RITENUTA D’ACCONTO B2B DAL 2028

NOVITA

La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, con i commi da 112 a 115 interviene in materia di applicazione della ritenuta di acconto nei rapporti B2B estendendone l’applicazione ai contribuenti esercenti attività di impresa.

La norma interviene modificando l’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nonché l’art. 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione D.Lgs. n. 33/2025 in vigore dal 1° gennaio 2027.

Dunque, la ritenuta d’acconto si applicherà altresì alle cessioni di beni e alle prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

ALIQUOTA RITENUTA

La norma introdotta prevede nello specifico che, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all’atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell’importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:

  • 0,5% per l’anno 2028;
  • 1% a decorrere dall’anno 2029.

SOGGETTI ESCLUSI

In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che (fonte dossier ufficiale Legge di Bilancio):

  • abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13);
  • si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3-7 del D.Lgs. n. 128/2015.

Non rientrano nel perimetro oggettivo della disposizione in esame anche

  • i soggetti in regime forfettario
  • i pagamenti già soggetti a ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.L. n. 78/2010 all’atto del pagamento con bonifico parlante per gli oneri detraibili come i bonus edilizi.

EFFETTO SUI FLUSSI DI CASSA

A parità di condizioni, le imprese dovranno finanziare un maggior fabbisogno di capitale circolante, specie dove i volumi sono elevati e i margini unitari bassi (commercio all’ingrosso, subfornitura, edilizia).​

ANTICIPO D’IMPOSTA E RECUPERO IN DICHIARAZIONE

Dal punto di vista teorico la ritenuta è un acconto: quanto trattenuto si scomputa dalle imposte dovute a saldo, riducendo il debito in dichiarazione o aumentando l’eventuale credito.​In pratica, tra il momento dell’incasso “tagliato” e quello del recupero in sede dichiarativa possono passare molti mesi, generando un effetto finanziario permanente a carico dell’impresa e un beneficio strutturale di tesoreria per l’Erario.​

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