REGIME FISCALE DEI DIRITTI D’AUTORE

DEFINIZIONE

Il diritto d’autore possiamo definirlo come quel diritto che permette all’ideatore di un’opera di poter cedere l’utilizzo di questa ad altre persone in cambio di denaro.

Con il diritto d’autore, un autore o ideatore dell’opera può:

  • utilizzare e cedere le sue opere in modo esclusivo;
  • rivendicare la titolarità e paternità;
  • avere piena autonomia decisionale su quello da fare e non fare;
  • rinnegare eventuali modifiche fatte da altri;
  • decidere come gestire la cessione del diritto di utilizzo;
  • ricevere denaro per la cessione dell’utilizzo.

TASSAZIONE

L’art. 53 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce che sono redditi di lavoro autonomo (comma 2, lett. b) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, purché non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

redditi derivanti dalla concessione in licenza di un marchio come di qualunque opera dell’ingegno sono parzialmente detassati in base all’età del titolare del diritto.

Tali redditi, secondo l’art. 54-octies del TUIR (introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, che ha riformulato i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, riscrivendo l’art. 54 del TUIR e suddividendolo negli articoli da 54 a 54-octies), sono:

  • tassati nell’esercizio in cui sono percepiti
  • ridotti del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese per contribuenti di età superiore a 35 anni
  • ridotti del 40% per soggetti fino a 35 anni.

Queste regole confermano quelle già previste dal precedente comma 8 dell’art. 54 del TUIR, nella sua formulazione ante D.Lgs. n. 192/2024.

In termini generali, i proventi da diritto d’autore:

  • sono assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF (quadro RL del modello Redditi);
  • sono determinati secondo il criterio di cassaal netto delle percentuali di abbattimento forfetario (25% o 40%);
  • subiscono una ritenuta d’acconto del 20% applicata sulla parte imponibile del compenso.

All’importo percepito va applicata, al netto delle deduzioni spettanti, una ritenuta d’acconto del 20% così che poi la tassazione IRPEF che sarà applicata al percettore sconti l’aliquota ordinaria.

CONTRIBUZIONE

Oltre alla deduzione forfettaria, per concludere il discorso, ricordiamo che la cessione a titolo oneroso di proprie creazioni è tassato solo ai fini IRPEF, ma non ai fini INPS, quindi su tali introiti non devono essere corrisposti contributi ai fini pensionistici.

REGIME FORFETTARIO

Se il percipiente i diritti d’autore esercita un’attività professionale in regime forfetario, tali diritti d’autore possono essere rilevanti ai fini del regime stesso, se sussiste correlazione con l’attività professionale svolta.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che i proventi da diritto d’autore correlati all’attività professionale rientrano nel limite dei compensi percepiti rilevante per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario (all’epoca fissato a 65.000 euro, ora pari a 85.000 euro).

La correlazione si ritiene sussistente quando, in base a un esame delle circostanze specifiche, tali proventi non avrebbero potuto essere conseguiti senza l’esercizio dell’attività professionale.

Quando la correlazione sussiste, i diritti d’autore:

  • concorrono alla verifica delle soglie previste dal regime forfetario;
  • vengono dichiarati nel quadro LM del modello Redditi (in una colonna specifica, distinta dagli onorari professionali);
  • restano comunque abbattuti forfetariamente nelle misure previste dalla normativa sul diritto d’autore (25% o 40% a seconda dell’età del percipiente), indipendentemente dalla percentuale di forfetizzazione propria del codice ATECO del professionista;
  • scontano l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5% in caso di forfetario “start-up”), e non IRPEF ordinaria. Di conseguenza, non subiscono ritenuta d’acconto al momento della percezione.

PIANIFICARE LO SFRUTTAMENTO DI UN MARCHIO

Perché è importante pianificare per tempo lo sfruttamento economico di un marchio? Innanzitutto, perché la temporalità di un accordo di concessione in uso è dirimente: è sconsigliabile siglare un contratto di licenza per un marchio già in uso da tempo sul mercato, magari proprio da parte dell’impresa che dovrebbe diventarne licenziataria.

In questo caso, infatti, l’operazione avrebbe la sola finalità di un indebito risparmio di imposta sia da parte del licenziante, che percepirebbe un reddito detassato per un diritto fino a quel momento non rivendicato, sia da parte dell’impresa utilizzatrice che dedurrebbe un costo per un godimento prima libero e gratuito. Insomma, un tardivo ravvedimento che porti ad accordi altrettanto intempestivi potrebbe essere malvisto dall’amministrazione finanziaria che disconoscerebbe la reale finalità dell’operazione.

L’intestazione del marchio deve, quindi avere, preferibilmente una data certa e anteriore alla sua concessione in uso. Questo, lo ribadiamo, al fine di evitare contestazioni di elusione fiscale o di abuso del diritto

Il quadro potrebbe peggiorare se si decidesse di registrare a proprio nome un marchio storico aziendale sviluppato a spese dell’azienda stessa. Il marchio deve essere registrato da chi lo ha sviluppato sostenendone in prima persona i costi.

Un caso tipico, nell’ambito dei gruppi di imprese, è la registrazione di un marchio da parte della holding, situata in un paese con regime fiscale favorevole ai redditi da diritto d’autore, dopo che lo stesso è stato sviluppato da una delle società operative.

In queste circostanze l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare una titolarità fittizia, azionata sempre a fini elusivi, disconoscendo la deducibilità delle royalties corrisposte dalle controllate.

Ancor più critico appare il caso dell’imprenditore che si intesti il marchio sviluppato facendone sostenere i costi all’azienda. 

In conclusione, la registrazione del marchio deve avvenire prima della sua commercializzazione e in capo a chi ha effettivamente sostenuto gli investimenti per la sua creazione e il suo sviluppo. 

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