LE PRINCIPALI CLAUSULE SOCIETARIE PER START UP E NON
PREMESSA
La redazione di uno statuto e dei patti parasociali tra soci è un passo fondamentale per la strutturazione solida e duratura di ogni società.
È essenziale che questi documenti siano redatti in modo chiaro, preciso e completo, prevedendo tutte le eventualità che potrebbero verificarsi nel corso della vita della società. Un statuto ben redatto deve essere in grado di disciplinare in maniera dettagliata le regole interne di funzionamento, i diritti e i doveri dei soci, nonché gli strumenti per risolvere le controversie e le problematiche che potrebbero sorgere.
Particolare attenzione deve essere rivolta alle clausole che riguardano l’ingresso di nuovi soci, la gestione delle quote e, soprattutto, l’eventualità di un’uscita di uno o più soci dalla società. La previsione di clausole specifiche sull’exit strategy è di fondamentale importanza per tutelare gli interessi di tutti i soci, garantendo che l’uscita di un socio avvenga in modo equo e senza compromettere la stabilità e la continuità dell’impresa. Queste clausole possono prevedere, ad esempio, il diritto di prelazione sulle quote in caso di vendita, meccanismi di determinazione del valore delle quote in caso di uscita, o la possibilità di accordi di buy-out.
Inoltre, è altrettanto importante considerare le clausole che regolano la governance della società, stabilendo in modo chiaro chi ha il potere di prendere decisioni strategiche e operare modifiche significative. Definire con precisione le modalità di gestione e di controllo della società aiuterà a prevenire conflitti tra soci e a garantire una gestione efficace e orientata alla crescita.
Le clausole relative alla gestione dei conflitti e alla risoluzione delle controversie (ad esempio, l’arbitrato o la mediazione) sono altrettanto rilevanti, poiché possono evitare l’escalation di conflitti che potrebbero compromettere la serenità e la stabilità della società.
In sintesi, uno statuto chiaro e dei patti parasociali ben strutturati sono fondamentali per l’avvio, la crescita e, se necessario, l’eventuale uscita dei soci. Essi non solo regolano la quotidianità dell’impresa, ma creano anche le basi per una gestione trasparente, equa e condivisa delle dinamiche societarie, favorendo una crescita armoniosa e una protezione reciproca dei soci, sia nel breve che nel lungo termine.
CLAUSOLE GOOD LEAVER & BAD LEAVER
Queste clausole regolano le circostanze in cui un socio può cedere le sue quote o azioni nell’azienda e come il prezzo di tali quote o azioni sarà determinato in base a determinati eventi o comportamenti del socio e rappresentano un importante strumento per regolare il trasferimento o la cessione delle quote da parte dei soci di una Start-Up, bilanciando gli interessi dei soci con quelli della società e degli investitori.
Good leaver (socio uscente in buona fede)
Solitamente le ipotesi di good leaver si riferiscono ad eventi che comportano una interruzione “fisiologica” del rapporto. Tali possono intendersi i casi di:
- pensionamento;
- scadenza del mandato in assenza di rinnovo;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, collaborazione continuativa o di amministrazione;
- morte o invalidità permanente debitamente accertata e certificata; a cui possono aggiungersi le ipotesi di licenziamento senza giusta causa e/o senza giustificato motivo soggettivo e/o giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni per giusta causa;
- revoca dalla carica di amministratore senza giusta causa, ecc.
Un socio che esce dalla Start-Up per motivi considerati “positivi” mantiene il diritto di cedere le proprie quote a un prezzo equo e congruo. Il prezzo di cessione potrebbe essere stabilito in base al valore di mercato delle quote oppure con un valore concordato tra le parti o con il risultato di una stima effettuata da una terza figura professionale qualificata.
Bad leaver (socio uscente in mala fede)
In caso di bad leaver detta interruzione presuppone la responsabilità del socio/amministratore o dipendente (es. licenziamento per giusta causa o revoca dalla carica di amministratore per giusta causa, rinvio a giudizio oppure condanna penale, ecc.). La definizione di bad leaver potrebbe essere rappresentata da tutte le ipotesi che non rientrano nella definizione di good leaver, ma il più delle volte, essendo un tema particolarmente delicato; le parti preferiscono identificare con chiarezza anche le ipotesi di bad leaver. In caso di bad leaver si è soliti riconoscere agli altri soci o alla società (ove Start-Up o PMI innovativa) il diritto di acquistare la partecipazione del socio/amministratore o dipendente (qualificato come bad leaver), il quale sarà obbligato a vendere a un prezzo concordato e prestabilito avente, solitamente, carattere “punitivo” (da un minimo pari al valore nominale – opzione assai punitiva – a ipotesi di acquisto al valore di mercato fortemente scontato). La società potrebbe avere la facoltà di riacquistare le quote a un prezzo simbolico o di proporre un prezzo di cessione svantaggioso per il socio.
