REVERSE CHARGE IN EDILIZIA – DIFFERENZE FRA ART. 17, COMMA 6 LETT. A) & LETT. A-TER)
PREMESSA
Nel settore edilizio, il meccanismo del reverse charge continua a rappresentare uno degli ambiti applicativi più complessi della disciplina IVA, soprattutto con riferimento alle prestazioni rese in appalto e subappalto.
Le difficoltà operative derivano, nella maggior parte dei casi, dalla presenza di più disposizioni contenute nell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, le quali disciplinano ipotesi differenti ma tra loro spesso sovrapponibili nella pratica quotidiana.
Particolari criticità emergono nelle prestazioni di installazione di impianti, dove occorre distinguere attentamente tra:
- reverse charge applicabile ai subappalti nel settore edile;
- reverse charge previsto specificamente per le prestazioni relative ad edifici.
Una non corretta individuazione del riferimento normativo può infatti generare contestazioni di natura formale, pur in presenza di un’imposta correttamente assolta dal committente.
REVERSE CHARGE ART. 17, COMMA 6, LETT. A)
La lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il reverse charge applicabile ai subappalti nel settore edile.
La disposizione si applica quando:
- il prestatore opera in qualità di subappaltatore;
- il committente è un appaltatore principale oppure un altro subappaltatore;
- entrambi i soggetti operano nel settore delle costruzioni.
Operativamente:
- il subappaltatore emette fattura senza addebito dell’IVA;
- l’imposta viene assolta dal committente mediante integrazione della fattura.
Come chiarito dalla circolare n. 37/E/2006, il meccanismo riguarda le prestazioni rese da soggetti che operano, anche non in via esclusiva o prevalente, nell’ambito del settore edile.
Per individuare tale requisito occorre fare riferimento alla Sezione F della classificazione ATECO (“Costruzioni”), condizione che deve sussistere sia in capo all’appaltatore principale sia al subappaltatore, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 347/E/2007, n. 243/E/2007 e n. 154/E/2007.
REVERSE CHARGE ART. 17, COMMA 6, LETT. A-TER)
Diversa è la disciplina prevista dalla lett. a-ter), introdotta per specifiche prestazioni rese nel settore dell’edilizia.
La norma prevede il reverse charge per:
- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento relativi ad edifici.
In tale ipotesi, il presupposto principale non è il rapporto di subappalto, bensì la natura oggettiva della prestazione resa.
Affinché trovi applicazione la lett. a-ter), è necessario che:
- la prestazione abbia ad oggetto un edificio;
- il committente sia un soggetto passivo IVA.
Anche in questo caso:
- il prestatore emette fattura senza IVA;
- il committente integra il documento applicando l’imposta.
Per l’individuazione delle attività rilevanti occorre fare riferimento ai codici ATECO richiamati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015, oggi coordinati con la classificazione ATECO 2025.
Nel caso dell’installazione di impianti idro-sanitari relativi ad edifici, la disciplina di riferimento è normalmente quella prevista dalla lett. a-ter), in quanto disposizione specificamente dedicata a tali prestazioni.
QUALE DISPOSIZIONE PREVALE?
L’errore più frequente consiste nell’applicare automaticamente la lett. a) per il solo fatto che l’attività viene svolta in un cantiere edile o in regime di subappalto.
Tuttavia, la lett. a-ter) rappresenta una disciplina speciale rispetto alla regola generale del reverse charge nei subappalti edili, poiché individua espressamente specifiche tipologie di prestazioni.
Di conseguenza, quando l’operazione consiste nell’installazione di impianti relativi ad edifici, il riferimento corretto è generalmente quello della lett. a-ter), anche se il rapporto contrattuale è qualificabile come subappalto.
ERRORI FREQUENTI E PROFILI DI RISCHIO
Dal punto di vista sostanziale, entrambe le disposizioni comportano l’applicazione del reverse charge e quindi l’assolvimento dell’IVA da parte del committente.
L’impatto finanziario dell’errore risulta pertanto neutrale.
Tuttavia, l’indicazione del riferimento normativo non corretto può determinare contestazioni di carattere formale da parte dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto in sede di controllo documentale.
Resta fermo che:
- qualora non risultino integrati i requisiti previsti dalla lett. a-ter);
- le prestazioni siano comunque rese da un subappaltatore ad un appaltatore operante nel settore edile;
potrà continuare ad applicarsi il reverse charge previsto dalla lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.