NUOVO MECCANISMO DI DETRAZIONI 2026
NOVITA’
Per evitare che il beneficio della riduzione delle aliquote Irpef si estenda anche ai redditi molto alti, è introdotto un meccanismo di compensazione (“neutralizzazione”). Esso comporta una riduzione di 440 euro dell’importo riconosciuto per le detrazioni d’imposta ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
In particolare, la nuova decurtazione di 440 euro si somma alle limitazioni già previste.
MECCANISMO DI DETRAZIONI “A TRE FASI”
Il meccanismo delle detrazioni, pertanto, si articola in uno schema a tre fasi, di cui le prime due già previste per l’anno 2025, che riduce progressivamente il beneficio fiscale all’aumentare del reddito.
A seguire, occorrerà applicare, rispettando rigorosamente la sequenza, le seguenti disposizioni:
1) LIMITE ALLA DERTAZIONE ART. 16-TER TUIR PER REDDITI > 75.000/100.000 € (previsto dalla competenza 2025)
Il periodo d’imposta 2025 è il primo anno di applicazione del taglio alle spese detraibili previsto con la Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.
Introdotto, dal periodo d’imposta 2025, un tetto massimo complessivo di oneri e spese detraibili per persone fisiche con reddito oltre 75.000/100.000 €, con cap parametrico al numero di figli a carico (sono escluse alcune spese, tra cui sanitarie).
Per calcolare la spesa massima che può essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi (spesa sulla quale calcolare la detrazione %), si parte dall’individuazione di un importo base:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro
Per calcolare l’effettiva spesa ammessa in detrazione, tuttavia, ai suddetti importi teorici va applicato uno specifico coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare ossia del numero di figli a carico.
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR.
A livello pratico, il contribuente dovrà seguire i seguenti passaggi operativi:
- individuare la spesa teorica complessivamente ammessa in detrazione
- applicare all’importo base di spesa ammessa in detrazione il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico
Il risultato individuerà l’ammontare massimo degli oneri e delle spese, comprensive della quota annuale delle spese detraibili per quote annuali, sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.

Ciò non toglie che lo stesso contribuente, sempre nel rispetto della spesa massima da portare in detrazione, potrà combinare le varie agevolazioni a suo piacimento. Da qui, una volta individuata la spesa massima detraibile, il contribuente procederà ragionevolmente conteggiando le spese che gli permetteranno di assorbire maggiore capienza fiscale in virtù di una più alta percentuale agevolativa o più favorevole disposizione normativa di riferimento.
Verifica del numero di figli a carico – Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico in base al quale determinare il coefficiente da applicare, deve farsi riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese detraibili.
Fermo restando il rispetto del requisito reddituale per essere considerati figli fiscalmente a carico (2.840,51, 4.000 euro per i figli fino a 24 anni):
- rilevano nel computo anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno (ad esempio in caso di nascita del figlio)
- i figli rilevano ai fini del conteggio anche laddove al genitore non spettino le detrazioni per carichi di famiglia carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (AUU) o qualora il figlio sia over 30 e non sia portatore di handicap
- nel caso di detrazione ripartita in più annualità, occorre fare riferimento all’anno in cui rileva la rata di spesa
Spese escluse dal limite – Non sono interessati dalla norma in parola
- spese sanitarie
- oneri per investimenti in start-up e PMI innovative.
Rispetto alle spese detraibili per quote annuali, si pensi ad esempio ai bonus edilizi, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Tuttavia, se le spese per i lavori sono state sostenute entro il 31 dicembre 2024, le quote di spesa annuale non concorreranno alla verifica della spesa massima ammessa in detrazione (spesa su cui calcolare la detrazione sulla base della relativa disciplina di riferimento).


2) LIMITI ALLA DETRAZIONE ART. 15 TUIR PER REDDITI > 120.000/240.000 € (previsto dalla competenza 2020)
Dal 2020 limita la fruizione delle detrazioni; nello specifico:
- oltre 240.000 € di reddito complessivo le detrazioni le detrazioni non spettano più;
- tra 120.000 e 240.000 € spettano in misura progressivamente ridotta tramite un rapporto tra (240.000 − reddito) e 120.000.
La detrazione spettante è quindi pari alla detrazione teorica moltiplicata [(240.000 – Reddito Complessivo) / 120.000].
Si applica a tutte le detrazioni al 19%, con le esclusioni che saranno richiamate nel seguito.
Il meccanismo di riduzione proporzionale tra 120.000 e 240.000 euro non colpisce:
- Spese sanitarie;
- Interessi passivi sui mutui: gli oneri per interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale o per la costruzione della stessa (art. 15, comma 1, lett. a e b).
3) TAGLIO FISSO ALLA DERTAZIONE ART. 16-TER COMMA 5.BIS TUIR PER REDDITI > 200.000 € (nuovo, dalla competenza 2026)
Infine, per i redditi oltre i 200.000 euro, dall’importo netto ottenuto nei passaggi precedenti si sottraggono forfettariamente 440 euro, neutralizzando così il vantaggio ottenuto dalla riduzione dell’aliquota IRPEF.
Tipologia oneri interessati:
- Spese detraibili al 19% (TUIR e altre norme), esclusi i costi sanitari art. 15, comma 1, lett. c) TUIR
- Erogazioni liberali ai partiti politici (art. 11 D.L. n. 149/2013)
- Premi assicurativi contro eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020)
RESTANO FERME LE SINGOLE REGOLE APPLICABILI A CIASCUNA DETRAZIONE
Ci sono altresì ulteriori detrazioni non interessate dal meccanismo di decalage in esame in quanto le relative discipline di riferimento già prevedono dei limiti reddituali sotto la soglia di 75.000 euro per l’accesso alle detrazioni. Tra queste ad esempio:
- la detrazione ex art. 15, comma 1, lett. e-quater, del TUIR per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro;
- quella per le spese sostenute per addetti all’assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (art. 15, comma 1, lett. i-septies, TUIR); ecc
COORDINAMENTO FRA I VARI LIMITI
