pex – partecipation exemption

La cosiddetta “riforma Tremonti” del 2003 introdusse con il D.lgs. 344/2003 una previsione importante per le imprese relativamente al trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da partecipazioni c.d. strategiche. Si tratta della cosiddetta Participation exemption (PEX) ossia del regime delle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).
La PEX prevede che le plusvalenze realizzate nel relativo regime non rientrino tra i ricavi  soggetti a tassazione IRES o, per meglio dire, concorrano in percentuale minima al reddito imponibile dell’impresa.

CHE COSA E’ LA PEX?

Il regime della partecipation exemption è una disciplina legata alla parziale detassazione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie.

La misura dell’esenzione dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:

  • Soggetti passivi IRES, esenzione del 95% della plusvalenza.
  • Soggetti passivi IRPEF, esenzione del 41,86% della plusvalenza.

In caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resta imponibile, e deve essere assoggettata al “regime ordinario” di tassazione.

Si ricorda che la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, da intendersi quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

A CHI SI APPLICA?

  • Società per azioni ed in accomandita per azioni;  
  • Società a responsabilità limitata;  
  • Società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate)
  • Persone fisiche titolari di reddito d’impresa per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 87 operato dall’articolo 58, comma 2, del DPR n. 917/86.
  • Le società cooperative e di mutua assicurazione;  
  • Enti pubblici o privati residenti che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i trust;  
  • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi delle stabili organizzazioni;

REQUISITI DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA

  1. Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  2. Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  3. Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata. Salvo interpello;
  4. Esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Questo secondo la definizione di cui all’articolo 55 del DPR n 917/86. 

FINALITA’ DELLA PEX

La logica delle plusvalenze esenti da imposizione fiscale deriva dalla chiara volontà di consentire i riassetti delle partecipazioni di gruppi societari e holding che sono così liberi di gestire i propri portafogli senza generare carichi fiscali che ne ingesserebbero la gestione, fino a quando le plusvalenze non scendono verso gli azionisti sotto forma di dividendo, e sono pertanto assoggettate a tassazione. Pertanto la PEX è finalizzata a:

  • Evitare la doppia imposizione economica degli utili in capo al socio
  • Incrementare la competitività del sistema produttivo
  • Ampliare la neutralità fiscale delle operazioni di ristrutturazione aziendale

SCARICA PDF

Potrebbe Interessarti

Iscriviti alla
Newsletter

Rimani informato su tutte le novità
economiche fiscali, bandi e agevolazioni

SCOPRI

Contatti

SCARICA LA BROCHURE
CONTINUA A SCORRERE