RIDUZIONE INPS FORFETTARI 35% ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2025
I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.
AMBITO SOGGETTIVO
Imprenditori individuali iscritti alle gestioni artigiani e commercianti Inps
Non possono accedere al regime contributivo agevolato, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario che:
- svolgono attività professionali non soggette all’iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale
- hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (es. professionisti senza cassa).
AMBITO OGGETTIVO
La riduzione è applicabile
- sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo
- sia sulla contribuzione dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.
MODALITA’ PER AVERE LA RIDUZIONE
L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2025
I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva.
Nel caso in cui i contribuenti in regime forfettario non vogliano più beneficiare dell’agevolazione per la riduzione contributi INPS, devono compilare la documentazione per l’esplicita rinuncia di riduzione contributi INPS
VALUTAZIONE DA EFFETTAURE
L’adesione alla riduzione contributiva prevista per i contribuenti forfetari deve essere attentamente ponderata, in considerazione degli effetti sfavorevoli che potrebbero conseguire, in caso di versamenti inferiore al minimale contributivo, ai fini della maturazione dei requisiti e dell’entità del futuro trattamento pensionistico.
Per quanto riguarda l’accredito dei contributi previdenziali, si applica la disposizione dell’articolo 2, comma 29, L. 335/1995 (che fa riferimento alla Gestione Separata Inps), secondo cui:
- i soggetti che hanno versato un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito, previsto per le Gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare;
- in caso di contribuzione annua inferiore al predetto importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.
La citata disposizione presuppone sostanzialmente che, nel caso in cui l’importo dei contributi versato dall’imprenditore in regime forfetario risulta complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli versati sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
INAPPLICABILITA’ DELLE ALTRE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE
La presente riduzione è alternativa e non cumulabile con:
- Riduzione 50% pensionati over 65
- Riduzione 50% per artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta nel corso dell’anno 2025 (riduzione valida per 36 mesi)