici relativi al totale dell’attivo e dei ricavi sono maggiorati del 20 per cento.
DOCUMENTI OBBLIGATORI

DECORRENZA NUOVI PARAMETRI
Le disposizioni del D.Lgs. n. 125/2024 entreranno in vigore il 25 settembre 2024, tuttavia la norma non reca una decorrenza specifica.
L’art. 2 della Direttiva UE n. 2023/2775 prevede che gli Stati membri debbano applicare tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.