RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO CON PAGAMENTI TRACCIATI
L’AGEVOLAZIONE
L’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015, prevede un regime premiale per partite Iva che utilizzano mezzi elettronici per:
- documentare le operazioni effettuate;
- incassare i relativi corrispettivi;
- eseguire i pagamenti.
In tali casi, i termini ordinari per l’accertamento – normalmente fissati a 5 anni (in caso di dichiarazione presentata) o 7 anni (in caso di omissione) – vengono ridotti di due anni, diventando rispettivamente 3 e 5 anni.
OBBIETTIVI DELLA MISURA
L’intento del legislatore è duplice:
- promuovere la lotta all’evasione fiscale attraverso la completa trasparenza dei flussi finanziari;
- premiare i contribuenti virtuosi, offrendo certezza e stabilità nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
La tracciabilità, infatti, permette all’Agenzia delle Entrate di accedere rapidamente a informazioni sui movimenti economici, riducendo la necessità di indagini ispettive prolungate.
BENEFICIARI
Sono interessati al beneficio, tutti i soggetti passivi titolati di reddito d’impresa e di lavoro autonomo
REQUISITI
I requisiti per accedere al regime premiale sono i seguenti:
- documentazione delle operazioni effettuate mediante fattura elettronica tramite SdI (sia per obbligo che per scelta) oppure documento commerciale con memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri;
- tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro
Lo sconto biennale dei termini per l’accertamento spetta anche nel caso in cui l’impresa o il professionista riceva fatture cartacee per acquisti da un contribuente forfetario, ovvero da un soggetto Ue.
La tracciabilità è garantita quando il pagamento è effettuato o ricevuto mediante:
- bonifico bancario o postale;
- carta di credito;
- assegno bancario, circolare o postale;
- ricevuta bancaria (RIBA);
- Mav.
È sufficiente, quindi, effettuare o ricevere anche solo un pagamento in contanti, o comunque mediante mezzi diversi da quelli sopra individuati, per un importo superiore a 500 euro, per pregiudicare l’accesso al regime premiale.
UNA SEMPLICE SPUNTA CHE VALE DUE ANNI
La possibilità di usufruire dello “sconto” accertativo è condizionata alla comunicazione, nel modello Redditi, del possesso dei presupposti nel periodo d’imposta di riferimento, mediante la barratura di una specifica casella presente nel quadro RS.

La mancata indicazione nel modello dichiarativo compromette l’accesso al regime premiale, anche in presenza dei relativi presupposti. In mancanza di tale opzione, l’Agenzia delle Entrate non può riconoscere la riduzione dei termini di accertamento, anche se tutti i pagamenti e incassi sopra i 500 euro risultano tracciabili. In altre parole: la tracciabilità è condizione necessaria, ma non sufficiente senza la comunicazione nel quadro RS.
I TERMINI DI ACCERTAMENTO ORDINARI
I termini di accertamento oggetto di riduzione sono previsti:
- dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui gli avvisi relativi a rettifiche o accertamenti della dichiarazione Iva annuale previsti dagli articoli 54 e 55, comma 2, D.P.R. 633/1972, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 633/1973, secondo cui gli avvisi relativi alle rettifiche o accertamenti delle imposte sui redditi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Perciò, la riduzione di 2 anni accorcia i termini di accertamento al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
IMPLICAZIONI PRATICHE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Per beneficiare della riduzione, le imprese e i professionisti devono:
- evitare qualsiasi utilizzo di contante in operazioni inerenti l’attività;
- aggiornare le proprie procedure interne per garantire la coerenza documentale fra fatture, estratti conto e registrazioni contabili;
- conservare in modo ordinato la tracciabilità dei pagamenti sia attivi che passivi, anche nei rapporti con fornitori e dipendenti.
OPAZIONE CON LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
La dichiarazione integrativa può rimettere le cose a posto.
Si ritiene che, nel caso in cui non venga barrata la casella RS269 o RS136 del modello REDDITI, trattandosi di una mera comunicazione di esistenza di presupposti e non l’espressione di una volontà, la fattispecie possa essere corretta tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.
A titolo esemplificativo, nel caso in cui non sia stata barrata la casella del rigo RS269 del modello REDDITI SC 2025, che doveva essere trasmesso entro il 30 novembre 2025, per comunicare l’esistenza dei presupposti nel periodo d’imposta 2024, si ritiene che sia possibile trasmettere la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98, versando la sanzione di 250 euro di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97 per dichiarazione dei redditi inesatta, ferma restando l’applicazione della riduzione da ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
Quanto ai termini di accertamento, l’art. 1 comma 640 della L. 190/2014 ha stabilito che, con la presentazione di una dichiarazione integrativa, i termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA sono computati a decorrere dalla dichiarazione integrativa stessa, “limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”.
Nel caso di specie, pertanto, i termini di accertamento ridotti di due anni sarebbero da computare a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione integrativa.