PATENTE A CREDITI – SETTORE EDILE

A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’entrata in vigore di un sistema di patente a crediti (o a punti), legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP, come vedremo meglio più oltre), che, partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, può essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni indicate dalla legge.

In caso di perdita del punteggio oltre la soglia minima di 15 punti, l’impresa – salva la possibilità di terminare comunque l’esecuzione dell’appalto già arrivato ad una determinata percentuale di avanzamento dell’opera – perde la possibilità di operare nei cantieri (ovunque essi si si trovino), salva la possibilità di recuperare il punteggio attraverso alcune azioni.

A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

COSA E’

E’ una vera e propria patente a punti, ovvero uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro

AMBITO SOGGETTIVO

Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente:

  • le imprese
  • e i lavoratori autonomi

che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che:

  • effettuano mere forniture
  • prestazioni di natura intellettuale.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque:

  • le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili,
  • e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Le imprese individuali senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi.

Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

La circolare INL 23 settembre 2024, n. 4 ha chiarito che:

  • ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori;
  • sono tenute a tale adempimento le imprese – non necessariamente qualificabili come “edili” – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

SOGGETTI ESCLUSI

L’obbligo in questione non sussiste pertanto per:

  • le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. “codice dei contratti pubblici”),
  • coloro che, pur operando nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture (ad es., la semplice consegna di materiale destinato alle lavorazioni in cantiere),
  • o svolgono prestazioni di natura meramente intellettuale (come nel caso del progettista e del direttore dei lavori).

SPECIFICHE AMBITO SOGGETTIVO

Specifica 1 – Imprese anche non edili

Il principale elemento innovativo è il riferimento a tutte le imprese o lavoratori autonomi “che operano nei cantieri temporanei o mobili”. La qualificazione, in questo modo, si applica a tutte le imprese, anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all’allegato X), alla semplice condizione che operino nel cantiere (si tratta, quindi, ad es., installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, etc.).

L’estensione ha, evidentemente, una sua precisa ratio: la realtà del cantiere ha una sua rischiosità (per le lavorazioni svolte, per lo stato dei luoghi, per le interferenze, etc.) che incide egualmente su tutti coloro che partecipano alla esecuzione dell’opera, a prescindere dall’attività esercitata.

Restano esclusi coloro che effettuano “mere forniture” o prestazioni di natura intellettuale  (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Specifica 2 – Imprese anche senza dipendenti

L’obbligo si applica anche alle imprese e lavoratori autonomi senza dipendenti.

Come chiarito dalla circolar en. 4 del 23/09/2024 ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Specifica 3 – Imprese e lavoratori autonomi stranieri

Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall’Italia dovranno essere in possesso di un documento equivalente (vedasi paragrafo successivo) rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine e, nel caso di Stato terzo, riconosciuto secondo la legge italiana.

REQUISITI E MODALITA’ DI RICHIESTA

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del TUSL, presentano domanda per il rilascio della patente in formato digitale attraverso il portale dell’INL.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b) Adempimenti formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
  • c) Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • d) ocumento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto;
  • e) Certificazione di regolarità fiscale, ove richiesta;
  • f) Designazione del RSPP, ove previsto

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

LA VERIFICA DEI REQUISITI PUNTO PER PUNTO

Con riferimento ai requisiti necessari per richiedere il rilascio della patente a punti, viene chiarito che non tutti i requisiti elencati all’art. 1, comma 1, del decreto 132/2024, sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati (come nel caso dei requisiti di cui alle lettere d), e) f) in cui, come previsto dalla disposizione normativa in parola, sono necessari soltanto “nei casi previsti dalla normativa vigente”).

a) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Requisito soggetto a verifica da parte di tutte le imprese.

b) Adempimenti formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008

Requisito soggetto a verifica da parte di tutte le imprese con dipendenti.

Per le imprese senza dipendenti, come chiarito dalle FAQ del 4/10/2024, il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione. La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

c) Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità

Requisito soggetto a verifica da parte di tutte le imprese, con o senza dipendenti.

