pex e dividendi – nuovi requisiti 2026
NOVITA’
Dopo un iter travagliato, la Legge di bilancio 2026 segna un punto di rottura rispetto all’architettura fiscale introdotta con la Riforma del 2003 (D.Lgs. n. 344/2003). Se per oltre un ventennio il principio cardine è stato l’esclusione quasi totale dei dividendi e delle plusvalenze per evitare la doppia imposizione economica a prescindere dalla “pesantezza” della quota posseduta, il Legislatore introduce ora un criterio di selezione dimensionale.
La novità più impattante riguarda il regime di esclusione dalla base imponibile del 95% dei dividendi. Fino all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, tale beneficio (che comporta una tassazione effettiva IRES dell’1,2% circa) spettava indistintamente a tutte le partecipazioni detenute da società di capitali ed enti commerciali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.
IL NUOVO ASSETTO DEI REQUISITI DIMENSIONALE
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’esclusione del 95% per i dividendi e plusvalenze è subordinata, inter alia, al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- requisito percentuale: il possesso di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale della società che distribuisce l’utile.
- requisito di valore: un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro
Dividend Expemtion
Dal 2026 l’esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se la partecipazione
- è almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili
- oppure se il suo valore fiscale è almeno di 500.000 euro.
Partecipation Expemtion
Contestualmente viene riallineato il regime PEX sulle plusvalenze, per evitare che la medesima partecipazione generi un trattamento divergente tra utili e capital gain. Anche il regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato: per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l’esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell’art. 87 TUIR, è rispettata la nuova soglia minima:
- 5% in termini di partecipazione al capitale
- oppure 500.000 euro di valore fiscale.
SOGGETTI INTERESSATI – Le modifiche impattano in particolare su:
- Società di capitali
- Società di persone commerciali
- Persone fisiche in regime d’impresa
- Holding di partecipazioni di minoranza
- Strutture di investimento infragruppo
DIVIDENDI CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI
Il sistema fiscale italiano ha storicamente previsto un regime di ritenuta ridotta per i dividendi corrisposti a società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati UE, o SEE inclusi nella “white list”. Tale aliquota, fissata all’1,20%, non è “casuale”: essa rappresenta l’onere fiscale equivalente a quello sostenuto da una società italiana che percepisce il dividendo (IRES al 24% applicata sul 5% della base imponibile, stante l’esclusione del 95%). La ratio è evitare discriminazioni tra società madri italiane e società madri UE/SEE, in linea con i principi di libertà di stabilimento e circolazione dei capitali.
Per preservare l’equivalenza di carico tra soci italiani IRES e società UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia, viene ritoccato l’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e, dal 2027, l’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025): la ritenuta ridotta dell’1,20% continua ad applicarsi solo se la partecipazione del socio estero
- è almeno pari al 5% del capitale
- ha un valore fiscale di almeno 500mila euro.
In assenza di tali requisiti, i dividendi verso soggetti esteri restano assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%, con un allineamento sostanziale al trattamento previsto per i soci italiani titolari di partecipazioni “non qualificate” secondo i nuovi parametri. In sintesi, si riassumono i regimi applicabili ai dividendi corrisposti da società italiane a società UE/SEE, distinguendoli con riferimento ai soli requisiti “dimensionali

DIVIDENDI CORRISPOSTI A PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI – Nessuna modifica:
- i dividendi restano assoggettati a ritenuta a titolo definitivo del 26%
- irrilevante la percentuale di partecipazione o il valore della quota
DECORRENZA
Dividendi
- dal 1° gennaio 2026
- alle distribuzioni deliberate da tale data
- anche su partecipazioni già detenute
Eventuali distribuzioni di dividendi deliberati prima di tale data rimangono soggette alle vecchie regole.
Plusvalenze (PEX)
- solo per partecipazioni acquistate dal 1° gennaio 2026
- le quote già in portafoglio al 31 dicembre 2025 restano “salve”, con un meccanismo Fifo che tutela le stratificazioni pregresse
Ciò crea di fatto un regime a “doppio binario”:
- le partecipazioni acquisite ante 2026 mantengono il vecchio regime PEX (esenzione indipendentemente dalla quota, purché sussistano gli altri requisiti);
- le partecipazioni acquisite dal 2026 richiedono anche il rispetto delle nuove soglie quantitative.
TABELLA RIASSUNTIVA
