LE RITENUTE SUGLI APPALTI & IL DURF – COSA E’? QUANDO E’ OBBLIGATORIO?
COSA E’ IL DURF?
Il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità fiscale di un’impresa.
È un documento simile al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ma è focalizzato sulla conformità fiscale, certificando che l’impresa è in regola con i versamenti delle imposte e altri adempimenti fiscali.
Il DURF semplifica gli obblighi di monitoraggio e di controllo imposti all’impresa committente nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto, ma costituisce solo una modalità alternativa alla produzione dei documenti prescritti dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, dai quali risulti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice
LE RITENUTE SUGLI APPALTI: LA NORMA
La norma di riferimento è il D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019).
In base alla citata norma, è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (committenti) ad un’impresa in presenza dei seguenti requisiti:
- di importo complessivo annuo superiore a € 200.000,
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera dell’impresa appaltatrice,
- svolgimento dell’attività presso le sedi di attività del committente,
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma,
devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.
La norma pertanto prevede l’obbligo:
- per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
- un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (il DURF) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
I REQUISITI DEL DURF
In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
- Anzianità: L’impresa deve essere attiva da almeno 3 anni.
- Regolarità dichiarativa: L’impresa deve essere in regola con le dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni.
- Versamenti fiscali: L’impresa deve aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- Debiti fiscali: L’impresa non deve avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La richiesta di rilascio periodico e la esibizione al committente di tale certificazione, comunemente denominata “Documento unico di regolarità fiscale”, costituiscono dunque una modalità alternativa rispetto agli obblighi di documentazione ordinariamente previsti
VALIDITA’
Il DURF ha una validità di 4 mesi dalla data di rilascio e viene emesso dall’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, basandosi sulla situazione fiscale dell’impresa al termine del mese precedente.
QUANDO IL DURF NON E’ RICHIESTO
Il DURF non è necessario per appalti inferiori a 200.000 € o per imprese che non sono coinvolte in appalti o subappalti. Tuttavia, per gli appalti che superano questa soglia, diventa obbligatorio per dimostrare la regolarità fiscale.
CONSEGUENZE ALLA MANCATA PRESENTAZIONE DEL DURF
Se un’impresa che opera in appalti superiori a 200.000 € non presenta il DURF o ottiene un DURF negativo, il committente è obbligato a controllare la regolarità fiscale dell’impresa e può essere ritenuto solidalmente responsabile per eventuali irregolarità.
Un DURF irregolare o la mancata trasmissione della documentazione richiesta impediscono al committente di procedere con i pagamenti, che devono essere trattenuti fino a concorrenza del 20% del valore dell’opera o servizio, o per l’importo delle ritenute non versate. In questi casi, entro 90 giorni, il committente deve informare l’Agenzia delle Entrate. L’impresa non può agire contro il committente per il pagamento fino a quando non abbia versato le ritenute omesse.
Il committente che non applica queste disposizioni è soggetto alla stessa sanzione prevista per l’impresa per l’omesso versamento delle ritenute, riferite ai lavoratori impiegati nell’appalto specifico.
Inoltre, senza DURF, l’impresa non può ottenere la patente a punti e non può operare nei cantieri che richiedono questa certificazione.
COME OTTENERE IL CERTIFICATO
L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello – istanza. – pdf
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”.
L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate
COSTO
L’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali.
DURF E PATENTE A CREDITI
La patente a crediti si inserisce in un quadro normativo complesso, volto a rafforzare la sicurezza sul lavoro nel settore edile.
Ricordiamo che i requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti (art.27, c.1 del D.Lgs. 81/2008) sono:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, cc. 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Tra i requisiti citati ci soffermiamo su uno degli aspetti più discussi della nuova patente a crediti, ossia l’obbligo del Durf.
La Fondazione Studi ha precisato che il DURF non è richiesto a tutte le imprese soggette all’obbligo della patente a crediti. Questo documento si applica specificamente nell’ambito degli appalti e subappalti con determinate caratteristiche:
- valore complessivo annuo superiore a 200.000 euro
- prevalente utilizzo di manodopera
- prestazioni svolte presso le sedi del committente.
Le imprese che non rientrano in queste casistiche non dovranno dimostrare il possesso del DURF per ottenere la patente a crediti. Il DURF rientra nell’ambito delle misure finalizzate a prevenire il rischio del mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati in appalti e subappalti, come stabilito dall’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 241/1997.
La Fondazione Studi ha evidenziato che il legislatore ha specificato che il requisito del DURF è necessario solo “nei casi previsti dalla normativa vigente“. Questa precisazione evita l’esclusione automatica di soggetti che, pur potendo operare nei cantieri, non possono ottenere il DURF per mancanza dei requisiti soggettivi, come le imprese con meno di 3 anni di attività.
CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI & CERTIFICATO CARICHI PENDENTI
Il Durf non è da confondere con i seguenti due certificati:
- Certificato unico debiti tributari: È un certificato che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle entrate dove sono indicati i debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti . Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).
- Certificato carichi pendenti: Il contribuente può richiedere la certificazione dei carichi pendenti, presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, relativi alle imposte dirette, all’IVA, alle imposte indirette e altri tributi indiretti di competenza dell’Agenzia delle Entrate.