Il DURC – Documento unico di regolarità contributiva – attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.

d) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ove previsto

Requisito soggetto a verifica da parte di tutte le imprese con dipendenti.

Come riportato nella circolare n. 4 del 23/09/2024 il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

e) Certificazione di regolarità fiscale ove richiesta

Requisito soggetto a verifica da parte di tutte le imprese, con o senza dipendenti.

Il DURF è un documento che attesta la regolarità fiscale dell’impresa.

La Fondazione Studi ha evidenziato che il legislatore ha specificato che il requisito del DURF è necessario solo “nei casi previsti dalla normativa vigente“. Questa precisazione evita l’esclusione automatica di soggetti che, pur potendo operare nei cantieri, non possono ottenere il DURF per mancanza dei requisiti soggettivi, come le imprese con meno di 3 anni di attività, o oggettivi ovvero lavori di importo complessivo annuo inferiori ai 200.000 €.

Per maggiori approfondimenti si veda “Le ritenute sugli appalti e il DURF

f) Designazione del RSPP ove previsto

Requisito soggetto a verifica da parte di tutte le imprese con dipendenti.

TABELLA RIASSUNTIVA REQUISITI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO

CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE

Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:

  • a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • c) data di rilascio e numero della patente;
  • d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
  • g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, che possono essere riconosciuti nelle seguenti categorie:

a. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;

b. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui

  • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
  • fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1;

c. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, di cui:

  • fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
  • fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

L’attribuzione dei crediti per storicità aziendale

L’attribuzione dei crediti ulteriori

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

DECURTAZIONE DEI CREDITI

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D.L. 19/2024. Di seguito le decurtazioni previste per ogni fattispecie di violazione:

  • Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
  • Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
  • Omessi formazione e addestramento:2
  • Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
  • Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:3
  • Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
  • Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
  • Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
  • Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3
  • Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
  • Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101: 3
  • Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
  • Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
  • Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
  • Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177: 1
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1
  • Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
  • Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8
  • Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15
  • Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
  • Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20

SOGLIA MINIMA CREDITI

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.

LA SOSPENSIONE

Obbligatoria max 12 mesi: In caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

Possibile: Nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

La sospensione è a dottata da Inl che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione

RECUPERO DEI CREDITI

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

Condizioni:

  • verifica effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere (corsi e formazione)
  • eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza

OBBLIGHI DEI COMMITTENTI

La legge interviene anche sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, qualora affidi l’esecuzione di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV de d.lgs. n. 81/2008.

Il nuovo obbligo consiste nel verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, che operano sia in regime di appalto che di subappalto, siano dotati di una patente a crediti o dell’attestazione SOA.

SANZIONI

È fondamentale ricordare che sono previste sanzioni severe per coloro che operano senza la patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti:

  • Multa che varia da 6.000 a 12.000 euro.
  • Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il decreto-legge ha stabilito nuove responsabilità per i committenti o i responsabili dei lavori.

È stato aggiunto l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, come previsto nell’articolo 90.

Le sanzioni per la violazione di queste nuove disposizioni sono state aumentate significativamente, passando da 711,92 a 2.562,91 euro, come indicato nell’articolo 157 del decreto.

DECORRENZA

La patente è obbligatoria a decorrere dal 01.10.2024.

DOMANDA PER IL RILASCIO

Con D.M. 18 settembre 2024, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali adotta il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (patente a crediti). 

I soggetti obbligati sono tenuti a presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

L’accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.

All’esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

PERIODO TRANSITORIO

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare INL del 23.09.2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla medesima circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.


SCARICA PDF

Potrebbe
Interessarti

Il rating di legalità, introdotto nell’ordinamento italiano nel 2012, rappresenta oggi un importante indicatore di affidabilità e trasparenza per le imprese, nonché un volano di crescita...

Iscriviti
alla
Newsletter

Rimani informato su tutte le novità
economiche fiscali,

bandi e agevolazioni

SCOPRI

Contatti

SCARICA LA BROCHURE
CONTINUA A SCORRERE