OBBLIGO PEC AMMINISTRATORI DAL 2025

DOMICILIO DIGITALE

La PEC è il domicilio digitale delle imprese.

Il concetto di domicilio digitale è stato introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): in sostanza la PEC è il recapito ufficiale elettronico di un’impresa, un professionista, una Pubblica Amministrazione o un cittadino. Ora anche di un amministratore di società.

Il domicilio digitale è esattamente equivalente al domicilio fisico. Può essere raggiunto e usati per notificare PEC che producono gli stessi effetti giuridici delle raccomandate cartacee con ricevuta di ritorno.

NOVITA’ 2025

In base a quanto riportato nel comma 860 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025, l’obbligo di PEC per gli amministratori di società è in vigore dal primo gennaio per le società che si costituiscono dopo tale data.

Il suddetto intervento normativo va a modificare il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs 179/2012, che fino a fine anno obbligava le imprese individuali a dotarsi del domicilio digitale esattamente come già era obbligo delle società, ex DL 185/2008 art. 16 comma 6 (che recita “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale…”)

Nella relazione accompagnatoria alla Legge di bilancio sul punto (comma 860) si legge:
“La ratio della presente norma che, per l’appunto, estende l’obbligo di PEC per gli amministratori di società è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo, inoltre, si uniforma l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale.”

A QUALI TIPI DI SOCIETA’

La norma non fa differenza tra amministratori di società di persone o società di capitali: il nuovo obbligo si pone a carico degli amministratori di entrambi i tipi di società, anche cooperative. Per i consorzi aventi attività esterna e le ATI non vi sono riferimenti normativi, al momento.

PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI?

Salvo accettare la condivisibile tesi della possibile elezione del domicilio digitale dell’amministratore presso quello della società amministrata, si.

In caso di organo amministrativo collegiale, l’obbligo riguarda ciascun amministratore e non soltanto i rappresentanti legali. Pertanto, ogni membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere dotato di un indirizzo PEC personale e sotto la propria responsabilità dovrà depositarlo al registro delle imprese per la pubblicità.

CHE RISVOLTI IMPLICA?

Si tratta di un domicilio digitale, con tutto quanto legalmente ne consegue.

Sarà disponibile al pubblico insieme a tutti gli altri dati pubblici del Registro delle Imprese.

In sostanza, ogni documento (accertamento, schema d’atto, decreto ingiuntivo ecc) che sia possibile notificare all’amministratore presso il di egli domicilio, sarà notificabile via PEC, con le opportune modalità.

Quindi sarà possibile notificare direttamente all’amministratore, via PEC, sanzioni comminate (si pensi ad es. alle sanzioni del registro delle imprese che colpiscono gli amministratori), ricorsi di soci e/o terzi (responsabilità connesse al mantenimento del patrimonio sociale, ecc.).

Sarà anche possibile utilizzare le PEC degli amministratori per notificare ai medesimi documenti societari che sia possibile notificare nelle mani dell’amministratore.

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