PRESTAZIONI SANITARIE – FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 01.01.2026

PREMESSA

Con il decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 9 dicembre 2024, arriva la proroga fino al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte ai consumatori finali.

In merito, è opportuno ricordare come a partire dal 2019, anno di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, si sia reso necessario garantire l’adeguata tutela dei dati sensibili dei pazienti disponendo, a seguito dell’intervento del Garante della Privacy, un divieto di fatturazione elettronica per le suddette prestazioni.

Da allora tale divieto è stato prorogato fino a tutto il 2024, con interventi che di anno in anno ne hanno disposto il prolungamento. La novità introdotta dal Milleproroghe sta proprio nel fatto che, a differenza degli analoghi interventi del passato, il differimento del divieto non  riguarderà l’intero anno di imposta 2025, ma soltanto i primi 3 mesi.

La norma del decreto, infatti, prevede testualmente che “si proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali”.

ULTERIORE PROROGA
L’art. 3, comma 6, del Decreto c.d. Milleproroghe 2025, interamente sostituito nel corso dell’esame del Senato, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018 per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono:

  • quelli indicati all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 (recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata),
  • nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Secondo l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, sono tenuti all’invio dei dati:

  • aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,
  • farmacie, pubbliche e private,
  • presidi di specialistica ambulatoriale,
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Quattro successivi decreti ministeriali hanno esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati, in particolare:

  1. il D.M. 1° settembre 2016, con riguardo a una serie di soggetti tra i quali psicologi, infermieri, ostetrici, ottici, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché alle strutture autorizzate a commercializzare farmaci, ecc.;
  2. il D.M. 22 marzo 2019, relativamente alle strutture sanitarie militari;
  3. il D.M. 22 novembre 2019, relativamente agli esercenti di diverse professioni sanitarie ordinistiche;
  4. il D.M. 16 luglio 2021, con riferimento agli esercenti attività professionali sanitarie iscritti in elenchi speciali ad esaurimento.

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