LIMITI AIUTI UE E REGISTRO RNA

Dal 2024, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2023/2831, il controllo del plafond degli aiuti “de minimis” è diventato un passaggio imprescindibile per imprese e professionisti. La semplice consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), tuttavia, non sempre è sufficiente per determinare l’effettiva disponibilità del massimale, poiché occorre conoscere le modalità e le tempistiche con cui gli aiuti vengono registrati.

Di seguito riepiloghiamo gli aspetti operativi più rilevanti.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE VERIFICARE IL REGISTRO RNA

La verifica preventiva degli aiuti già ricevuti rappresenta oggi uno dei principali presidi di compliance.

Un controllo effettuato prima della richiesta di un nuovo incentivo consente infatti di:

  • verificare il rispetto del limite previsto dalla disciplina “de minimis”;
  • evitare il superamento dei massimali concedibili;
  • prevenire violazioni delle regole sul cumulo degli aiuti;
  • ridurre il rischio di contestazioni e responsabilità professionali.

Occorre tuttavia ricordare che il Registro RNA costituisce uno strumento di consultazione, ma non sempre rappresenta in tempo reale la situazione completa degli aiuti fruiti dall’impresa.

CHI PUO’ CONSULTARE IL REGISTRO

L’accesso all’area riservata del Registro Nazionale Aiuti è consentito esclusivamente alle Autorità responsabili e ai Soggetti concedenti.

Le imprese e i professionisti possono invece utilizzare la sezione pubblica “Trasparenza”, che consente di effettuare ricerche tramite:

  • codice fiscale;
  • denominazione dell’impresa;
  • altri elementi identificativi.

La consultazione restituisce gli aiuti già concessi e registrati nel Registro.

ATTENZIONE AL CONCETTO DI “IMPRESA UNICA”

Uno degli errori più frequenti consiste nel verificare esclusivamente la posizione della singola società.

La normativa europea richiede invece che il plafond “de minimis” venga calcolato con riferimento all’impresa unica, ossia all’insieme delle imprese tra le quali sussistono rapporti di controllo o collegamento individuati dalla disciplina europea.

Di conseguenza, la verifica deve essere effettuata su tutte le società appartenenti al medesimo perimetro dell’impresa unica.

Rimane comunque in capo al soggetto dichiarante la responsabilità della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

IL LIMITE “DE MINIMIS”

Il Regolamento (UE) 2023/2831 ha innalzato il massimale degli aiuti “de minimis” a: 300.000 euro nell’arco di tre anni solari.

Il rispetto di tale limite costituisce condizione essenziale per la legittima fruizione degli aiuti.

IL PUNTO CRITICO: LE TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE

L’aspetto più delicato riguarda il momento in cui gli aiuti vengono effettivamente registrati nel Registro RNA.

Non tutti gli incentivi risultano infatti immediatamente visibili.

Per molti aiuti fiscali automatici o “semi-automatici”, la registrazione avviene soltanto in un momento successivo alla loro fruizione.

In particolare, gli aiuti automatici:

  • vengono dapprima indicati dal contribuente nel prospetto Aiuti di Stato del quadro RS della dichiarazione dei redditi;
  • successivamente vengono registrati dall’Agenzia delle Entrate (o dagli altri enti competenti) nel Registro Nazionale Aiuti.

Di conseguenza, il Registro potrebbe non riportare ancora alcuni aiuti già fruiti dal contribuente.

LE CONSEGUENZE DEL SUPERAMENTO DEL PLAFOND

Per gli aiuti “de minimis”, il superamento del limite previsto dalla normativa europea comporta conseguenze rilevanti.

Qualora il Registro non consenta la registrazione dell’aiuto per superamento del massimale concedibile, la fruizione dell’agevolazione risulta illegittima, con le conseguenti attività di recupero previste dalla normativa.

SCARICA PDF

Potrebbe Interessarti

Iscriviti alla
Newsletter

Rimani informato su tutte le novità
economiche fiscali, bandi e agevolazioni

SCOPRI

Contatti

SCARICA LA BROCHURE
CONTINUA A SCORRERE