POLIZZE CATASTROFALI – PMI CHIAMATE ALLA SOTTOSCRIZIONE

PREMESSA

Il termine previsto per la sottoscrizione obbligatoria anche per le micro-piccole imprese si sta avvicinando (31 dicembre 2025) e, pertanto, è necessario effettuare le più opportune valutazioni per adempiere mediante polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali quale elemento di cui dover tener conto anche nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Con la pubblicazione del Decreto MIMIT 18 giugno 2025, che adegua la disciplina degli incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, il quadro delle c.d. Polizze catastrofali obbligatorie a carico delle imprese si può dire completo, fermo restando che potranno essere introdotte nuove “sanzioni” (rectius, limitazioni) per quanto attiene ad agevolazioni e benefici in genere anche da parte di altri Dicasteri e/o Enti, qualora l’impresa interessata non abbia adempiuto al suddetto obbligo.

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

ASSICURAZIONE EVENTI CATASTROFALI

È introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale/stabile organizzazione in Italia, di stipulare

  • entro il 31 dicembre 2025 (termine prorogato, era prima il 31 dicembre 2024 e poi il 31 marzo 2025)
  • dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni dell’attivo patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c., voce:
    • B-II, n. 1: terreni e fabbricati (sono esclusi i fabbricati costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso, anche sorto successivamente alla data di costruzione);B-II, n. 2: impianti e macchinari;
    • B-II, n. 3: attrezzature industriali e commerciali
  • causati da calamità naturali/eventi catastrofali (quali sismi, alluvioni, frane, alluvioni, ecc.).

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia iscritte al registro imprese, pertanto:

  • imprese individuali (compreso le imprese artigiane)
  • società di persone
  • società di capitali

L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.

BENI DA ASSICURARE

La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai beni patrimoniali

  • a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa
  • anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà
  • con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni
  • classificati come immobiliimpianti e macchinari, come indicato nell’articolo 2424 del c.c. (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)).

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le merci non risultano nel perimetro assicurativo.

CASISTICHE PARTICOLARI

Beni già assistiti da analoga copertura assicurativa

L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c. [terreni e fabbricati – impianti e macchinario – attrezzature industriali e commerciali], anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Beni in affitto, leasing, noleggio

Come chiarito dall’art. 1-bis della Legge fiscale (Legge n. 189/2024) sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria. Nel complesso, a titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

Abitazioni ad uso promiscuo

Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo.

Immobili in corso di costruzione

Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla Legge n. 213/2023 che si riferisce a quelli di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile (vale a dire “terreni e fabbricati”, “impianti e macchinario” e “attrezzature industriali e commerciali”).

Imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso i cantieri e/o presso terzi

Qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.  

Impresa senza beni (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc) che utilizzi beni di proprietà di terzi

L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Beni gravati da abuso edilizio

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione

EVENTI DA ASSICURARE

 La normativa specifica che l’assicurazione deve coprire i danni  cagionati da calamità naturali e eventi catastrofali quali:

  • esondazioni.
  • terremoti
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni

Restano esclusi i fenomeni attribuibili al cambiamento quale, ad esempio, la siccità.

Anche l’evento incendio resta escluso e potrà essere oggetto di diversa e separata polizza assicurativa facoltativa.

Sono inoltre esclusi dalla copertura gli immobili con abusi edilizi, danni causati da conflitti, terrorismo, sostanze pericolose, e rischi di contaminazione.

DANNI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA

La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption). 

Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:

  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
  • I danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; 
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; 

SANZIONE

Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali. 

Le Compagnie Assicuratrici che si rifiuteranno o eluderanno l’obbligo a contrarre saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro a 1.000.000 euro (art. 24, comma 7).

COSTO DELLE POLIZZE, RISCHIO E FRANCHIGIA

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

Il costo delle polizze viene determinato in misura proporzionale al rischio, considerando:

  • l’ubicazione dell’impresa e la sua esposizione ai rischi naturali;
  • la vulnerabilità strutturale dei beni assicurati;
  • la presenza di misure di prevenzione e protezione adottate dall’impresa.

Il contratto prevede un eventuale scoperto/franchigia di non oltre il 15% del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

LA REAZIONE DELLE IMPRESE

Nonostante la finalità protettiva, l’iniziativa ha suscitato forti critiche da parte del mondo imprenditoriale. Le associazioni di categoria hanno manifestato la loro preoccupazione, sottolineando il potenziale impatto economico che questo nuovo obbligo comporterà, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Molte aziende temono un ulteriore appesantimento dei costi fissi, in un momento in cui la ripresa economica post-pandemia è ancora fragile e l’inflazione resta elevata. Inoltre, le imprese sottolineano che le polizze assicurative contro eventi catastrofici, a causa dell’alto rischio, tendono ad avere premi elevati, rendendo difficile per le PMI accedere a coperture adeguate senza compromettere la propria competitività.

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