MODELLO TR – RIMBORSO / COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE

PREMESSA

Le imprese e i professionisti che maturano un credito IVA nel corso dell’anno non devono necessariamente attendere la presentazione della dichiarazione IVA annuale per poterne beneficiare.

L’ordinamento tributario italiano consente infatti, al ricorrere di specifici presupposti, di richiedere il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nei singoli trimestri mediante la presentazione del Modello IVA TR.

Si tratta di uno strumento spesso sottovalutato, ma che può rappresentare un’importante leva di gestione della liquidità aziendale.

COSA E’ IL MODELLO TR

Il Modello IVA TR è l’istanza attraverso la quale il contribuente richiede il riconoscimento del credito IVA maturato in un trimestre dell’anno, senza attendere la dichiarazione IVA annuale.

La disciplina è contenuta nell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che consente, in presenza di determinati requisiti, di ottenere:

  • il rimborso del credito IVA infrannuale;
  • oppure il suo utilizzo in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica.

SCADENZE

Il Modello IVA TR può essere presentato con cadenza trimestrale secondo le seguenti scadenze:

Per il quarto trimestre non è prevista la presentazione del modello, poiché il relativo credito confluisce nella dichiarazione IVA annuale.

La presentazione è ammessa esclusivamente quando il credito IVA maturato nel trimestre è superiore a € 2.582,28.

POTENZIALI BENEFICIARI

Il semplice maturare di un credito, tuttavia, non è sufficiente.

La normativa richiede infatti che il contribuente rientri in una delle specifiche fattispecie individuate dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Possono chiedere il rimborso del credito IVA infrannuale:

1) Attività con aliquote Iva Differenziate

i contribuenti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività con operazioni che scontano aliquote inferiori a quelle dell’imposta su acquisti e importazioni;

2) Esportatori abituali e operatori che effettuano operazioni non imponibili

i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;

3) Investimenti in beni ammortizzabili

i contribuenti con acquisti e importazioni, realizzati nel trimestre, di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;

4) Soggetti non residenti

i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o tramite rappresentante fiscale;

5) Prestazioni rese verso soggetti esteri

i soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:

  • prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011).

REGOLE PER LA COMPENSAZIONE

È importante ricordare che il credito IVA infrannuale non può essere utilizzato prima della presentazione del Modello IVA TR.

Se il credito richiesto in compensazione non supera € 5.000, esso può essere utilizzato immediatamente dopo la trasmissione telematica dell’istanza e non è richiesto il visto di conformità.

Per crediti superiori a € 5.000 (limite elevato a € 50.000 per le start-up innovative), la compensazione:

  • è consentita soltanto dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello;
  • richiede l’apposizione del visto di conformità oppure, nei casi previsti dalla legge, la sottoscrizione dell’organo di controllo.

PERCHE’ CONVIENE MONITORARE IL CREDITO IVA DURANTE L’ANNO

Molte imprese attendono la dichiarazione annuale senza valutare la possibilità di recuperare tempestivamente il credito maturato.

Un monitoraggio periodico della posizione IVA consente invece di:

  • migliorare la gestione della liquidità;
  • ridurre l’esposizione finanziaria verso l’Erario;
  • compensare tempestivamente imposte e contributi;
  • programmare con maggiore efficienza i flussi di cassa aziendali.

Soprattutto per le imprese che investono frequentemente, esportano o operano con aliquote IVA differenziate, il Modello IVA TR rappresenta uno strumento di pianificazione finanziaria da non trascurare.

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