PRESUZIONE DI DISTRIBUZIONE UTILI AI SOCI
PREMESSA
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con l’art. 23, introduce una disciplina espressa in materia di tassazione dei soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa in presenza di utili extracontabili.
La norma recepisce un principio da tempo elaborato dalla giurisprudenza, ma ne delimita l’applicazione: non ogni maggior reddito accertato in capo alla società può essere automaticamente considerato distribuito ai soci.
QUANDO OPERA LA PRESUZIONE
Nelle società con una compagine sociale ristretta, in presenza di utili extracontabili può essere presunto, salvo prova contraria, che gli stessi siano stati distribuiti ai soci, generalmente in proporzione alle rispettive partecipazioni.
La nuova disciplina circoscrive però tale presunzione alle ipotesi in cui l’accertamento nei confronti della società riguardi:
- ricavi o altri componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
- costi o altri componenti negativi inesistenti, contabilizzati e dedotti dal reddito.
Deve quindi emergere una ricchezza extracontabile potenzialmente disponibile per essere attribuita ai soci.
NON OGNI MAGGIOR REDDITO DELLA SOCIETA’ E’ UN UTILE OCCULTO
È questo uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina.
Un maggior imponibile fiscale della società non comporta necessariamente l’esistenza di somme occultate e distribuibili ai soci.
In linea generale, la presunzione non dovrebbe pertanto operare in presenza, ad esempio, di:
- costi realmente sostenuti ma fiscalmente indeducibili;
- errori di competenza temporale;
- differenti valutazioni delle rimanenze;
- ammortamenti eccedenti i limiti fiscali;
- spese effettivamente sostenute ma ritenute non inerenti;
- altre rettifiche esclusivamente fiscali o valutative.
Si pensi a un costo di 40.000 euro realmente sostenuto, ma successivamente considerato indeducibile dall’Amministrazione finanziaria.
La rettifica determina un maggior reddito imponibile della società, ma non genera una disponibilità occulta di 40.000 euro: il denaro è stato effettivamente speso dalla società.
Diversamente, se vengono accertati 120.000 euro di ricavi mai contabilizzati, in presenza di una società a ristretta base può operare la presunzione di distribuzione di tale ricchezza ai soci.
LA PRESUZIONE NON E’ AUTOMATICA
L’Amministrazione finanziaria deve innanzitutto dimostrare l’esistenza degli utili extracontabili.
Per i componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati, la norma richiede che l’accertamento sia fondato su elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva.
Occorrerà poi verificare la sussistenza della ristretta base partecipativa. La disposizione non stabilisce un numero massimo di soci: assumono quindi rilevanza le caratteristiche concrete della compagine, i rapporti tra i partecipanti e il loro coinvolgimento nella gestione societaria.
Soltanto dopo tali verifiche potrà essere determinato l’utile extracontabile e imputata ai singoli soci la quota presumibilmente distribuita.
IL SOCIO PUO’ FORNIRE PROVA CONTRARIA
La presunzione è relativa.
Il socio può quindi dimostrare che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti oppure non sono stati da lui percepiti.
La prova potrebbe riguardare, ad esempio:
- il reinvestimento delle somme nell’attività aziendale;
- l’utilizzo delle disponibilità per pagare debiti della società;
- l’appropriazione delle somme da parte dell’amministratore o di un altro socio;
- l’effettiva estraneità del socio alla gestione;
- l’assenza di movimenti finanziari o incrementi patrimoniali riconducibili al socio.
Non è tuttavia sufficiente la semplice dichiarazione di non aver percepito gli utili: la ricostruzione deve essere supportata da elementi concreti e documentabili.
CONCLUSIONI
La nuova disciplina introduce maggiore certezza in un ambito nel quale la presunzione di distribuzione degli utili delle società a ristretta base era stata fino ad oggi prevalentemente elaborata dalla giurisprudenza.
Il principio fondamentale può essere sintetizzato così:
maggior reddito accertato alla società non significa automaticamente utile occulto distribuito ai soci.
Diventa quindi essenziale verificare la natura della rettifica fiscale: soltanto l’emersione di ricavi non contabilizzati e non dichiarati o di costi inesistenti può consentire, ricorrendone gli ulteriori presupposti, l’applicazione della presunzione.
Resta sempre salva per il socio la possibilità di fornire prova contraria circa l’effettiva destinazione delle somme.