RENTRI: REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITA’ RIFIUTI
PREMESSA
Il RENTRI accoglierà procedure e adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale, il decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto disposto dall’articolo 188-bis e secondo tempistiche d’avvio differenziate
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti segna un cambio di passo nella gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con il fine di digitalizzare procedure e adempimenti. Un obiettivo che si lega anche all’attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il RENTRI non è da confondere con il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Di fatto però il SISTRI non è mai divenuto pienamente operativo e a decorrere dal 2011 sono state introdotte diverse proroghe e modifiche, che hanno contribuito a rendere sempre più complessa e disordinata l’attuazione del sistema di tracciabilità.
Come noto agli addetti ai lavori, il SISTRI è stato soppresso dal 1° gennaio 2019 dall’articolo 6, comma 1 del decreto legge n. 135/2018, il quale ha altresì previsto la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.
Il RENTRI nasce, quindi, a seguito delle difficoltà operative nell’avvio di un nuovo sistema di gestione degli adempimenti legati alla tracciabilità dei rifiuti, con un’eredità pesante e sotto la stretta attenzione di addetti ai lavori e imprese del settore
LE STRUTTURA DEL RENTRI
Scendendo nell’analisi del nuovo Registro e degli adempimenti connessi, è bene partire dal capire come sarà strutturato. Sono due le sezioni dello strumento telematico gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:
- sezione Anagrafica, contenente i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti;
- sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati degli adempimenti e dei sistemi di geolocalizzazione, ossia delle informazioni annotate nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di Identificazione dei rifiuti.
I SOGGETTI OBBLIGATI
Produttori di rifiuti pericolosi
A individuarli è l’articolo 12 del Regolamento di cui al decreto MASE n. 59/2023:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Produttori di rifiuti non pericolosi
Per i produttori di rifiuti non pericolosi l’iscrizione è obbligatoria per imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti se appartenenti ai settori di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), ovvero i soggetti che operano nei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi.
Esclusioni
L’iscrizione non è invece obbligatoria – fermo restando la possibilità di effettuarla su base volontaria – per i produttori dei settori prima individuati se hanno meno di 10 dipendenti, oltre ai produttori di rifiuti non pericolosi appartenenti ai settori del commercio, dei servizi agricolo, sanitario e di costruzione e demolizione, indipendentemente dal numero dipendenti.
DEFINIZIONE DI RIFIUTO PERICOLOSO
Da quanto sopra elencato è evidente quindi che gli obblighi legati all’avvio del RENTRI partono dalla classificazione dei rifiuti dettata dal decreto legislativo n. 152/2006.
L’articolo 183 definisce in primo luogo come rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
I rifiuti vengono classificati in urbani e speciali e, sulla base delle diverse caratteristiche, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Tralasciando i rifiuti urbani e speciali non pericolosi, i rifiuti pericolosi sono i seguenti
a) Rifiuti Urbani pericolosi
I primi (RUP) sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un’origine civile, contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani “normali”. Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.
b) Rifiuti Speciali pericolosi
I rifiuti speciali pericolosi sono invece quelli generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti, fattore che comporta la necessità di un trattamento volto a ridurne la pericolosità. Si tratta in pratica dei rifiuti generati dalle seguenti attività:
- raffinazione del petrolio;
- processi chimici;
- industria fotografica;
- industria metallurgica;
- oli esausti;
- solventi;
- produzione conciaria e tessile;
- impianti di trattamento dei rifiuti;
- ricerca medica e veterinaria
LE TEMPISTICHE
L’analisi dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI è la base di partenza per definire i tempi da rispettare, differenziati in ragione della natura e delle dimensioni dei singoli operatori.
È l’articolo 13 del decreto MASE n. 59/2023 a fornire nel dettaglio le tempistiche di iscrizione, decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 15 giugno 2023:
- a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 (enti o imprese che si occupano di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti);
- a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
PROCEDURA OPERATIVA
Dal punto di vista operativo, l’iscrizione dovrà avvenire tramite il portale RENTRI messo a punto dal MASE, accedendo all’Area operatori con credenziali SPID / CNS / CIE.
L’iscrizione comporta il pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale
LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI
Il registro cronologico di carico e scarico
Il registro cronologico di carico e scarico è il documento all’interno del quale sono annotate, in ordine Cronologico, le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, data di produzione e gestione, ossia tutti quei dati che sono alla base della tracciabilità, della produzione e dell’invio al recupero e allo smaltimento degli stessi.
Il passaggio dal formato cartaceo al formato digitale sarà strutturato per fasi e, nel dettaglio:
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025: a partire dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 15 agosto 2025: dalla data di iscrizione;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre e il 13 febbraio 2026: dalla data di iscrizione.
Formulario di identificazione del rifiuto
Il FIR è il documento obbligatorio da emettere per ogni tipologia di rifiuto trasportato, necessario per identificare il soggetto che ha prodotto i materiali di scarto, la tipologie di rifiuto, il trasportatore e il destinatario.
A partire dal 13 febbraio 2026 (ma volontariamente anche prima), per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto dovrà essere emesso e gestito in modalità digitale e sottoscritto digitalmente. In aggiunta, il FIR dovrà essere vidimato mediante l’assegnazione di un codice univoco, tramite il servizio delle Camere di Commercio messo a disposizione all’interno del RENTRI.
IL REGIME SANZIONATORIO
Le regole di riferimento sono contenute all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152/2006.