CLUSULA DI LOCK UP
ll lock-up è il divieto per determinati soci di trasferire tutta o parte della propria partecipazione o azioni nella società per un periodi di tempo specifico.
È pertanto una clausola che impone restrizioni sulla libera circolazione di quote ed azioni. Generalmente, il lock-up è previsto a carico dei soci fondatori, che in tal modo sono vincolati a restare in azienda e ad amministrarla almeno fino ad un certo periodo di tempo prestabilito.
Le clausole “Lock-up” possono variare nella loro durata e nelle condizioni specifiche, in particolare, le clausole di lock-up possono avere una durata massima di 5 anni per le azioni di una S.p.A. (art. 2655 C.C..) e 2 anni per le quote di una S.r.l. (art. 2469 C.C..). La ragione di tale limitazione è di evitare che il diritto alla circolazione delle quote sul mercato venga eccessivamente ridotta. Appare però ormai superata la previsione dei 2 anni per le srl in quanto un divieto solo temporaneo di trasferimento delle partecipazioni sociali non rientra nel perimetro applicativo dell’art. 2469 C.C., e pertanto non costituisce a rigore causa di recesso per i soci.
CLAUSULA DI LIQUIDATION PREFERENCE
La clausola di liquidation preference definisce il trattamento preferenziale riservato agli investitori in caso di un evento di liquidazione della società, ovvero quando la società cessa l’attività e i suoi asset vengono venduti per ripagare creditori e soci.
Scopo della liquidation preference è prevedere meccanismi tali per cui i detentori di talune partecipazioni hanno diritto di ricevere la remunerazione e/o il rimborso dell’investimento, al momento del verificarsi di un evento di liquidità con precedenza rispetto agli altri.
Si possono distinguere due tipologie fondamentali di liquidation preference:
1) Liquidation Preference Partecipativa: Rimborso: Gli investitori ricevono il loro investimento iniziale (più eventuali interessi) prima di qualsiasi distribuzione ai soci ordinari
2) Liquidation Preference Non Partecipativa (Piena):
- Rimborso: gli investitori ricevono il loro investimento iniziale (più eventuali interessi) e un importo aggiuntivo calcolato in base a un multiplo prefissato (es: 1x, 2x, 3x) del loro investimento iniziale.
- NON partecipano alla divisione dei proventi rimanenti con i soci ordinari.
CLUSULA ANTI-DILUIZIONE
Una clausola spesso contrattata tra soci Finanziatori e soci fondatori/imprenditori (di origine anglosassone) è quella “antidilution” (anti-diluizione del capitale), ovvero quella clausola che consente al socio di non veder diluito il valore della propria partecipazione nel caso di successivi aumenti di capitale a pagamento.
La diluizione si realizza nel caso di emissione di nuove quote, ad es. attraverso una delibera di aumento del capitale. È possibile distinguere due tipologie di diluizione:
- la “diluizione percentuale”;
- la “diluizione economica” .
Riguardo alla prima la soluzione è prevista, per le società italiane, per legge, attraverso la normativa che consente ai soci di sottoscrivere in via preferenziale eventuali aumenti di capitale.
Relativamente alla seconda, più difficile da neutralizzare, lo strumento principe è la previsione di un congruo sovrapprezzo. Infatti, “il sovrapprezzo svolge la funzione di assicurare che le partecipazioni siano collocate ad un prezzo corrispondente al valore effettivo del patrimonio sociale”.
CLAUSULA DRAG ALONG
Si definisce “drag along” la clausola in forza della quale il socio di maggioranza, volendo vendere la propria partecipazione ad un terzo, ha facoltà di vendere al terzo anche le azioni dei soci di minoranza.
La clausola attribuisce un diritto potestativo al solo socio di maggioranza (o suoi aventi causa) e, di conseguenza, impone una soggezione al socio di minoranza. Il socio di maggioranza rimane, infatti, libero di alienare la propria partecipazione senza trascinare con sé anche il socio di minoranza, ma se lo ritiene opportuno, a suo insindacabile giudizio, può operare tale trascinamento indipendentemente dal concorso della volontà del socio di minoranza. Quest’ultimo, dunque, perde il diritto di alienare autonomamente o non alienare la propria partecipazione.
CLAUSULA DI TAG ALONG
Si definisce “tag along” la clausola in forza della quale il socio di minoranza ha diritto di pretendere dal socio di maggioranza, che vende ad un terzo le proprie partecipazioni, l’alienazione della propria partecipazione al medesimo prezzo di quello previsto per il pacchetto di maggioranza. La clausola di tag-along, posta a tutela della minoranza, prevede il diritto di un socio di profittare delle condizioni ottenute dal socio di maggioranza in caso di vendita della intera partecipazione di questi, così evitandosi che la partecipazione di minoranza, di per sé irrilevante al controllo e di conseguenza non appetibile sul mercato, resti “bloccata” e sostanzialmente priva di valore in quanto “invendibile”.
