“REVERSE CHARGE” E LOGISTICA – NUOVI OBBLIGHI
PREMESSA
La normativa introdotta dall’art. 1, commi 57-61, della Legge n. 207/2024 prevede che, per le prestazioni di logistica, trasporto e movimentazione merci, l’IVA sia assolta dal committente in nome e per conto del prestatore.
In fase transitoria, applicabile solo ai soggetti che scelgono l’opzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (FAQ 10 settembre 2025) che il sistema più aderente al testo normativo non è il reverse charge puro, ma lo split payment: il prestatore emette fattura ordinaria, ma l’imposta viene versata dal committente tramite modello F24.
La misura nasce con finalità antifrode e in attesa dell’autorizzazione della Commissione UE per l’attivazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), D.P.R. n. 633/1972.
REGIME OPZIONALE TRANSITORIO
In via transitoria, si è previsto un regime opzionale che consente il pagamento diretto dell’IVA da parte del committente, lasciando invariata l’obbligatorietà dell’emissione della fattura da parte del prestatore.
SUBAPPALTI E PLURALITA’ DI RAPPORTI
Il Provvedimento estende espressamente l’opzione anche ai rapporti tra subappaltatori, prevedendo che ciascun soggetto nella catena contrattuale possa esercitare autonomamente l’opzione, senza che essa sia subordinata all’opzione esercitata da altri soggetti nella filiera.
Questa disposizione chiarisce che ogni rapporto giuridico costituisce un autonomo ambito applicativo della misura.

AMBITO DI ESCLUSIONE
Il reverse charge non si applica:
- ai rapporti con le PA o soggetti tenuti allo split payment (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972);
- alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. n. 276/2003, art. 4).
MODALITA’ OPERATIVE DI FATTURAZIONE
Il prestatore mantiene in ogni caso l’obbligo di emettere fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, indicando imponibile, aliquota e ammontare dell’IVA, con la dicitura “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207/2024”. Facoltativamente, può compilare il blocco 2.1.3 della fattura elettronica con il codice “RCLogistica”, il numero di protocollo telematico e la relativa data.
Annotazioni nei registri IVA – Il prestatore deve annotare sul registro delle vendite le fatture emesse in regime di opzione, evidenziando l’IVA che, non essendo incassata e versata, non rientra nelle liquidazioni periodiche né in quelle annuali. Il committente registra le fatture sul registro degli acquisti solo ai fini della detrazione, senza necessità di integrazione. Secondo l’Agenzia, eventuali omissioni di annotazione o differenze formali nella compilazione dei registri non pregiudicano la validità dell’opzione.
ADEMPIMENTI
L’opzione ha validità triennale e si esercita mediante trasmissione telematica del modello “ReverseChargeLogistica” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione è effettuata dal committente o dal dichiarante delegato e deve contenere:
- codice fiscale delle parti;
- dati contrattuali (data stipula, data inizio, data fine);
- informazioni su subappalti e luoghi di esecuzione della prestazione.
È possibile inviare comunicazioni correttive ma non rettificare un’opzione già esercitata.
VERSAMENTO DELL’IVA
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura, senza possibilità di compensazione. Il codice tributo è “6045”, istituito con risoluzione n. 47/2025.
TABELLA DI SINTESI