CLAUSULA DI BRING ALONG
Si definisce “bring along” la clausola in forza della quale il terzo che acquista le azioni del socio di maggioranza ha la facoltà, pagando il medesimo prezzo, di acquistare anche le partecipazioni del socio di minoranza
CLAUSULE PUT E CALL
Queste clausole sono anche chiamate, nel loro insieme, clausole di way-out, ossia clausole che prevedono l’uscita di uno dei soci mediante vendita delle quote all’altro.
In sintesi le opzioni di acquisto o di vendita (c.d. ‘call option o put option’) si prestano a regolamentare le società dove esista un socio di maggioranza e uno di minoranza e dove, pertanto, è facile determinare e decidere ex ante chi si obbliga a vendere rispetto a chi si obbliga a comprare (c.d. ‘clausole di way-out chiuse’).
Queste clausole sono anche chiamate, nel loro insieme, clausole di way-out, ossia clausole che prevedono l’uscita di uno dei soci mediante vendita delle quote all’altro. In sintesi le opzioni di acquisto o di vendita (c.d. ‘call option o put option’) si prestano a regolamentare le società dove esista un socio di maggioranza e uno di minoranza e dove, pertanto, è facile determinare e decidere ex ante chi si obbliga a vendere rispetto a chi si obbliga a comprare (c.d. ‘clausole di way-out chiuse’).
PATTI PARASOCIALI
I patti parasociali sono dei contratti che i soci di una società possono stipulare fra loro, o con terzi, separatamente dall’atto costitutivo, per definire delle regole di comportamento che devono tenere nei rapporti interni alla società (cioè fra loro) o nei confronti della società, per una migliore e più stabile gestione della medesima.
Esistono varie tipologie di patti, per conseguire diverse finalità.
- Sindacato di voto. Per esprimere un voto comune in assemblea, ad esempio, mediante delega di un rappresentante comune o secondo altre modalità concordate. Risulta invalido il patto che vincoli i soci a non votare l’azione di responsabilità contro gli amministratori che abbiano causato un danno alla società;
- Sindacato di blocco. Tale patto serve a mantenere lo stesso assetto proprietario della società e ad evitare che possano entrarvi terzi estranei (ad esempio, un concorrente di uno dei soci). Tale patto dunque limita il trasferimento di azioni o quote all’interno della stessa compagine societaria, impedendo ai soci di uscire dalla società;
- Patto relativo al finanziamento della società (in senso ampio). I soci si vincolano ad offrire un prestito alla società predeterminandone le condizioni, ovvero ad effettuare determinati conferimenti di beni materiali o immateriali, o si vincolano in un’obbligazione di fare nei confronti della società ( ad. esempio, se si tratta di soci di Start-Up);
- Patto di garanzia degli utili. Si garantisce un utile minimo ad uno o più soci al momento della distribuzione, senza escludere uno o più soci dagli utili e dalle perdite, patto che sarebbe nullo ai sensi dell’art. 2265 C.C.. Pertanto è nullo il patto che prevede l’assegnazione di una quota di utili ad un socio, escludendolo dalla partecipazione alle perdite;
- Patti per indirizzare la gestione. Rientrano in questa categoria i patti finalizzati a determinare più in dettaglio come devono essere designati gli amministratori tra i soci o che attribuiscono determinati diritti di veto agli amministratori che sono l’espressione del socio di minoranza, ovvero quegli accordi che mirano a stabilire il modo di gestire situazioni di stallo, fino alla cessione delle partecipazioni, se lo stallo di gestione non è superabile;
- Patti sul trasferimento di quote. Rientrano in questa categoria i patti che disciplinano diritti di opzione di vendita o di acquisto delle partecipazioni dei soci o che consentono al socio di maggioranza di far acquistare al terzo anche le quote del socio di minoranza (drag along), ovvero che danno al socio di minoranza il diritto di vendere le sue quote al terzo che intende acquistare le quote del socio di maggioranza (“Tag along”);
- Patti di Buy-Sell: stabiliscono le modalità e il prezzo per la cessione delle quote in caso di determinate circostanze (es: morte, uscita volontaria, “Bad Leaver“);
- Patti di Non Sollecitazione: vieta ai soci di sollecitare clienti, dipendenti o altri soci a lasciare la Start-Up;
- Patti di Non Concorrenza: impediscono ai soci di competere con la Start-Up dopo la loro uscita;
- Patti di Governance: definiscono le regole per il processo decisionale all’interno della società, la distribuzione dei poteri e la gestione del business.